PUNTO NASCITE: ORDINANZA DI SOSPENSIONE TAR PALERMO
4 Aprile 2012, 09:53 - Angelo Sciortino [suoi interventi e commenti]
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Il TAR Sicilia ha accolto l'istanza di sospensione del decreto dell'Assessore regionale della salute, nella parte in cui disponeva la chiusura del Punto Nascite di Cefalù, presentata dagli avvocati Pasquale Di Paola e Agostino Terregino per conto dei comuni di Cefalù, Pollina, Lascari, Gratteri, Campofelice di Roccella, San Mauro Castelverde, Collesano, Isnello e Castelbuono.
Considerata l'estrema importanza della notizia per l'intera comunità, nelle prossime ore, quando leggeremo il testo del provvedimento, vi aggiorneremo ulteriormente.
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Al di là di quelle che
Al di là di quelle che potranno essere le argomentazioni tecniche è la riprova dell'inaccettabile metodologia con cui l'attuale POLITICA regionale (in questo caso) affronta problematiche delicatissime per le comunità locali e per il territorio. C'è voluta una forte pressione mediatica portata avanti dalle comunità locali, dal comitato spontaneo sorto qui a Cefalù, dalle amministrazioni comunali del bacino madonita interessato territorialmente. In altre parti d'Europa rappresentanti politici si dimettono per aver copiato parti di tesi di laurea....in Sicilia siamo a STATUTO SPECIALE ! E ce ne stiamo accorgendo da tanti anni..... ;-))
Come non darti
Come non darti ragione!
Anche tu, insieme a me, a Giuseppe Livecchi, a Laila Maccarrone e Sara Culotta Scardina, hai promosso quel Comitato spontaneo, che ha contribuito alla pressione mediatica e non solo.
Quando i partiti tacevano o blateravano, con in testa quel presidente regionale Lombardo, noi non abbiamo perso la testa.
Bella vittoria! Nostra, ma anche degli avvocati Di Paola e Terregino.
anche merito del Sindaco Guercio
o vogliamo dargli solo colpe, spesso non sue, e dare il merito sempre e solo agli altri?
Soprattutto!
Non anche, ma soprattutto!
Il Consiglio a febbraio sul punto nascite
Al Presidente del Consiglio Comunale di Cefalù
- SEDE –
Il Consiglio Comunale
Visto
Il Decreto dell’Assessorato Regionale alla Salute del 02/12/2011 “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita”, pubblicato in G.U.R.S. del 05/01/2012, con il quale, tra gli altri, si sopprime il punto nascite dell’ospedale “San Raffaele – Giglio” di Cefalù;
Atteso Che
Nell’allegato 1 del sopra descritto decreto si legge che “Il P.O. di Termini nonostante al di sotto degli standard previsti di 500 parti anno viene mantenuto poiché dovrà accogliere anche i parti provenienti dai punti nascita dismessi di Petralia e Cefalù fermo restando, presso questi ultimi, tutta l’attività relativa al percorso nascita che verrà in ogni caso garantita con la sola esclusione dell’evento parto. La scelta di mantenere il punto nascita di Termini Imerese è dettata dall’esigenza di privilegiare la struttura pubblica anche considerata la mission principalmente oncologica prevista per la sperimentazione gestionale della fondazione “San Raffaele Giglio” di Cefalù nonché in considerazione dei minori tempi di percorrenza dal punto nascita di Petralia”;
Considerato che
1. L’ospedale di Cefalù è nato come ospedale ostetrico, come si legge nel testamento olografo del cefaludese professore G.Giglio del 20/05/1926, depositato presso il Notaio Rao, con verbale del 13/08/1938. La destinazione principalmente ostetrica è stata imposta dal testatario, pena la decadenza in favore dell’orfanotrofio “Regina Elena” di Cefalù;
2. La Sperimentazione che ha dato vita alla “Fondazione San Raffaele Giglio”, rinnovata fino al 2013, prevede il mantenimento di tutti gli attuali reparti e servizi (che rispetto ai precedenti sono stati implementati in accordo con la Regione, per Statuto e Convenzione), almeno fino al termine della stessa;
3. La soppressione del Centro nascite di Cefalù non ubbidisce a nessun principio di razionalità della spesa ed è da considerare intempestiva prima della scadenza della Convenzione di cui si è detto ed in forza della quale è immodificabile il mantenimento di tutti i servizi, compreso il Centro nascita, nonché lo status giuridico del personale comandato.
Ritenuto Che
- Il centro nascite dell’ospedale di Cefalù ha incrementato, negli anni, il numero di parti, tanto che nell’anno 2010 si sono registrate 480 nascite, numero che è inferiore di sole 20 unità al limite minimo fissato dalle linee di indirizzo Ministeriali;
- il Centro nascite di Cefalù viene scelto ogni anno da gestanti provenienti sia dall’entroterra madonita, sia da alcuni comuni della provincia di Messina e della fascia costiera;
- il Centro nascite di Cefalù garantisce alle puerpere e ai nascituri buoni livelli di assistenza, grazie al fatto di essere dotato di:
a) una banca del sangue;
b) una unità di rianimazione interna all’ospedale;
c) personale e mezzi in grado di garantire la possibilità di ricorrere all’anestesia peridurale per tutte le partorienti;
d) di personale e mezzi in grado di effettuare la diagnosi prenatale di 3° livello;
e) una elevata professionalità del personale che può contare su ginecologi formatisi per chirurgia radicale in campo oncologico;
f) personale medico (anestesisti, ginecologi, pediatri, ostetriche, etc.) presente 24 ore su 24;
Valutate
Speciose e irrazionali le argomentazioni, riportate nell’allegato 1 del Decreto in oggetto, mediante le quali l’Assessorato Regionale alla Salute motiva la soppressione del punto nascite di Cefalù;
Richiamata
La Delibera, approvata all’unanimità dei presenti, in data 02/10/2011
Impegna il Sindaco e l’Amministrazione comunale:
1. Ad attivare immediatamente ogni e qualsiasi contenzioso in sede amministrativa avverso il Decreto Dell’Assessorato Regionale alla Salute del 02/12/2011 “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita”, pubblicato in G.U.R.S. del 05/01/2012;
Si riserva
di procedere (insieme alla cittadinanza tutta e cercando il coinvolgimento delle popolazioni dei comuni limitrofi) alla definizione di ulteriori e più incisive forme di mobilitazione a difesa del diritto alla salute delle partorienti e dei nascituri.
Cefalù,13/02/2012
I Consiglieri Comunali
Letta in aula dal Consigliere Lapunzina è stata approvata all'unanimità dei presenti
Testo ORDINANZA SOSPENSIVA del 03/04/12
N. 00194/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00464/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2012, proposto da:
Comune di Cefalù, Comune di Pollina, Comune di San Mauro Castelverde, Comune di Campofelice di Roccella, Comune di Gratteri, Comune di Collesano, Comune di Lascari, Comune di Castelbuono, Comune di Isnello, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Agostino Terregino e Pasquale Di Paola, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Pasquale Mogavero in Palermo, via Sferracavallo, n. 146/A;
contro
- Assessorato Regionale della Salute;
- Presidenza della Regione Siciliana;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- Fondazione Istituto San Raffaele – G. Giglio di Cefalù, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del 2 dicembre 2011 dell'Assessorato Regionale della Salute, avente ad oggetto "Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita", pubblicato nella G.U.R.S. del 5 gennaio 2012, Parte I n. 1, nella parte in cui dispone la chiusura del punto nascite dell'Ospedale di Cefalù (Fondazione "Istituto San Raffaele - G. Giglio di Cefalù").
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni regionali intimate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 il dott. Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad una sommaria cognizione, il ricorso assistito da sufficiente fumus boni juris sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione, non superato dalle considerazioni di cui alla memoria della difesa erariale, tenuto conto che:
- nel decreto impugnato (vedi pagina 51, seconda colonna, secondo capoverso) si afferma espressamente che l’esclusivo riferimento al numero di parti/anno non può ritenersi esaustivo, così riconoscendo la necessità di un attento esame della eventuale specificità di talune delle strutture interessate dalla riorganizzazione;
- la decisione di sopprimere il punto nascita di Cefalù e mantenere quello di Termini Imerese (che dovrebbe rappresentare la nuova struttura di riferimento del comprensorio) è stata motivata con riferimento alla “esigenza di privilegiare la struttura pubblica anche considerata la mission principalmente oncologica prevista per la sperimentazione gestionale della fondazione “San Raffaele Giglio” di Cefalù nonché in considerazione dei minori tempi di percorrenza dal punto nascita (soppresso) di Petralia” (vedi pagina 59, prima colonna, penultimo e terz’ultimo capoverso);
- tale motivazione appare carente avuto riguardo alle peculiarità della “Fondazione istituto San Raffaele Giglio di Cefalù” indicate in ricorso, ovverosia:
1) pur essendo indubbia la non qualificabilità come ente pubblico rilevata dalla difesa erariale, non può non essere tenuta in adeguata considerazione la peculiarità della situazione e, in particolare: presenza maggioritaria della parte pubblica nel consiglio di amministrazione (tre membri nominati dai fondatori pubblici, ovverosia Regione Siciliana, Comune di Cefalù e ASP di Palermo, e due dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor); finanziamento pubblico della attività; controllo e vigilanza della Regione;
2) non esclusivo svolgimento della attività medica in campo oncologico (pur riscontrandosi la sperimentazione gestionale rilevata dal decreto e dalla memoria della difesa erariale) e, comunque, compatibilità della stessa con quella ostetrico – ginecologica, avuto riguardo ai dati indicati nella relazione del responsabile riportata nel ricorso, ovverosia: trend in crescita delle nascite (301 nel 2004 e 474 nel 2009); qualità del servizio prestato (in particolare: banca del sangue; rianimazione; peridurale per tutte le pazienti; diagnosi prenatale di 3° livello; specializzazione in campo oncologico dei ginecologi; personale medico presente h 24); risultati conseguiti (tra l’altro azzeramento mortalità prenatale); assenza degli elementi di supporto presenti nella Fondazione nel presidio di Termini;
3) evidente non adeguatezza del riferimento alla minore distanza Petralia – Termini (circa 72 Km) rispetto a quella Petralia – Cefalù (circa 77 Km) a sorreggere sotto il profilo motivazionale la soppressione del punto nascita in questione;
Ritenuto che al danno prospettato da parte ricorrente può ovviarsi ordinando al resistente Assessorato regionale della salute di riesaminare il provvedimento impugnato, alla luce di quanto prospettato in ricorso e di quanto rilevato nella presente ordinanza.
Ritenuto, pertanto, che:
- va accolta l’istanza cautelare nei limiti dell’obbligo di riesame;
- va fissata l’udienza di discussione del ricorso nel merito;
- le spese della presente fase possono, in atto, essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
accoglie l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato nei limiti dell’obbligo di riesame degli atti medesimi.
Fissa per la discussione del ricorso nel merito la prima udienza pubblica del mese di giugno 2013.
Spese compensate..
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
La ridicola inconsistenza.
Quel che traspare in tutta evidenza è la ridicola inconsistenza delle motivazioni con le quali il Governo Lombardo ha tentato di giustificare il decreto dell'assessore della salute.
L'Assessore alla Sanità annuncia ricorso al CGA
Fonte: la Repubblica Palermo.it
[...] L'assessore alla Salute annuncia a sua volta la possibilità di un ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa. "Il Tribunale amministrativo - dice Russo - con questa decisione rischia di incidere sul potere di programmazione della Regione, peraltro esercitato in conformità con un quadro normativo che prevede addirittura la soppressione di punti nascita con meno di 1000 parti all'anno. La correttezza del nostro provvedimento era stata recentemente ribadita dal ministro della Salute Balduzzi". Il numero uno di piazza Ottavio Ziino sciorina le cifre: "Il numero medio di parti annui del San Raffaele Giglio di Cefalu', nel quinquennio 2006 - 2010 preso in esame dal provvedimento, è di 430 parti (457 nel 2011) e nell'arco dei 5 anni la soglia dei 500 parti non è mai stata superata. [...]
Tratto da: "Il Tar sospende la chiusura dei punti nascita di Lipari e Cefalù" di GIUSI SPICA (04 aprile 2012)
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2012/04/04/news/punti_nascita_il_ta...
Sul preannunciato ricorso
Allora il giudizio espresso in più occasioni sull'Assessore alla Salute ha peccato per eccesso di bontà e non per eccesso di cattiveria. Ricorso a una ordinanza di sospensione, quando il mese prossimo ci sarà l'esame sul merito!
Ma siamo sicuri che era un magistrato?
Punto nascite
L’ordinanza con cui il TAR Palermo ha sospeso il provvedimento di soppressione del punto nascite presso l’Ospedale di Cefalù è di fondamentale importanza, non solo perché consente di mantenere un presidio indispensabile per la tutela di mamme e nascituri di un intero Comprensorio , ma anche perché i Giudici, con la Pronuncia, hanno riaffermato la natura squisitamente pubblica dell’Ospedale, per la presenza maggioritaria della parte pubblica (3 membri su cinque) nel Consiglio di amministrazione della Fondazione, perché il controllo e la vigilanza sono esercitati dalla Regione e perché il finanziamento delle attività avviene esclusivamente con soldi pubblici. Mentre rivendichiamo il merito di aver con forza insistito, mediante l’approvazione di un deliberato consiliare, affinché il ricorso fosse proposto, troviamo conforto nella pronuncia del TAR per chiedere che la Fondazione San Raffaele Giglio pubblichi tutti i bilanci delle gestioni dal 2003 ad oggi, spiegando come e perché si sono accumulati 44 milioni di euro di debiti.
il merito a maggio 2013
il merito sarà trattato nel maggio 2013 cioè tra un anno e siccome l'Assessore Russo sa che ci saranno le elezioni ad ottobre non può aspettare maggio 2013 ecco perchè fa appello al CGA, Almeno così credo si possa anche leggere la sua nota. e come dice Turdo "anche se...."
La riflessione e la supponenza
Hai ragione, non il mese prossimo, ma nel maggio 2013.
Ciò non toglie che un uomo delle Istituzioni, tra l'altro già magistrato, non può dichiarare la volontà di ricorrere, se prima non sono note le motivazioni dell'ordinanza.
Ciò non toglie - fatto più grave - che neanche l'ordinanza di sospensiva lo costringe a una riflessione, tant'è che la sua dichiarazione pecca di supponenza.
..invece di inseguire al
..invece di inseguire al C.G.A. provvedimenti giurisdizionali che danno ragione e contezza ad un intero comprensorio circa la pessima gestione che la Politica ha fatto sulla questione "punto nascite", l'assessore Russo farebbe bene, a mio modesto avviso, a rimettere il mandato assessoriale vista richiesta di rinvio a giudizio "per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio" formulata a carico del Presidente della Regione. Vero è che si è innocenti fino a sentenza definitiva ma in Politica e, sopratutto, quando si è Magistrati le ragioni di OPPORTUNITA' dovrebbero prevalere su ogni cosa....
Opportunità e coscienza
L'opportunità si sente prima che con la mente, con la coscienza.
E la coscienza, caro Saro, non c'è liceo o facoltà universitaria che la danno.