La grande dimenticata
16 Giugno 2011, 17:47 - Pino Lo Presti [suoi interventi e commenti]
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Ad integrazione dell’intervento di G. D’Anna “Amministrazioni diverse=destini diversi” (https://www.qualecefalu.it/lac/node/4826#comment-3418)
Cefalù, come di tante altre cose (vedi, ad es., anche l’altisonante nome del “nostro” assessore alla Cultura), se ne fregia - sui depliant e sulle cartoline - ma per il resto (se c’è o non c’è, se vive o sta muorendo) se ne frega.
La Torre appartiene a privati proprietari di quasi tutto il promontorio, una proprietà indivisa tra parenti (tre rami) della famiglia Miceli.
Pare che nessuno di loro sia particolarmente interessato a mantenerne la proprietà ma certo l’ipotesi di farne una donazione al Comune di Cefalù non li stimola particolarmente, come non stimolerebbe nessuno dei cefaludesi (vista la cura che nella nostra cultura amministrativa si ha dei beni pubblici).
Dei tentativi per ottenere dei finanziamenti per il restauro della Torre, o almeno per il contenimento del processo di degrado, pare siano stati fatti negli anni ma senza esito.
Probabilmente ci sarà una soluzione per - nel rispetto dei diritti dei proprietari - permettere un godimento pubblico di un luogo tanto meraviglioso e quindi - in forza di ciò - pretendere dei finanziamenti pubblici per il restauro della Torre ma ci vorrebbe un assessore, una Amministrazione degni di questo nome che si interessassero: non è il nostro caso, da troppi anni!
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Riaprire la regia trazzera
Il primo passo per il "recupero" di questo patrimonio sarebbe quello di rendere nuovamente pubblica la regia trazzera che conduce alla torre.
PS Grazie Pino per il tuo arricchimento fotografico
Regia trazzera..
Ho l'impressione che la strada che conduce alla torre non sia una reggia trazzera (la cui larghezza minima è stata uniformata alla misura di 36 metri) il cui scopo era la transumanza del bestiame oltre che la viabilità ordinaria di collegamento fra i veri paesi.
Piuttosto mi sembra potrebbe trattarsi di una strada da definirsi "comunale" e comunque pur sempre pubblica....
Bellissimo ed esaustivo il servizio fotografico.
Giovanni Marino
p.s.
rivolgersi al Sindaco di Campofelice per i finanziamenti...dato che i fondi per il borgo medievale a mare e relativa fortificazione li ha trovati..!!!!!!
Intervento di recupero
Da tempo penso a come si potrebbe intervenire per tutelare quel bene così prezioso rappresentato dalla torre.
In realtà credo che una strada da percorrere ci sia.. A tal proposito riporto uno stralcio del codice dei beni culturali che tratta gli interventi su immobili sottoposti a vincolo.
Tre aspetti mi sembrano importanti: l'obbligo dei proprietari di conservazione del bene e la possibilità della Soprintendenza di imporre l'esecuzine di interventi; la possibilità per la Soprintendenza di concedere contributi fino al 50% della spesa; l'obbligo, in caso di intervento cofinanziato, di aprire il bene al pubblico.
Penso che potremmo ragionarci sopra e preparare una proposta da presentare durante la manifestazione Salvalarte che si terrà a settembre.
Riporto lo stralcio.
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Sezione II - Misure di conservazione
Art. 29. Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.
Art. 30. Obblighi conservativi
1. ....
2. ...
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione
Art. 32. Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 4.
Art. 33. Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell’articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
Art. 34. Oneri per gli interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell’articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l’ammontare dell’onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all’interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l’erogazione di acconti ai sensi dell’articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell’ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 35. Intervento finanziario del Ministero
1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
Art. 38. Accessibilità del pubblico dei beni culturali
1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all’atto della assunzione dell’onere della spesa ai sensi dell’articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.