Punto nascite di Cefalù: proporremo ricorso al CGA

Ritratto di Rosario Lapunzina

15 Aprile 2015, 17:40 - Rosario Lapunzina   [suoi interventi e commenti]

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Non possiamo che esprimere rincrescimento per il giudizio con cui il TAR di Palermo ha negato la sospensiva del provvedimento di chiusura del centro nascite. Un giudizio contraddittorio e “pilatesco” quello con cui, da una parte, si afferma che “il ricorso è affidato ad argomenti, di fatto e di diritto, meritevoli di adeguato approfondimento”, mentre, al contempo, si esclude che esistano i profili di “fumus boni iuris”, sul presupposto, tra gli altri, della necessità di “perseguire plausibili risparmi di spesa resi viepiù urgenti dalla complessiva e notoria situazione nazionale e regionale”. Una “legittimità per stato di necessità” che non può lasciarci convinti.

Per questo, immaginiamo di proporre ricorso al CGA, anche perché i Giudici di primo grado hanno, incredibilmente, ignorato di argomentare rispetto ad altri motivi di illegittimità evidenziati nel ricorso.

Quella del contenzioso è una strada difficile, rispetto ad un “Sistema” che, adducendo ragioni di cassa, si chiude a riccio, anche attraverso gli organi cui spetta di amministrare la giustizia. E' tuttavia una strada necessaria, perché sarebbe da irresponsabili non percorrerla. Insieme agli altri Sindaci verificheremo quali altri iniziative è possibile adottare per scongiurare una eventualità tanto prossima quanto nefasta.

                                                                          Il sindaco
                                                                        Rosario Lapunzina

Commenti

"Al fine di concordare tutte le azioni possibili per scongiurare la chiusura del centro nascite dell'ospedale G. Giglio di Cefalù è convocata un'assemblea dei cittadini dei comuni interessati per venerdì 17 Aprile alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Cefalù".

                                                 F.to Il Sindaco di Cefalù
                                               Rosario Lapunzina

Con un sentimento di profonda amarezza e delusione apprendiamo del respingimento, da parte del TAR, della richiesta di sospensiva alla chiusura del centro nascite di Cefalù. Ancora una volta una mortificazione per le legittime e giustissime attese di un intero territorio e di tanti cittadini, che in questi mesi hanno manifestato ed espresso tutto il loro dissenso. Incoraggiamo pertanto e sosteniamo tutte le altre iniziative che i Sindaci delle comunità del distretto 33 vorranno intraprendere per scongiurare una decisione che non andava presa e da cui, chi ne è responsabile, può sempre recedere.

                                                                Daniele Tumminello,
                                                            Segretario del Partito Democratico Circolo di Cefalù

 

È opportuno, di fronte a simile comunicato, ricordare che il TAR con ordinanza n. 194/2012 aveva concesso la sospensiva, che ha permesso di tenere aperto il centro nascite di Cefalù fino a oggi. È ancora più opportuno ricordare che gli avvocati, che ottennero tale decisione del TAR, erano gli avvocati Terregino e Di Paola, diversi dall'avvocato, al quale è stato dato l'incarico per il ricorso respinto.

Sorge spontanea una domanda: perché questi due avvocati non hanno conservato l'incarico? In considerazione, soprattutto, del fatto che essi avrebbero fatto tesoro dell'esperienza della successiva decisione del CGA, emessa con povertà di motivazioni, di annullare l'ordinanza del TAR, impugnata dalla Regione. Una decisione basata sull'assenza di illogicità o abnormità nel decreto dell'allora Assessore alla Sanità, non sindacabili in quella sede. Illogicità e abnormità, che forse non sono state sollevate a proposito del decreto dell'assessore Borsellino, sebbene vi sia il sospetto che vi siano presenti anche errori procedurali, come la costituzione del “tavolo tecnico”, dal quale si è derivata la decisione di chiudere il centro nascite di Cefalù.

Sarebbe opportuno che il Sindaco rispondesse alla domanda e che chiarisse gli altri punti sollevati in questo commento, ivi comprese le ragioni, che lo hanno portato a dare l'incarico all'avvocato, che faceva parte a vario titolo di quel Governo Lombardo, al quale si deve la prima decisione di chiudere il nostro centro nascite.

Attendo fiducioso.

Il testo dell’Ordinanza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura del centro nascite:

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2015, proposto dal Comune di Cefalù, Comune di Pollina, Comune di San Mauro Castelverde, Comune di Campofelice di Roccella, Comune di Gratteri, Comune di Collesano, Comune di Lascari, comune di Castelbuono e Comune di Isnello, in persona dei rispettivi Sindaci p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Greco, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Palermo, Via F. Ferrara 8;

contro

Assessorato Regionale della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Palermo, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi 81;

Presidenza della Regione Siciliana, Giunta di Governo della Regione Siciliana, Ministero della Salute, Assessorato Regionale della Salute, Dip. per la Pianificazione Strategica, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, A.R.N.A.S Civico di Cristina Benfratelli;

e con l'intervento di ad adiuvandum:

Raimondo Laura e Consorti, rappresentate e difese dall'avv. Maria Stefania Pipia, con domicilio eletto presso Francesco Greco, in Palermo, Via F. Ferrara 8;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera della Giunta di Governo della Regione siciliana del 29 marzo 2013, n. 128, conosciuta in occasione della pubblicazione del D.A. 14 gennaio 2015, recante "Modifica ed integrazione del D.A. n. 2536/11 - Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita", nella parte in cui non ha previsto come ricadente in località disagiata l'ospedale di Cefalù del D.A Salute del 14 gennaio 2015, pubblicato nella GURS del 23 gennaio 2015, recante "Riqualiflcazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera della Regione siciliana"'.

- della delibera della Giunta di Governo della Regione siciliana del 17 dicembre 2014, n. 362, recante "Piano per la Riquahficazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera della Regione siciliana - Approvazione";

- della delibera della Giunta di Governo della Regione siciliana del 22 dicembre 2014, n. 389, recante "Piano per la Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera della Regione siciliana - Approvazione - Modifica - Integrazione";

- della nota del 13 marzo 2015, n. 22728, con la quale il Direttore generale dell'Assessorato regionale della salute, dipartimento perla pianificazione strategica, ha disposto, in esecuzione del D.A. del 14 gennaio 2015, la dismissione del punto nascita esistente presso l'ospedale di Cefalù a decorrere dal 30 aprile 2015 nella parte in cui:

a) non includendo la Fondazione G. Giglio di Cefalù nel modello organizzativo dei cc.dd. Ospedali Riuniti, non hanno mantenuto attivo il punto nascita sito presso la struttura ospedaliera della stessa Fondazione;

b) nelle more della definitiva approvazione del Piano Interregionale delle Isole minori e zone a difficoltà di accesso in sede di Conferenza Stato-Regioni, hanno limitato l'operatività del predetto punto nascita alle sole prestazioni di ginecologia e ostetricia, con esclusione del solo evento parto;

c) hanno di conseguenza disposto la dismissione del predetto punto nascita;

nonché, per quanto possa occorrere,

- della nota del Ministro della Salute del 4 marzo 2015, n. 19081, recante "Percorso nascita - Prescrizioni per la Regione siciliana";

- della delibera della Giunta di Governo della Regione siciliana, del 6 novembre 2013, n. 365.

- della delibera della Giunta di Governo della Regione siciliana, del 10 agosto 2007, n. 312, nonché dell'accordo attuativo del piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed il piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione, di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale, sottoscritto dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione in data 31 luglio 2007, approvato con la detta delibera n.312/2007, resa esecutiva con il D. A. 6 agosto 2007, n. 1657 che prevede, come obiettivo prioritario, la rifunzionalizzazione della rete ospedaliera;

- del D.A. 15 giugno 1990, n. 1150, recante "indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale"

- dell'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali ipcorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo";

- del D.A. 2536 del 2 dicembre 2011 "Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita"

- del D.A. dell'8 marzo 2013, n. 470, "Modifica e integrazione D.A. n. 2536/2011"

- del D.A. n. 1375/2010;
ed altresì
del D.P.Reg. 18 luglio 2011, di approvazione del Piano sanitario regionale c.d." Piano della Salute".

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale della Salute;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso, pur affidato ad argomenti, di fatto e di diritto, meritevoli di adeguato ulteriore approfondimento, non presenta, allo stato, evidenti profili di fumus, in quanto:

- la dedotta natura “regolamentare” degli atti (prodromici) impugnati (delibere della Giunta regionale n.128/2013, n. 362/2014 e n. 389/2014), non sembra trovare concreto riscontro nel contenuto degli stessi e nelle palesi finalità di pianificazione perseguite dalla Regione;

- le evidenziate esigenze di salvaguardia di particolari situazioni “disagiate” mediante il c.d. “modello degli ospedali riuniti”, finisce col proporre, davanti a questa Sezione, questioni (come quella del possibile accorpamento dei punti nascita di Petralia, Termini e Cefalù che, ove riuniti, oltrepasserebbero la soglia di 1.000 parti annui richiesta dalla normativa di settore a decorrere dal 2016) che, pur plausibili, attengono a scelte di merito dell'Amministrazione regionale e che, in quanto tali, sono sottratte al sindacato di legittimità (correlandosi, viceversa, alla diretta responsabilità politico-amministrativa che gli Organi di vertice della Regione si assumono verso i cittadini-elettori);

- la vertenza in esame si innesta, peraltro, su un complesso quadro normativo, amministrativo e giurisdizionale in continua evoluzione che mira a perseguire plausibili risparmi di spesa resi viepiù urgenti dalla complessiva e notoria situazione nazionale e regionale;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;

- che, in relazione agli interessi pubblici sottesi al ricorso, sussisto evidenti ragioni per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) rigetta l’istanza cautelare di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere

 IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2015

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)