22 Giugno 2012, 23:39 - Gianfranco D'Anna [suoi interventi e commenti] |
E’ reato penale bruciare sterpaglie o rami in ogni stagione
Il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 269, ha modificato alcuni articoli del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.
In particolare, l’art. 13 del D.Lgs. 205/2010 (Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) stabilisce che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l′ambiente, ne mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.
La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura quindi come illecito smaltimento di rifiuti, SANZIONABILE PENALMENTE OLTRE CHE AMMINISTRATIVAMENTE ai sensi dell′art. 256 del D.Lgs 152/2006:
«ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.[…]»...
Le tre attuali possibilità consentite dalla legge per potere pulire i terreni e “smaltire i rifiuti” senza incorrere in sanzioni sono quindi:
1 – Depositarli nei contenitori, se in piccole quantità;
2 – Conferirli nelle discariche pubbliche;
3 – Acquistare un trituratore degli scarti vegetali e spargerli poi sul terreno rendendoli così un composto organico concimante.
Il Sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina informa la cittadinanza che i rifiuti provenienti dal decespugliamento e dalla sfalciatura dei terreni potranno essere smaltiti presso l’isola ecologica dell’Ato sita in Contrada Caldura a Cefalù dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
Per i quantitativi eccedenti la tonnellata, invece, il conferimento dovrà avvenire presso l’impianto di compostaggio dell’Ato sito nel Comune di Castelbuono.
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Commenti
Giuseppe Rinaldi -
OTTIMO
OTTIMO e meglio chiarire tutto questo alla gente per evitare danni !!!!!!!!!
Luigi Piazza -
che stronzata!!!! mi chiedo
che stronzata!!!! mi chiedo se gli incendi inquineranno di meno visto che ognuno lascerà i propri terreni pieni di erbacce se oltre i soldi per l'operaio che deve tagliare l'erba infestante il proprio terreno ne dovrà pure pagare il conferimento a discarica. In Europa tale divieto era relativo solo ai fondi agricoli intensivamente coltivati in cui si presumeva che nel ciclo di coltivazione venissero utilizzati anche degli insetticidi e roba varia che, quella si, una volta dispersa nell'aria con i fumi sarebbe stata inquinante e dannosa....ma da noi!!!???!!!