L'Amministrazione non sa nuotare

Ritratto di Angelo Sciortino

16 Dicembre 2012, 18:11 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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La strada verso l'Inferno è lastricata di buone intenzioni. Questo è l'adagio popolare che più di ogni altro si adatta all'attuale situazione politica e finanziaria di Cefalù. Dubitare, infatti, che l'attuale Amministrazione e la maggioranza, che la sostiene, non vogliano con tutte le loro forze e con il massimo dell'impegno evitare il dissesto finanziario, sarebbe come credere che l'uomo caduto in mare si dibatte fra le onde per annegare. Egli vuole certamente salvarsi, ma ci riuscirà soltanto se sa nuotare, altrimenti ogni sua fatica sarà inutile ed egli affogherà. Fuor di metafora, il dubbio di un osservatore attento non è rivolto alle intenzioni, ma alle capacità dei nuotatori, che nei loro comportamenti non si sono dimostrati buoni amministratori in un momento in cui erano richieste competenze e buon senso. Quel buon senso, che avrebbe dovuto spingere il Sindaco a chiedere il contributo di tutti, anche degli avversari e dei critici, perché tutti eravamo e siamo sulla stessa barca e se essa affonda, affondiamo tutti. Invece il Sindaco e i suoi acritici sostenitori si sono comportati come il bagnante in pericolo, che si agita tanto, da costringere il suo salvatore a dargli un potente cazzotto, per impedirgli di ostacolare persino l'opera del suo salvatore.

Ecco, forse qualcuno avrebbe dovuto dare questo cazzotto al Sindaco, prima che a darglielo fosse la Corte dei Conti. Personalmente sono troppo vecchio per darlo io. Già il 7 novembre avevo pubblicato e commentato il decreto legge salva-comuni, ma la risposta fu data dallo stesso Sindaco nel suo comizio di pochi giorni dopo: non poteva essere di aiuto al comune di Cefalù, perché al momento della sua conversione in legge era stato presentato un emendamento volto all'esclusione dei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un emendamento forse presentato, ma in contrasto con gli articoli 3 – 118 e 119 della Costituzione, tant'è che al Senato un altro emendamento ha tolto questa limitazione incostituzionale. Comunque sia, già prima della conversione, il nostro Comune avrebbe potuto prepararsi a quanto previsto, essendo ogni decreto legge di attuazione immediata a far data dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e prima ancora della sua conversione in legge. Invece no, si considerò soltanto un'opinione onirica del sottoscritto, che fu persino accusato di fare disinformazione in una trasmissione di radio CRM dal consigliere di maggioranza Pizzillo.

Oggi questi inesperti nuotatori si aggrappano a quest'ancora di salvezza, ma lo fanno con l'imperizia del cattivo nuotatore. Prima ancora di conoscere le motivazioni dell'ordinanza dei Giudici della Corte dei Conti, essi hanno presentato una deliberazione, che non risponde certamente a quelle che saranno tali motivazioni – ancora ignote – ma “suggerisce” a essi e allo stesso Ministro dell'Interno una corretta interpretazione della norma giuridica.

Tale deliberazione, tra l'altro, era stata scritta in maniera più simile a un temino di elementari piuttosto che con le argomentazioni giuridiche indispensabili. Una di queste argomentazioni giuridiche l'ha proposta il consigliere Giovanni Iuppa e l'ha dimostrata in maniera lodevole durante il dibattito consiliare. Alla fine, per fortuna, questa argomentazione è stata inserita con un emendamento nella deliberazione, evitandoci la figura d'essere incapaci di esprimerci con logica giuridica.

Tutto ciò, però, vale pressoché niente, come ha sottolineato il consigliere Patrizia Messina: vale tanto quanto l'agitare le proprie braccia del naufrago inesperto nuotatore. Il consigliere Iuppa, durante il suo intervento ha accennato a un cazzotto, ma non è stato sufficiente, a considerare le dichiarazioni del Sindaco a Radio Cammarata. Egli continua ad agitarsi troppo e rende difficoltosa l'opera di salvataggio di lui stesso e del Comune.

Non ci resta che sperare in un miracolo.

Commenti

Penso che qualunque uomo caduto in mare faccia bene ad aggrapparsi a chiunque abbia, non solo le sembianze, ma anche le movenze del "salvatore". Ma guai a fidarsi dell'aiuto di chi non, con ogni evidenza, non sa nuotare, anche se fa di tutto per far sembrare il contrario. Sarebbe come caricarsi a dosso una pesante zavorra. 


Stralcio Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012  (Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2012):

Art. 3bis..."“r) dopo l’articolo 243 sono inseriti i seguenti:  243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) - 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non puo’ essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia gia’ provveduto, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l’adozione delle misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266."

Modifiche al testo della  legge di conversione approvate dalla Camera dei Deputati in data 13 novembre 2012 

alla lettera r)al capoverso Art. 243-bis: al comma 1, al primo periodo, le parole: «I comuni e le province» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e le province» e, al secondo periodo, le parole: «abbia già provveduto,» sono sostituite dalle seguenti: «provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e le parole: «previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti:«di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo»;

 Modifiche al testo della legge di conversione approvate  dal Senato della Repubblica in data  4 dicembre 2012

al comma 1, secondo periodo, le parole: «abbia già provveduto,» sono sostituite dalle seguenti: «provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e le parole: «previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo»;

Stralcio Legge 213 del 07 dicembre 2012 , di conversione del   Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 (entrata in vigore l'8 dicembre 2012) :

"243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)  1. I comuni e le province per  i  quali,  anche  in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni  regionali  della  Corte  dei conti sui bilanci degli enti, sussistano  squilibri strutturali  del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel  caso  in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti  a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di  riequilibrio  finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora la sezione  regionale  della  Corte  dei Conti ((provveda, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della presente disposizione,)) ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive ((di cui al comma  6,  lettera a), del presente articolo))

Non occorre essere esperti nuotatori per comprendere che:

  • Il Decreto Legge, entrato in vigore l'11 ottobre, non era applicabile al Comune di Cefalù, giacchè a quella data la Corte dei Conti aveva già assegnato un termine per l'adozione delle misure correttive. 
  • Tale disposizione  è rimasta in vigore, indipendentemente dal percorso parlamentare del Disegno di Legge di conversione, sino al 7 dicembre scorso. 
  • La Legge di Conversione,  entrata  in vigore l'8 dicembre scorso, inibisce l'accesso alla procedura di riequilibrio ai soli Enti per i quali la Corte dei Conti provveda "a decorrere dall'entrata in vigore delle presente disposizione",  cioè a decorrere dal 8 dicembre 2012, ad assegnare un termine per le misure correttive. 
  • Nessun termine è stato assegnato dalla Corte al Comune di Cefalù dall'8 dicembre ad oggi. 

Per concludere, penso che in questa Città vi siano pochi bagnini, e tanta gente disposta a tirare pugni.

In maniera così scomposta che qualche pugno rischia di finire in faccia a chi pensava di assestarlo ad altri.

"Abbia già provveduto" e "provveda"  :
sarebbe la differenza fra i tempi - passato e presente - dei due congiuntivi a fare la differenza fra gli Enti cui la Legge di conversione entrata in vigore l'8 dicembre inibisce l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e quegli altri Enti cui l'accesso era stato inibito dal provvedimento entrato in vigore l'11 ottobre 2012.

A mio giudizio,tale differenza fra i tempi dei due congiuntivi, più che aprire spiragli al nostro Comune, gli preclude inesorabilmente l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Quale sarebbe, infatti, la ratio della disposizione di Legge se l' inibizione all'accesso alla procedura fosse estesa, soltanto, agli Enti cui la Corte non ha, ancora, assegnato, ma assegnerà,  un termine per le misure correttive finendolo per consentire, invece, agli Enti cui la Corte quel termine ha, già, assegnato ? 
NESSUNA :
la disposizione di Legge sarebbe, addirittura, irrazionale.

Legge 213 del 7 dicembre 2012

2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni  dalla  data  di esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente  articolo  sospende temporaneamente la possibilita' per la Corte dei Conti di  assegnare, ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n.  149,  il  termine  per  l'adozione  delle  misure correttive ((di cui al comma 6, lettera a),  del  presente  articolo)).


Diventa, con ogni evidenza, una disposizione di carattere transitorio. Alla data di entrata in vigore della disposizione (8 dicembre 2012) è consentito agli Enti di presentare istanza. Non valgono i termini assegnati in precedenza ed è sospesa temporaneamente la possibilità di assegnarne di nuovi, fino ad esito dell'istanza.

Le "disposizioni di carattere transitorio" sono ai commi 2, 3, 4,..... di un articolo di Legge nel quale sono preceduti dal comma 1 che, dopo avere definito gli enti  che possono ricorrere alla procedura, stabilisce la condizione nella quale gli enti non potranno trovarsi per iniziare la predetta procedura. 
Condizione che, a mio giudizio, nella sua ratio fa cogliere la ratio complessiva del decreto con il quale il Legislatore vuole, o forse vorrebbe, salvare i Comuni che sono in condizione di essere salvati.
Tra tali Comuni, giusta la preclusione dettata dal comma, non vi sono quelli ai quali la Corte dovesse assegnare, dopo l'8 dicembre, un termine per l'adozione delle misure correttive.
Figuriamoci se tra tali Comuni  possono esservi quelli ai quali la Corte ha già assegnato, e prorogato, lo stesso termine.

A ulteriore precisazione, la delibera che abbiamo approvato in Consiglio, che Angelo Sciortino definisce un "temino di elementari", è stata predisposta dal Segretario Comunale, dott.ssa Sergi, che le scuole elementari, nonostante la sua giovane età, le ha finite già da un bel pezzo e con ottimo merito.  Il testo della delibera non ha accolto alcun emendamento, nè a firma di Iuppa nè a firma di nessun altro consigliere. Durante la pausa la consigliera Patrizia Messina ha chiesto che nel testo della delibera venisse eliminata la dicitura  "nonostante ciò" e sostituita l'espressione "vista" con "preso atto". Sicuramente due precisazioni formali importanti anche da un punto di vista sostanziale, ma che, mi pare, non intacchino in alcun modo il contenuto dell'ampia argomentazione giuridica predisposta dal Segretario, di concerto con l'Amministrazione.

Accetto la correzione: nessun emendamento apportato alla deliberazione. Questo, purtroppo, aumenta le mie preoccupazioni: se le argomentazioni restano quindi quelle della prima stesura e soltanto quelle, non vedo come la deliberazione possa considerarsi ben argomentata giuridicamente. Vedremo se il Ministro e i Giudici leggono più e meglio di me.