10 Maggio 2015, 10:30 - Saro Di Paola [suoi interventi e commenti] |
Nel mio ultimo post sulla gestione del Servizio Idrico Integrato a Cefalù (https://www.qualecefalu.it/node/16868) ho esternato il timore che la questione relativa alla titolarità del servizio, a partire dal primo marzo 2015 e sino a quando non si sarà pervenuti ad una nuova gestione, temporanea o definitiva che potrà essere, avrebbe potuto riservare sviluppi clamorosi.
In sedi e su livelli ben diversi da quelli della corrispondenza epistolare, che, sino al 20 aprile u.s., era intercorsa tra il Commissario straordinario dell’A.A.T.O. 1 di Palermo ed il Sindaco Lapunzina.
Il primo convinto che, a partire dal primo marzo, la gestione sia “transitata”al Comune.
Il secondo convinto che la gestione sia rimasta al Commissario.
Ad accrescere quel mio timore è sopravvenuta la nota che l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, lo scorso 5 maggio, ha inviato ai 42 Comuni, che, dopo il fallimento di APS, non si sono fatti riconsegnare le reti e gli impianti per gestirli in house.
Questa dell’Assessorato è una nota troppo chiara per lasciare adito a dubbi:
dal primo marzo "le reti e gli impianti sono state restituite ai Comuni, in quanto proprietari”.
Dopo il fallimento di APS e dopo che nessun nuovo gestore se ne era assunta la gestione, cos’altro avrebbe potuto fare l’Assessorato se non restituire reti ed impianti ai legittimi proprietari?
A chi altro avrebbe potuto consegnarli per gestirli, “sino a quando non interverrà la nuova norma di riordino del settore”?
Forse che la gestione commissariale ordinata dal Prefetto di Palermo sarebbe potuta continuare ad libitum, con oneri a carico non si sa bene di chi?
Gli sviluppi della vicenda sarebbero e, con tutta probabilità saranno clamorosi, in particolare, per Cefalù.
Infatti, dei 42 Comuni destinatari della nota, Cefalù è l’unico a dovere mettere nel conto il servizio di potabilizzazione.
Un servizio, che il Legislatore non ha incluso nel Servizio Idrico Integrato.
Un servizio, che un privato rende al Comune in forza di un contratto di projet financing, che, per essere bilaterale, può essere sciolto, nel corso della sua venticinquennale durata, soltanto, con il consenso dei contraenti.
Un contratto che il privato ha onorato, prima, con la realizzazione del potabilizzatore e, dopo e sino ad oggi, con la immissione in rete di acqua potabilizzata.
Un contratto che il Comune dovrà onorare con il pagamento del servizio, a prescindere dalla titolarità della gestione del servizio.
Gli sviluppi, ove non bastassero i pregressi, sarebbero e, con tutta probabilità, saranno devastanti per le casse del Comune.
Al riguardo, la nota dell’Assessorato è assai eloquente:
“Con decorrenza dal primo marzo e fino a quando non interverrà la nuova nuova norma di riordino del settore, tutte le incombenze relative alla gestione del servizio idrico rientrano tra le competenze dei rispettivi Comuni, a fronte delle quali ovviamente sono previsti gli introiti derivanti dalla fatturazione per il servizio reso, sulla base della tariffa in atto applicabile che contempla i canoni di fognatura e di depurazione”.
La nota, nella sua eloquenza, è impietosa per il Comune di Cefalù.
Tanto impietosa al punto da relegare nel pietoso la dichiarazione, che il Sindaco Lapunzina ha reso nei giorni scorsi:
”non vogliamo oneri che gravino sui comuni prima dell’affidamento ad Amap. Non abbiamo mai avuto consegnate le reti o le banche dati. Vogliamo chiarimenti”
Che succederà non appena “Sorgenti Presidiana” batterà cassa al Comune per il pagamento delle fatture di potabilizzazione dei mesi di marzo, di aprile e di quelli che verranno?
A dircelo sarà il tempo.
Chi vivrà vedrà!
Saro Di Paola, 10 maggio 2015
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Commenti
Quale Cefalù -
Riscontro alla nota prot. 19752 del 05.05.2015
Riportiamo integralmente la nota pubblicata dal sindaco Lapunzina, circa 20 minuti fa, nel gruppo facebook "Saro Lapunzina Sindaco di Cefalù":
Direttore del Dipartimento Acque Assessorato
all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità
Ing. Domenico Armenio
Viale Campania
90100 Palermo
Oggetto: gestione del Servizio idrico integrato. – riscontro alla nota prot. 19752 del 05.05.2015- Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità.
Lascia stupefatti la nota prot. 19752 del 05/05/u.s., inviata a 42 Comuni tra i quali lo scrivente, attraverso cui la S.V. comunica che, “ A seguito del fallimento di APS s.p.a.... , con decorrenza 01.03.2015 sono state restituite ai Comuni in indirizzo, in quanto proprietari, le reti e gli impianti già affidati in gestione alla citata Società”.
La predetta nota non reca, a sostegno delle considerazioni svolte, alcun riferimento legislativo, facendo un generico rinvio ad una ipotetica emananda “norma di riordino del settore”.
Maggiore è la meraviglia se si ha memoria agli atti di diffida che la S.V. , Dirigente Generale, inviava, nel gennaio scorso, a 40 Comuni della Provincia di Agrigento. Perché, al contrario, detti atti sono pieni di riferimenti normativi, ed attraverso gli stessi si giunge a conclusioni diametralmente opposte, giacché inoppugnabilmente si spiega come non è in alcun modo consentito agli Enti Locali il mantenimento delle reti e degli impianti idrici.
Si ha ragione di ritenere che sia stato proprio il 5 maggio a lasciare codesto Dipartimento “immemore” di quanto appena 3 mesi fa sostenuto circa l'attuale quadro normativo, che meticolosamente delineava, riferendosi, in particolare, alla L.R. 2 del 09 gennaio 2013, e all'art. 7 del D.L. 133/2014, convertito in L. 164/2014, norme rispetto a cui, ad oggi, non si registrano variazioni.
Giova citare le parole utilizzate dalla S.V. in quegli atti di diffida: “ tra i principi normativi introdotti, è stato inserito il concetto di unicità della gestione e non più della unitarietà all'interno dell'Ambito territoriale ottimale, escludendo in maniera definitiva la possibilità della coesistenza all'interno dell'ambito di gestioni diverse”.
Così come la recente norma statale, per la S.V., “ha inevitabilmente vanificato l'efficacia della disposizione di natura transitoria e generale contenuta nella legge 2/2013, comma 6”, cioè quella che consentiva la gestione diretta dei comuni che non avevano ancora ceduto gli impianti.
Sono proprio le precise argomentazioni a suo tempo utilizzate . a rendere del tutto priva di significato giuridico, e di concreta efficacia, la odierna nota.
Il Comune di Cefalù ha ceduto gli impianti e le reti idriche nell'aprile del 2009. Lo ha fatto sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Cooperazione dell'ATO Palermo 1 (Art. 2 “gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti...”) e della conseguente Convenzione di Gestione. In proposito, si ha ragione di ritenere che l'art. 35 di quest'ultima, che tratta la restituzione “agli Enti locali” delle opere e delle canalizzazioni “ Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa per qualsiasi causa”, non possa che intendersi come restituzione alle forme associative di Enti locali, ossia all'Ato Palermo 1, giacché la citata Convenzione stabilisce le procedure per il riaffidamento del servizio ad un nuovo gestore.
All'art. 38 comma 5, prevede, inoltre, l'intervento sostitutivo della Regione “qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita”.
Ciò, perché nessuna ipotesi di restituzione degli impianti al “singolo ente locale” è prevista, giacché, come ben evidenziato dalla S.V. nella nota di diffida ai comuni dell'agrigentino, detta evenienza non è consentita dalla norma.
Ciò malgrado, lo scrivente, da quando è intervenuto il fallimento di APS Spa, ha più volte manifestato la volontà, in termini politici, a riprendere in gestione il servizio idrico, qualora ciò avvenga a “titolo definitivo”; la qual cosa non appare possibile nell'attuale quadro normativo.
In conclusione vuole ad ogni effetto ribadirsi, anche nei confronti di coloro che sono in indirizzo per conoscenza, che nessuna restituzione di impianti è avvenuta in data 01 marzo 2015.
Ciò, non solo per le argomentazioni sopra esposte, ossia il divieto di gestione da parte del singolo Ente e gli obblighi posti in capo all'ATO ed alla Regione Siciliana alla scadenza della gestione, ma anche perché, in ogni caso, la restituzione di beni immobili deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, previa valutazione dello stato di efficienza e di conservazione, e non con una unilaterale fissazione di un termine da parte del Commissario liquidatore dell'ATO, che, solo a titolo di esempio, non risulta sia nemmeno in possesso di una aggiornata banca dati delle letture dei contatori.
Oltretutto, come già evidenziato con nota al predetto Commissario liquidatore, è innegabile come, successivamente alla data unilateralmente e arbitrariamente dallo stato considerata come passaggio del servizio ai comuni, personale in forza al ramo di azienda APS, preso in affitto dall'ATO, ha gestito gli impianti, ivi compreso quello di depurazione, senza alcuna richiesta, in tal senso, da parte di questo Ente.
Ma, come se non bastasse, l'ATO Palermo 1 ha sottoscritto nuovi contratti per l'erogazione idrica nel territorio di questo Comune, inequivocabilmente palesando il ruolo di gestore del S.I.I.
Qualora nonostante ogni evidenza, e contra legem, dovesse continuarsi a sostenere ciò che non corrisponde al vero, lo scrivente sarà costretto a rivolgersi alla Autorità giudiziaria.
Cordialità.
Cefalù, 11.05.2015
Il Sindaco
Rosario Lapunzina
Saro Di Paola -
"Si ha ragione di ritenere" che ......
Riporto di seguito i commi degli articoli 35 e 38 della "convenzione di gestione",sulla cui base il Comune di Cefalù ha ceduto le reti e gli impianti del SII, che sono citati
nella superiore nota con la quale il Sindaco di Cefalù ha riscontrato la nota dell'Assessorato riportata nel mio post.
Art. 35 Restituzione delle opere e canalizzazioni
1. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa per qualsiasi causa, così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese degli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente ai medesimi enti in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera h) della L. 36/1994.
Art. 38 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, il Concedente potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. .........
3. .........
4. .........
5. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, la Regione eserciterà, con le modalità previste dalla Legge regionale 29 dicembre 1962 n° 28 e successive modifiche e integrazioni, i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.
"Si ha ragione di ritenere" che, nella impossibilità di prosecuzione della gestione unica del servizio nei 42 Comuni, la Regione "esercitando i poteri sostitutivi e gli interventi necessari" previsti dal comma 5 dell'articolo 38, abbia restituito le reti e gli impianti ai Comuni sostituendo provvisariamente il gestore.
Così, peraltro, ottemperando all'obbligo di restituzione ai Comuni, previsto dal comma 1 dell'art. 35 della Convenzione di gestione "in caso di risoluzione della stessa per qualsiasi causa".
"Lo stato di manutenzione, le condizioni di efficienza e lo stato di conservazione" delle reti e degli impianti, uguali, migliorati o peggiorati che siano rispetto a quelli che erano quando vennero consegnati ad APS, sono quelli che sono ed, allo stato attuale, l'unico che può migliorarli, come di fatto li migliora è il Sindaco,che giornalmente, esercita la sua funzione di responsabile dell'igiene e della salute pubbliche con proprie ordinanze e con propri comunicati.
Angelo Sciortino -
Così non va, caro Saro
Non puoi giudicare in forza della legge, perché questa Amministrazione è nota da tempo per considerare le sue azioni NON CONFORMI alle norme giuridiche, ma COMPATIBILI con le sue interpretazioni da leguleio.