7 Marzo 2015, 13:09 - Saro Di Paola [suoi interventi e commenti] |
Il 6 giugno del 2013, nel mio post (https://www.qualecefalu.it/node/2390)
così ho scritto:
“Il lodo arbitrale dello scorso 31 maggio ha scritto la parola fine sulla controversia che “Sorgenti Presidiana” ha aperto contro il Comune di Cefalù……….
Secondo il Collegio arbitrale, il debitore nei confronti della “Sorgenti Presidiana” è il COMUNE DI CEFALU’ -come sostenuto dalla “Sorgenti”-
e NON APS-come sostenuto dal Comune-.
PER CEFALU' E' DISSESTO FINANZIARIO!
Il Comune, infatti, non ha possibilità alcuna di fare fronte all’ulteriore debito fuori bilancio che, con le spese del lodo e gli interessi ad oggi maturati, ammonta all’incirca a tre milioni di euro.”
Invero, il Comune la possibilità di fare fronte all’ulteriore debito l’avrebbe avuta.
Ancora prima del 6 giugno del 2013.
Solo che l’Amministrazione si fosse avvalsa del Decreto Legislativo n° 35 dell’08/04/2013
-“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali”-
con il quale il Legislatore aveva dato
“agli enti locali carenti di liquidità ed impossibilitati a far fronte al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine”
la possibilità
“di chiedere, entro il 30 aprile 2013, alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti”.
Come ho, successivamente,pubblicato nel post (https://www.qualecefalu.it/node/15545), era stata la stessa Sorgenti Presidiana, con apposita nota del 23/04/2013, ad invitare, il Sindaco di Cefalù ad avvalersi di tale Decreto “come unica ed irripetibile occasione per potere liquidare il proprio debito”.
Occasione, che, per la proroga concessa dal Legislatore, il Comune avrebbe potuto sfruttare sino al 31 ottobre 2013.
Occasione, che, però, Lapunzina non ha sfruttato.
Alla domanda sulla ragione per la quale il Comune non si era avvalso del predetto D.L. n° 35 per estinguere il debito di 2.488.000,00 di cui al secondo lodo arbitrale,
che, il 29 novembre 2014 (https://www.qualecefalu.it/node/15578),
Gli avevo rivolto, Lapunzina ha risposto indirettamente.
Nel corso della seduta consiliare del 3 dicembre 2014.
Quando, rispondendo al Consigliere Riggio, che Gli aveva chiesto se, alla luce delle sopravvenute revoche degli accordi di rateizzazione da parte di molti creditori,
Egli “fosse pentito” o “fosse, ancora, fermamente convinto della scelta, che con forza, aveva fatto fare al Consiglio non facendogli approvare l’accesso al fondo di rotazione”,
il Sindaco, dopo essersi dichiarato tutt’altro che pentito di quella scelta,
ha concluso la Sua risposta, dicendo, testualmente:
“…. è giusto che si dica, in merito a qualcuno, che sostiene che noi quando, l’anno scorso, abbiamo fatto il D.L. 35 potevamo chiedere allo Stato le somme per pagare i debiti fuori bilancio, pregherei di studiare di più. Perché il D.L. 35, nel 2013, prevedeva di pagare i debiti esclusivamente di cassa, cioè debiti all’interno del bilancio. Quest’anno è stato modificato con il D.L. 66 nella misura in cui si potevano pagare i debiti fuori bilancio.”
(https://www.qualecefalu.it/node/15665), - minuto 34,48 del podcast di CRM Happy radio,
(https://www.youtube.com/watch?v=YbnIcd6SmrQ&list=UUQ3XOJKnEfwtPnr6Cppe9Qw).
Come ho dimostrato nel mio post del 5 dicembre 2014 (https://www.qualecefalu.it/node/15673) la tesi, sulla differenza tra il D.L. n° 35 del 2013 e il D.L. n° 66 del 2014, sostenuta da Lapunzina, era, ed è, palesemente infondata.
Talmente infondata da farmela definire una autentica corbelleria.
Se, per liquidare il debito nei confronti di Sorgenti, che, alla data del 31/12/2012, era “certo” e che, tra primo e secondo lodo ammontava a, circa, 4 milioni di euro, Lapunzina si fosse avvalso del D.L. n° 35, il debito complessivo di, circa, 12 milioni di euro, che ha portato il Comune al dissesto, si sarebbe ridotto a, circa, 8 milioni.
Come, invece, non si è ridotto per il mancato sfruttamento della possibilità, disposta dal Legislatore per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali con il D.L. n° 35/2013, di accedere all’anticipazione di liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
Sfruttare quella possibilità, sì, che sarebbe stata una “scelta politica”!
Una “scelta politica”, che non avrebbe fatto configurare quella “evidenza tecnico-contabile”, che ha indotto il Consiglio a votare il dissesto.
Una “scelta politica”, che avrebbe scongiurato il dissesto per la Città.
Una “scelta politica”, opposta a quella che, operata, con convinzione e senza pentimento alcuno da parte di Lapunzina, è stata un errore.
Un errore, il più grave, che, Lapunzina, da Sindaco, abbia, sinora, commesso .
Un errore, che, per dirla con la stessa enfasi del Presidente Franco,
“solo Dio Gli potrà perdonare, ma che i cefaludesi non Gli perdoneranno mai”.
Saro Di Paola, 7 marzo 2015
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Articoli correlati:
L’ultima corbelleria del Sindaco Lapunzina – Saro Di Paola – 5 dicembre 2014 (https://www.qualecefalu.it/node/15673)
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Commenti
Rosario Lapunzina -
ANCI RISPONDE
Data: 23-05-2013
Area tematica: FINANZA LOCALE
Argomenti: DEBITI RICONOSCIMENTI REQUISITI ANTICIPAZIONI
Riferimento legislativo: DL n. 35 del 2013
Quesito:
Con la presente si inoltra il seguente quesito visto i dubbi interpretativi del D. L. 35/2013
PREMESSO CHE:
- Il Nostro ente ha effettuato richiesta di spazi finanziari in applicazione dell’art. 1 comma 2 del D.L. 35/2013 come segue:
Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 EURO 73.000
Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data dell'8 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 1: Euro 4.712.000
Precisato che l’importo di 4.712.000,00 è relativo a debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012, non ancora inseriti in bilancio, riconoscibili ma non riconosciuti quali debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2012, per i quali non è stata mai prevista la relativa copertura finanziaria (indennizzo dovuto in esecuzione di lodo arbitrale alla ex concessionaria italgas spa e restituzione versamenti connessi ad atti unilaterali d’obbligo);
Il 29 aprile 2013, l’Ente ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti l’anticipazione a valere sulla sezione per assicurare la liquidità per pagamenti per un importo pari a Euro 4.711.627,83;
Con proprio decreto del 14 maggio 2013, il Ministero dell’economia e delle finanze ha concesso al Comune di Ospitaletto, la totalità degli spazi finanziari richiesti per il patto di stabilità interno 2013 pari a Euro 4.784.943,27;
Con propria nota del 16 maggio 2013, la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria assegnando al Comune di Ospitaletto un importo pari a Euro 2.944.813,46 (62,50% dell’importo richiesto);
Alla luce della risposta del Ministero dell’economia e delle finanze alla Cassa Depositi e Prestiti del 07 maggio 2013 p. 36140, dove al 6° paragrafo, in riferimento ai debiti fuori bilancio, il Ministero afferma che “tali debiti possono essere inclusi tra quelli oggetto dell’anticipazione di liquidità, purché siano stati riconosciuti , prevedendo le relative coperture finanziarie, con le procedure di cui all’articolo 194 del TUEL, entro il 31/12/2012” si richiede un parere sulla possibilità di utilizzare l’anticipazione di liquidità in questione per i debiti sopra descritti.
Si osserva la contraddizione di poter usare l’anticipazione di liquidità per pagare debiti di conto capitale per i quali sono già state trovate le relative coperture finanziarie.
Risposta:
Facendo riferimento alla questione posta, si fa presente quanto segue:
- Stante il testo del DL 35 pubblicato sulla GU n. 82 del 8/4/2013 (e la relativa modulistica predisposta dal Ministero), a parere di chi scrive, la richiesta di spazi finanziari al MEF, relativa a € 4.712.000, richiesta che corrisponde a debiti “non ancora inseriti in bilancio, riconoscibili e non riconosciuti quali debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2012”, non poteva essere avanzata. E ciò, in quanto, questa somma non corrispondeva ad un impegno assunto entro il 31/12/2012.
- L’affermazione precedente è motivata dal fatto che la somma di cui sopra non aveva le caratteristiche per essere ritenuta un debito “certo”, “liquido” ed “esigibile”. Infatti, il punto 2 del nuovo principio contabile sulla armonizzazione dei bilanci (allegato 2 al Dlgs 118/2011) stabilisce che un credito è ritenuto esigibile quando “non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento“. Inoltre, in proposito, si veda anche la Circolare MEF n. 36 del 27/11/2012 che commenta il DM “certificazione”, la quale prevede che un debito sia “certo” quando sia afferente ad “una obbligazione giuridicamente perfezionata e assunto il relativo impegno”,” liquido” quando sia stato determinato “l’esatto ammontare del credito”, “esigibile” quando vi sia “l’assenza di fattori impeditivi del pagamento”.
- Anche la richiesta fatta alla Cassa DDPP, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 13 del DL 35/2013, andava fatta sulla base dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2012, sia di parte corrente che di parte in conto capitale.
- Di fatto anche la nota del MEF, richiamata nel quesito, afferma, coerentemente ai criteri citati in precedenza, che “i debiti fuori bilancio possono essere inclusi tra quelli oggetto della anticipazione di liquidità, purché siano stati riconosciuti, prevedendo le relative coperture finanziarie entro il 31/12/2012”.
- Quindi, le richieste di spazi finanziari al MEF e di anticipazione di cassa alla Cassa DDPP, dovevano essere fatte seguendo i criteri descritti in precedenza.
- Premesse le considerazioni svolte fino ad ora, chi scrive ritiene che le 2 richieste in questione (quella di spazi finanziari e quella di anticipazione di cassa) non siano state formulate in modo corretto; ne consegue che si ritiene non corretto utilizzare l’anticipazione di liquidità concessa per pagare i debiti fuori bilancio in questione.
Rosario Lapunzina -
ANCI RISPONDE (2)
Data: 23-05-2013
Area tematica: FINANZA LOCALE
Argomenti: DEBITI ANTICIPAZIONI BILANCI
Quesito:
Questo Ente a seguito di formale richiesta, ha ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti anticipazioni di liquidita' di cui all'art.1, comma 13 del D.L.8 aprile 2013, n.35; una parte di tali fondi sono stati richiesti a copertura del riconoscimento di un debito fuori bilancio cosi' come consentito dai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle Finanze. Si chiede di consocere:
- l'imputazione in entrata del prestito e' da iscrversi ad uan risorsa del Titolo V?
- gli interventi in uscita per le spese correnti da imputarsi al Tit.I? Gli interventi per le spese in conto capitale derivanti dal riconoscimento di debito per danni da procedure espropriative al Titolo II?
- e' consentito sdoppiare contabilmente il prestito ricevuto nella maniera sopraindciata?
- come agisce tale prestito ai fini del rispetto del patto di stabilita?
Risposta:
Facendo riferimento alla questione posta, si fa presente quanto segue:
- Si ritiene che, tenendo anche conto di quanto precisato dalla Circolare MEF n. 5 del 7/2/2013 (si veda punto D3 a pagina 33), l’anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DDPP deve essere contabilizzata tra le entrate al titolo V al codice Siope 5311, mentre la restituzione della anticipazione deve essere imputata (per l’intero valore) al titolo III della spesa al codice Siope 3311. Ogni anno, per il pagamento del rimborso della quota capitale, si utilizzerà il residuo passivo che si è formato nell’intervento sul quale è stato assunto l’impegno nel 2013. Gli interessi passivi che gravano su questa anticipazione, dovranno essere contabilizzati tra le spese correnti. Ne consegue che questa operazione non avrà nessun impatto sui conteggi finalizzati al patto di stabilità (se non per la quota interessi passivi).
- Per dare copertura finanziaria alle spese conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio, occorre reperire le risorse nel bilancio; cioè, il debito fuori bilancio, a seconda della sua natura (spesa corrente o spesa in conto capitale) deve essere finanziato con le entrate correnti (se si tratta di spesa corrente) o attraverso entrate del titolo IV o anche attraverso la contrazione di un mutuo (se l’ente rispetta i limiti posti dall’articolo 204 del Tuel) se si tratta di spese di investimento.
- Pertanto, ai fini della copertura finanziaria di queste spese, non può essere utilizzata questa anticipazione di cassa. L’anticipazione concessa dalla Cassa DDPP, migliora solo la liquidità dell’ente, ma non può essere utilizzata per dare copertura finanziaria né a spese correnti, né a spese in conto capitale.
- In pratica, circa l’utilizzo di questa anticipazione, visto quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 dell’addendum predisposto dalla Cassa DDPP, questa potrà essere utilizzata per pagare tutti i debiti certi liquidi ed esigibili, sia di parte corrente che di parte capitale maturati al 31/12/2012.
- Inoltre si segnala che il comma 6 dell’articolo 3 del citato addendum, prevede anche che gli enti che usufruiscono di questa anticipazione, dovranno provvedere alla immediata estinzione dei debiti in questione e di ciò dovranno dare comunicazione alla Cassa DDPP entro 45 gg dalla erogazione della anticipazione.
- D’altra parte, come è specificato dal comma 4 dell’articolo 1 del DL 35/2013, gli enti debbono, entro il 31/12/2013, pagare almeno fino al 90% degli spazi finanziari ottenuti. Pertanto, sta ad ogni singolo ente valutare la propria situazione ed assumere le conseguenti decisioni.
Saro Di Paola -
NON CI SI AZZECCA A RIPORTARE IL QUESITO
Se, nel D.L. n° 35 il Legislatore ha scritto così:
“agli enti locali carenti di liquidità ed impossibilitati a far fronte al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine”;
se, il D.L. vigeva anche a Cefalù;
se, anche a Cefalù,
"OVVERO" è "una forma rafforzata della congiunzione disgiuntiva "O", usata sopratutto quando il secondo termine, a cui si premette, è costituito da un'intera proposizione" (Treccani);
e se, anche a Cefalù,
vale il dispositivo dell’articolo 12 delle Preleggi, secondo il quale
“nell’applicare la Legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del Legislatore” che, nel caso specifico, ha dettato “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali”;
NON "CI SI AZZECCA" A RIPORTARE IL SUPERIORE QUESITO E LA RISPOSTA DELL'ANCI.
Daniele Tumminello -
Precisazione
La decisione di accedere o meno al fondo di rotazione, al di là della valutazione in merito fatta dalla Giunta, competeva in ultimo al Consiglio Comunale. Quest'ultimo nella sua piena sovranità ha ritenuto a larghissima maggioranza (9 astenuti, 7 contrari e solo 2 favorevoli) che accedere al fondo di rotazione non avrebbe nè dato più forza al piano di riequilibrio nè avrebbe potuto significativamente assicurare il pagamento dei debiti. Il fatto che i voti contrari siano stati proprio quelli dell'opposizione è un ulteriore elemento di grande importanza politica. Inoltre è ampiamente dimostrato che tale fondo comportava un aumento della tassazione al massimo per i 10 anni del piano di riequilibrio. Infine, il fatto che il piano di riequilibrio sia stato approvato dalla Corte senza l'accesso al fondo, è la prova provata della legittimità di quella scelta.
Saro Di Paola -
precisazione alla precisazione
Non ho elementi per confermare o smentire l'esito del voto in aula "sull'accesso o meno al fondo di rotazione" e non ho alcun interesse ad acquisirli.
"Il fatto che i voti contrari siano stati - o possano essere stati - proprio quelli dell'opposizione" non aggiunge "importanza politica" alla decisione del Consiglio.
Ciò, ovviamente, per la particolare concezione, che ho, sempre, avuto del ruolo del Consigliere comunale.
"L'aumento della tassazione al massimo per i 10 anni del piano di riequilibrio", oggi come oggi, è soltanto teorico e potrà essere "ampiamente dimostrato" soltanto alla fine dei 10 anni.
"Il fatto che il piano di riequilibrio sia stato approvato dalla Corte senza l'accesso al fondo" è la prova provata che quel piano faceva "appattare la settanta".
gaetano lapunzina -
Errori e perdono
Il debito nei confronti di Sorgenti Presidiana, derivante dal Lodo arbitrale del 31 maggio 2013, è un debito fuori bilancio, che necessita delle procedure di riconoscimento, di cui all'art. 194 del T.U., con l'individuazione della relativa “copertura finanziaria”. Di nessun rilievo la circostanza che la Società abbia emesso le fatture ante 31/12/2012, giacché, come detto, tale previsione di spesa non è mai entrata a far parte dei bilanci dell'Ente e non poteva farsi ricorso ad una anticipazione di liquidità per il suo pagamento. In proposito, giova leggere quanto è nella Deliberazione n. 164/PRSP/2014, adottata dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.
omissis
In sede di adunanza pubblica è, peraltro, emerso che il Comune di Casarano ha proceduto (seduta del Consiglio comunale del 9 settembre 2014) al riconoscimento di numerosi debiti fuori bilancio riservando, in alcuni casi, l’imputazione della spesa esclusivamente al bilancio 2015, all’esito della richiesta di anticipazione ex art.32 del D.L. 66/2014. Tale modalità di copertura della spesa non risulta legittima per più ragioni. Si giunge a tale conclusione, in primo luogo, in virtù del combinato disposto previsto dagli art.193 e 194 del Tuel che imponeche il finanziamento del debito avvenga con imputazione solo o anche (nel caso di rateizzazione con il consenso del creditore) al bilancio dell’esercizio in corso. La deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto atto finalizzato, tra l’altro, a preservare l’equilibrio economico e finanziario dell’ente, deve sempre individuare una regolare copertura finanziaria. Non è, pertanto, consentito procedere ad un riconoscimento meramente formale del debito fuori bilancio, rinviando la copertura finanziaria a esercizi successivi. Tale modalità operativa potrebbe avere, tra l’altro, anche effetti elusivi in relazione al rispetto del patto di stabilità. In secondo luogo, l’anticipazione ex art.32 del D.L. 66/2014, peraltro da restituire, impropriamente utilizzata per dare copertura finanziaria ai debiti fuori bilancio recentemente riconosciuti, come ogni anticipazione di liquidità, è rivolta a fornire all’ente le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese (compresi i debiti fuori bilancio) diversamente finanziate in termini di competenza e non può, invece, fornire copertura finanziaria a debiti che ne sono privi. In pratica, l’anticipazione ex art.32 del D.L. 66/2014, norma con la quale, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’art.4 del D.Lgs. 231/2002, è stato recentemente disposto, per l’anno 2014, l’incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’art.1, co.10, del D.L. 35/2013, è una ulteriore misura prevista recentemente dal legislatore per consentire di superare l’emergenza derivante dalla esigenza di pagare debiti per i quali già sussiste la copertura finanziaria ma manca la necessaria liquidità, operante quindi solo in termini di cassa e non di competenza.
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/puglia/pronunce/2014/delibera_164_2014.pdf
Saro Di Paola -
interpretazione e negazione
Troppo chiaro è il D.L. 35/2013 per dare adito ad interpretazioni diverse dal significato fatto palese dalle parole del suo testo come connesse dal Legislatore.
Sostenere che sia di "nessun rilievo - ovviamente rispetto all'applicazione del DL - la circostanza che la Sorgenti abbia emesso le fatture ante 31/12/2012" più che una interpretazione è, addirittura, una negazione del significato del contenuto del DL medesimo.
La lettura di qualsiasi deliberazione della Corte dei Conti inerente al DL non può giovare quanto la lettura del testo del DL medesimo.