Smaltimento di paglia, sfalci e potature

Ritratto di Gianfranco D'Anna

22 Giugno 2012, 23:39 - Gianfranco D'Anna   [suoi interventi e commenti]

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E’ reato penale bruciare sterpaglie o rami in ogni stagione

Il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 269, ha modificato alcuni articoli del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.

In particolare, l’art. 13 del D.Lgs. 205/2010 (Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) stabilisce che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l′ambiente, ne mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.

La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura quindi come illecito smaltimento di rifiuti, SANZIONABILE PENALMENTE OLTRE CHE AMMINISTRATIVAMENTE ai sensi dell′art. 256 del D.Lgs 152/2006:

«ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.[…]
»...

Le tre attuali possibilità consentite dalla legge per potere pulire i terreni e “smaltire i rifiuti” senza incorrere in sanzioni sono quindi:

1 – Depositarli nei contenitori, se in piccole quantità;
2 – Conferirli nelle discariche pubbliche;
3 – Acquistare un trituratore degli scarti vegetali e spargerli poi sul terreno rendendoli così un composto organico concimante.

Il Sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina informa la cittadinanza che i rifiuti provenienti dal decespugliamento e dalla sfalciatura dei terreni potranno essere smaltiti presso l’isola ecologica dell’Ato sita in Contrada Caldura a Cefalù dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Per i quantitativi eccedenti la tonnellata, invece, il conferimento dovrà avvenire presso l’impianto di compostaggio dell’Ato sito nel Comune di Castelbuono.

Commenti

che stronzata!!!! mi chiedo se gli incendi inquineranno di meno visto che ognuno lascerà i propri terreni pieni di erbacce se oltre i soldi per l'operaio che deve tagliare l'erba infestante il proprio terreno ne dovrà pure pagare il conferimento a discarica. In Europa tale divieto era relativo solo ai fondi agricoli intensivamente coltivati in cui si presumeva che nel ciclo di coltivazione venissero utilizzati anche degli insetticidi e roba varia che, quella si, una volta dispersa nell'aria con i fumi sarebbe stata inquinante e dannosa....ma da noi!!!???!!!