6 Febbraio 2024, 08:29 - Giovanni Brocato [suoi interventi e commenti] |
Continuo a ricevere da tantissimi cittadini domande e telefonate inerenti la fatturazione dei consumi dell'acqua da parte di Amap.
Per lasciarne traccia, possibilmente utile, in questo scritto sottolineo alcuni passaggi, già ripetuti negli anni scorsi ed anche ai giorni nostri.
- Credo che tutti quanti sanno che l'Amap ha emesso l'ultima fattura il 31/01/2016 e lasciato il relativo servizio di Gestore del S.I.I. (anche se le sue ultime letture, datano fine marzo);
- Dopo quella data, chi ha preso la gestione del S.I.I.? Io, un nome l'avrei ma, soprassiedo, perché prima o poi (spero prima!) qualcuno sarà (?) chiamato a risponderne;
- Il 17/06/2016, l'acqua erogata ai cittadini, viene dichiarata NON POTABILE e pertanto, sino ai giorni nostri, si ha diritto ad una decurtazione del 50%;
- Il gestore del S.I.I., non può immettere in rete, acqua che non sia potabile, né tantomeno contenente valori che superino gli standard (vedi sodio ecc. ecc), poiché gli si potrebbe ingiungere e chiedere i relativi danni (ove documentati) per sostituzione elettrodomestici:
- I gestori, non solo del S.I.I, hanno l'OBBLIGO di effettuare la lettura dei contatori, almeno DUE volte l'anno, in base ai consumi; e se non la potessero/dovessero fare, lasciamo loro la facoltà di fatturare consumi NON REALI e poi, effettuare i conguagli? Siamo così masochisti?
- Tutti oggi stanno a contestare ed obbiettare del perché l'Amap non l'abbia fatto ma vi chiedo: dal gennaio 2016, perché non vi siete posti la stessa domanda? Solo perché non si pagava? Con ciò e, lungi da me, dal difendere l'Amap, perché saprà come tutelarsi e rispondere e vorrei, altresì sottolineare che l'emissione di queste fatture emesse, non rispecchiano le direttive ARERA (secondo me!);
Poiché la fatturazione deve essere fatta in base ai REALI CONSUMI, vi costa così tanta fatica fotografare il contatore ed inoltrarla ad ogni FINE MESE a: autolettura@amapspa.it? Oppure, tramite l'App "MyAmap" ma. solo dopo esservi registrati sul suo sito? Vi allego un es. di inoltro tramite mail: In allegato, si trasmette la foto del consumo di acqua (mc. …..) del cliente n. ………… con codice di servizio ………. scattata il 31.01.24 alle ore 10.33.59. Distinti saluti. P.S.: Pregasi accusare ricevuta. Grazie
- Sperando di essere stato esaustivo, vi porgo distinti saluti e, prima di prendere decisioni affrettate, vi consiglio di rivolgervi ad una associazione dei consumatori, o di fare un reclamo, prima all'Amap e solo dopo, all'ARERA – sportello del consumatore.
P.S.; mi è stato riferito da alcuni cittadini che, dopo essersi recati c/o un ufficio, è stato consigliato loro di NON PAGARE!!!
Assurdo!
Coloro che dovessero ancora recarvisi, si facciano mettere per iscritto questo encomiabile suggerimento.
Ciò perchè, una eventuale ingiunzione di pagamento, non arriverebbe certamente all'impiegato ma, al contribuente!
"NOTIZIE DI DIRITTO"
Bollette acqua, niente pagamento senza misurazioni.
Importantissima sentenza dalla Cassazione: l’utente che non paga le bollette dell’acqua non può essere condannato se il Comune non ha provveduto alla misurazione dei consumi. Questo anche se il cittadino non ha pagato la fornitura idrica per ben tre anni, e anche se la domanda di accertamento negativo nei confronti del Comune è stata rigettata in primo e in secondo grado per mancata produzione delle richieste di pagamento. Vediamo allora in quali casi ha ragione l’utente.
Accolto il ricorso dell’utente
Si è visto quindi accogliere la sua richiesta il cittadino che era ricorso in Cassazione contro il mancato accertamento della fornitura d’acqua da parte del Comune negli anni 1988-1990. Sia il tribunale che la Corte d’Appello, come accennato, avevano respinto le motivazioni dell’uomo sostenendo che la mancata produzione delle richieste di pagamento non consentiva di valutarne la fondatezza. In realtà, come rileva la Cassazione, il giudizio di primo e secondo grado era viziato da un errore di fondo: dai documenti richiesti e dagli atti difensivi del Comune si sarebbe potuta desumere casomai l’esistenza dei crediti e non la loro inesistenza. Ma era proprio l’inesistenza degli stessi a essere sostenuta dall’utente, e la Corte d’Appello doveva conseguentemente decidere proprio su questo punto.
L’onere della prova è dell’amministrazione.
L’onere probatorio spettava dunque, nel caso in esame e come sostenuto dal ricorrente, all’amministrazione creditrice. L’utente aveva evidenziato nella sua domanda, già in primo e in secondo grado, che il Comune non aveva proceduto alle misurazioni del consumo dell’acqua. Non solo: dai documenti esaminati emergeva che i consumi contestati erano “meramente indicativi” e che inoltre erano state riscontrate irregolarità nel funzionamento del contatore.
Inoltre, è importante rilevare che il Comune non ha contestato in nessun modo durante il processo l’ammontare della richiesta per la somministrazione dell’acqua e gli anni di riferimento; anzi, tali dati erano stati addirittura confermati ex adverso negli scritti difensivi dell’amministrazione.
Niente pagamenti sui consumi stimati
Confermato, quindi, un importante principio che regola i rapporti tra l’utente e l’amministrazione creditrice: il Comune non può pretendere che il cittadino paghi su consumi stimati e non certi. Non avendo prodotto le misurazioni richieste nel determinato arco temporale sotto esame, l’amministrazione non ha potuto di fatto rispondere a quanto rilevato dal cittadino. In due degli anni contestati, addirittura, il Comune non solo non ha proceduto alle misurazioni del consumo, ma non ha neanche indicato l’acqua che sarebbe stata consumata.
Risultato: le motivazioni del cittadino sono state accolte, la sentenza di secondo grado è stata cassata e la controversia è stata rinviata a una diversa Corte di Appello, che dovrà riesaminare il caso senza poter respingere le richieste dell’utente per la semplice mancata produzione delle richieste di pagamento.
https://www.diritto.it/bollette-acqua-niente-pagamento-senza-misurazioni/
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Quando si prescrivono gli arretrati delle bollette non pagate e i relativi conguagli? Cosa occorre fare per non pagare gli importi fatturati con eccessivo ritardo?
Si può rifiutare il pagamento di importi fatturati con eccessivo ritardo? E se questi importi, oltre ad essere inaspettati, sono particolarmente elevati, come succede spesso nel caso di conguagli, cosa si può fare? L’unica tutela per il consumatore è appellarsi alla prescrizione: scaduto infatti un certo termine, previsto dalla legge per le bollette della luce, del gas e dell’acqua, gli importi non fatturati e non comunicati all’utente non devono essere più corrisposti. Di qui la domanda consueta: quando va in prescrizione il conguaglio della bolletta della luce e del gas? La risposta è identica, peraltro, anche alla bolletta dell’acqua, ma differisce per quanto invece riguarda quella telefonica. Forniremo tutti i chiarimenti del caso qui di seguito.
Che cos’è la prescrizione?
In base al Codice civile italiano, il fornitore perde il diritto al pagamento per gli importi fatturati con eccessivo ritardo. A riguardo si dice che il diritto di credito è “caduto in prescrizione”, sicché il creditore non può più agire contro il debitore, né se questi non ha mai pagato, né se ha pagato ma ha smarrito le ricevute di pagamento.
Dunque, una volta decorso il termine di prescrizione delle bollette, l’utente può anche cestinare le ricevute di pagamento, essendo sufficiente contrastare ogni richiesta del fornitore tramite la semplice prescrizione.
Quando cadono in prescrizione le bollette della luce e del gas?
Le bollette della luce e del gas cadono in prescrizione dopo 2 anni che decorrono dalla data di emissione dalla data di emissione della bolletta stessa. Questa norma vale sia per le bollette di luce, acqua e gas, sia per le fatture relative a eventuali conguagli degli anni anteriori, pur sempre però nei limiti appunto dell’ultimo biennio. Le bollette del telefono invece si prescrivono dopo 5 anni.
Come si applica la prescrizione biennale alle bollette?
La prescrizione biennale si applica sia in caso di importi che vengono fatturati per la prima volta, sia nel caso di ricalcoli di importi già fatturati in precedenza. Per esempio, se il fornitore emette una bolletta relativa a consumi risalenti a più di due anni fa, il cliente ha il diritto di rifiutare il pagamento di tale importo.
Cosa deve fare il cliente per far valere la prescrizione?
La prescrizione è automatica: scatta cioè per il semplice decorso del tempo massimo. Essa quindi non impone alcuna attività da parte del consumatore il quale non sarà pertanto neanche tenuto a dichiarare al fornitore di volersene avvalere. Tuttavia dinanzi a una richiesta di pagamento per crediti anteriori ai due anni, sarà sempre bene che l’utente risponda eccependo l’avvenuta prescrizione, in modo da evitare un inutile contenzioso.
Cosa deve fare il fornitore in caso di prescrizione?
Per evitare la prescrizione il fornitore non può limitarsi a richiedere il pagamento sulla bolletta ordinaria ma deve inviare una raccomandata a/r o una pec, in modo da avere la prova dell’avvenuto ricevimento della diffida. Anche l’ammissione dell’utente del debito – come una richiesta di dilazione – potrebbe interrompere la prescrizione. Con l’interruzione della prescrizione, il termine inizia a decorrere nuovamente da capo per altri due anni.
Come si applica la prescrizione ai conguagli?
Come anticipato, le stesse regole si applicano anche ai conguagli. Qualora il venditore o il gestore si attivino per ottenere il pagamento delle bollette dopo due anni, il cliente può far valere la prescrizione del loro diritto di credito a causa del ritardo.
Quali componenti della bolletta sono soggette a prescrizione?
La prescrizione vale per tutti gli importi che si riferiscono a periodi risalenti a più di due anni fatturati per la fornitura, quindi comprende tutte le componenti esposte in bolletta, relative alle quote fisse o variabili.
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Bollette dell’acqua spedite fuori tempo massimo, Antitrust contro il comune di Prata Sannita. Quando è il caso d’impugnare.
L’Antitrust ha contestato al Comune di Prata Sannita l’invio di bollette dell’acqua fuori tempo massimo e l’assenza di informazione sulla fattura riguardo i tempi e le modalità di contestazione in caso di prescrizione. Vediamo insieme al legale di Unc quando è il caso di rifiutarsi di pagare. L’Antitrust ha contestato al Comune di Prata Sannita (Caserta) l’invio di bollette dell’acqua fuori tempo massimo e l’assenza di informazione sulla fattura riguardo i tempi e le modalità di contestazione in caso di prescrizione. Nello specifico, l'Autorità nel Bollettino settimanale ha contestato al Comune di Prata Sannita, denunciato dall’Unione nazionale consumatori, la violazione di cui all’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera n. 30396 del 30 novembre 2022.
L’intervento di Unc
“E’ incredibile che il Comune non voglia ancora sentir ragioni, nonostante l’Antitrust, con il provvedimento del novembre 2022, abbia già deliberato la scorrettezza della pratica, irrogando una prima sanzione amministrativa pecuniaria” afferma l’avvocato Ivana Russo, dell’Unione Nazionale Consumatori di Cassino che ha sollevato la vicenda e dato assistenza ai cittadini.
“Bollette pazze”
La vicenda inizia nel 2021, quando centinaia di famiglie ricevono bollette “pazze” dell’acqua, ossia fatture ormai prescritte. Supportate dai legali dell’associazione, i consumatori eccepiscono regolarmente la prescrizione, ma il Comune continua a pretendere il pagamento negando la scadenza pur essendo fatture emesse nel dicembre 2020 per il pagamento degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Entro quando va inviata la fattura
All’avvocato Russo chiediamo di entrare nei dettagli dei tempi stabiliti per legge. “I fornitori di acqua sono tenuti a mandare la bolletta entro e non oltre 1 anno e 45 giorni dalla scadenza dell’ultimo giorno del periodo di riferimento, come da delibera Arera. Dunque se consideriamo la bolletta relativa ai consumi per esempio del 2022, questa dovrà esserci spedita, al massimo entro la metà di febbraio del 2023 “, in caso contrario, scattano anche gli indennizzi per ritardo nella fatturazione.
Quando scatta la prescrizione
Ma al di là di questo, in generale, il punto centrale sono i tempi di prescrizione: ad oggi, “La legge di Bilancio del 2018 li ha accorciati da 5 a 2 anni, a partire dal 2020” spiega Ivana Russo, che aggiunge “Vuol dire che a partire dal primo giorno successivo all’anno e 45 giorni entro cui deve essere inviata la fattura, comincia a decorrere il termine di prescrizione (si ricorda Tar. Lombardia 1442/2021). Qualora non sia stato rispettato il termine di emissione e la fattura contiene importi risalenti a un periodo superiore agli ultimi due anni, il fornitore del servizio è tenuto a informare il cliente rispetto ai diritti relativi alla prescrizione nel documento che accompagna la fattura”.
Come contestare
Tornando alla contestazione, come si fa? “Bisogna mandare una comunicazione formale in cui si fa presente all’azienda che essendo stati superati i limiti di legge, la fattura è prescritta. Se l’azienda non risponde o risponde negativamente, si può fare ricorso al Giudice di Pace, al tribunale o tentare la conciliazione ” spiega l’avvocato Russo, che riguardo al caso di Prata Sannita aggiunge: “Se i soldi del Comune non fossero dei cittadini, chiederemmo ora una sanzione esemplare. Ci riserviamo, comunque, in caso di condanna di chiedere anche il risarcimento del danno per i consumatori per l’inosservanza del provvedimento”.
Giovanni Brocato (Cell.: 3389330149, brocatogiovanni@hotmail.it, giovanni.brocato@ecp.postecert.it)
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