3 Dicembre 2014, 21:44 - Quale Cefalù [suoi interventi e commenti] |
Il documento di cui ha dato lettura questa sera, 3 dicembre 2014, il Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Franco, in apertura di seduta:
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Quale Cefalù -
La relazione del ragioniere generale
Riportiamo integralmente la relazione del ragioniere generale Dott. Calogero Centonze che il sindaco ha pubblicato, circa 2 ore fa, nel gruppo facebook "Saro Lapunzina Sindaco di Cefalù":
RELAZIONE TECNICA SULLA POSSIBILITA’ DI RIMODULAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AL FINE DI FAR FRONTE ALLE AZIONI ESECUTIVE INTRAPRESE NEI CONFRONTI DELL’ENTE IN DATA SUCCESSIVA ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI.
Premessa:
1. Il Sindaco di Cefalù, con nota prot. n. 661 del 05.11.2014, inviata al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e p.c. al Segretario Generale dell’Ente, al sottoscritto, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri Comunali, comunicava all’organo di revisione contabile, ai fini della stesura della relazione di competenza di cui all’art. 243 quater, comma 6 del D.lgs. n.267/2000, che:
a) La società “Sorgenti Presidiana”, in data 1 agosto 2014, ha notificato al Comune di Cefalù copia del lodo arbitrale del 31.05.2013, munito di formula esecutiva e ha instaurato il giudizio di ottemperanza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo del lodo arbitrale del 2009, giudicando risolta la convenzione di rateizzazione, al fine di acquisire subito tutte le somme, depositando il relativo ricorso in data 13 ottobre 2014. Il Comune si costituiva in giudizio. Il Sindaco del Comune di Cefalù con la citata nota prot. 661/2014 giudicava “arbitrario e ingiustificato” il comportamento della società “Sorgenti Presidiana” (stante che tutti gli accordi di rateizzazione in esso contenuti decorrono dal momento dell’approvazione dello stesso, ai sensi dell’art. 243 bis, comma 6, lett. c del D.lgs. n.267/2000).
b) In data 23.10.2014, la società “ Sorgenti Presidiana” ha presentato istanza di sospensione ex art. 830, comma 4 C.P.C., nel giudizio R.G.1363/2014 innanzi alla Corte di Appello di Palermo , inerente il lodo arbitrale notificato a questo ente il 31.07.2014. Il Presidente della Corte, ritenuta l’urgenza, ha disposto provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, fino alla data dell’udienza collegiale fissata per il 17.12.2014;
c) Con l’approvazione del Piano di Riequilibrio da parte della corte dei conti è caduto il divieto di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell’Ente, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 5 del D.Lgs 267/2000. A seguito di ciò sono stati notificati al Comune decreti ingiuntivi non inclusi nel Piano per un totale pari ad euro 738.310,73;
d) Successivamente alla predisposizione del Piano di riequilibrio pluriennale, sono state notificate sentenze, di cui alcune con formula esecutiva, che condannano il comune al pagamento di ulteriori debiti fuori bilancio pari ad euro 4.018.482,78
e) Da quanto sopra si concludeva che: “l’atteggiamento assunto dalla società “Sorgenti Presidiana” e le azioni esecutive intraprese da altri creditori aggravano ulteriormente la situazione economica del Comune ponendo in grave difficoltà il rispetto degli obiettivi del Piano di Riequilibrio, con tutte le conseguenze che ciò comporta”;
2. Il Collegio dei revisori dei conti, con nota prot. n. 27064 del 12.11.2014 richiedeva al Consiglio Comunale, prima di analizzare i dati del bilancio di previsione e pluriennale 2014/2016, di esprimere il proprio intendimento circa l’eventuale rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario, approvato dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana – con Deliberazione n. 69 dell’08 maggio 2014;
In virtù di quanto superiormente evidenziato è necessario, pertanto, analizzare tecnicamente la sussistenza o meno della possibilità che il Comune di Cefalù proceda alla rimodulazione del Piano di riequilibrio nel senso di far fronte (nei tempi di legge previsti per le procedure esecutive) ai pagamenti dei debiti fuori bilancio.
Al fine di rispondere a tale quesito è necessario affrontare alcune questioni come di seguito:
Bilancio di Previsione 2014
La Giunta Comunale nella sua relazione al Bilancio 2014 e Pluriennale 2014/2016 evidenzia che , come emerge da una analisi degli atti, le somme derivanti dalle azioni esecutive intraprese nei confronti dell’Ente producono refluenze nell’ambito dell’esercizio finanziario 2015, come anche la relazione previsionale e programmatica da conto della discrasia circa i valori riportati nel Piano di Riequilibrio.
Anche nella Relazione della Giunta illustrativa del Bilancio 2014, nella parte relativa al “Rispetto degli impegni assunti dai privati nell’ambito della rateizzazione dei crediti vantati nei confronti dell’Ente” viene dato atto che: “con l’approvazione del Piano di Riequilibrio, da parte della Corte dei Conti, è caduto il divieto di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell’Ente, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 5 del D.Lgs 267/2000.
A seguito di ciò sono stati notificati, al Comune, decreti ingiuntivi non inclusi nel Piano per un totale che, alla data di stesura della presente relazione, ammonta ad euro 738.310,73. E’ necessario sottolineare, altresì, che, successivamente alla predisposizione del Piano di Riequilibrio pluriennale sono state notificate sentenze che condannano il comune al pagamento di ulteriori debiti fuori bilancio che, sempre alla data di stesura della presente relazione, ammontano ad euro 4.018.482,78.
Particolare rilievo, per le conseguenze negative che potrebbero determinarsi circa le possibilità concrete di raggiungimento degli obiettivi del Piano, merita la vicenda relativa ai crediti vantati dalla società “Sorgenti Presidiana”. Infatti, la società “Sorgenti Presidiana” risulta creditrice, in relazione ad un lodo arbitrale del 2009, divenuto inoppugnabile, ed una sentenza del Tribunale di Termini Imerese, anch’essa definitiva, di 1.200.000,00 euro e tale debito risulta inserito, nel Piano di Riequilibrio, tra quelli per i quali i creditori hanno firmato una convenzione di rateizzazione. Inoltre, in relazione al lodo arbitrale del 31.05.2013, in virtù del quale la società sorgenti Presidiana risulta creditrice di euro 2.604.688,10 oltre a interessi, il relativo debito è stato inserito tra le passività potenziali, essendo a quella data pendenti i termini per l’impugnazione e in quanto il lodo non era stato notificato al Comune con formula esecutiva. Per il ripianamento dei debiti e delle passività potenziali è stato previsto il reperimento delle risorse necessarie da acquisire nell’arco del periodo di validità del Piano”.
Pertanto, alla luce dell’analisi generale di tale situazione , il parere di regolarità tecnico - contabile espresso dallo scrivente sul bilancio di previsione, approvato con delibera n. 264 del 05/11/2014 dalla giunta comunale e sulla proposta di Consiglio Comunale, che richiamava in toto il parere espresso sulla delibera di Giunta, reso in questi termini:<<Tenuto conto di quanto riportato nella proposta di deliberazione e in relazione previsionale e programmatica, in merito alla differenza tra i valori riportati in bilancio e i valori riportati nel piano di riequilibrio pluriennale, e considerato che l’inserimento degli oneri straordinari non avrebbe permesso la chiusura del bilancio annuale e pluriennale in pareggio, si esprime parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, ribandendo che nel bilancio non è stato possibile dare copertura ai debiti fuori bilancio emersi dopo l’approvazione del piano e ai debiti fuori bilancio i cui fornitori non hanno accettato le rateizzazioni. La valutazione del piano verrà valutata dagli organi competenti>> è da intendersi come parere favorevole condizionato alla rimodulazione del piano.
Si ribadisce che, da quanto esplicitato sia nella relazione previsionale e programmatica sia negli atti deliberativi, appare chiaro che gli stanziamenti inseriti nel pluriennale non siano sufficienti a garantire la copertura di tutte le passività, potenziali e definitive, emerse durante la gestione dell’anno 2014.
Si riteneva plausibile pertanto di poter analizzare il bilancio di previsione e pluriennale, approvando comunque uno schema in giunta e trasmettendolo ai revisori per il parere di competenza, che avrebbe evitato delle difficoltà gestionali per la chiusura del conto consuntivo 2014 e procedere, successivamente, al riesame del piano di riequilibrio per l’anno 2015 e alla variazione del pluriennale, con atti separati o in un unico atto, valutando la fattibilità di garantire il pareggio o certificando l’impossibilità di garantirlo.
Nel primo caso sarebbe stata necessaria una variazione ed assestamento generale per garantire la coincidenza dei valori riportati in bilancio con quelli riportati nel piano; nel caso contrario, certificando l’impossibilità di garantire la rimodulazione del piano e il pareggio di bilancio, si sarebbero dovute assumere tutte le decisioni conseguenziali.
La richiesta del tutto legittima del Collegio dei revisori dei Conti è nel senso di procedere alla verifica della possibilità di rimodulazione del piano di riequilibrio, dovendo, tra l’altro, produrre a breve scadenza la relazione di competenza di cui all’art. 243 quater, comma 6 del D.lgs. n.267/2000. Inoltre, la constatazione dell’approssimarsi del termine per procedere all’assestamento di bilancio determina la necessità di affrontare, in via preliminare, la questione della sostenibilità finanziaria per l’Ente di una eventuale rimodulazione del Piano di riequilibrio, nel senso di far fronte alle somme derivanti dalle azioni esecutive intraprese nei confronti dell’Ente.
Fattibilità tecnica di una eventuale rimodulazione del Piano di riequilibrio per consentire di far fronte alle somme derivanti dalle azioni esecutive intraprese nei confronti dell’Ente.
Per rispondere a tale fondamentale quesito è necessario, preliminarmente, riportare le caratteristiche che un Piano di Riequilibrio Pluriennale deve contenere ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 243 bis del D.lgs. n.267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), legge n. 213 del 2012:
“Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.
Da quanto sopra emerge chiaramente che la logica stessa di un Piano di Riequilibrio Pluriennale risiede nella sua capacità di individuare e quantificare, nell’anno di effettivo realizzo, le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio “entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano”. A tal fine la norma prevede la possibilità di avvalersi di un “piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.
In tal senso, la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Sicilia, nella citata Deliberazione n. 69 dell’08 maggio 2014,nell’approvare il Piano di Riequilibrio presentato dal Comune di Cefalù evidenziava come “le misure proposte dal Piano e le risorse individuate appaiono sufficienti a coprire le passività rilevate e ad assicurare il graduale riequilibrio strutturale del bilancio”.
Tra le misure indicate nel paragrafo 7.2 della Delibera, la Corte evidenzia, tra l’altro; che: “ L’Ente ha già contattato i creditori per addivenire alla rateizzazione dei pagamenti dopo l’eventuale approvazione del Piano”.
CONCLUSIONI
Dalle considerazioni sopra espresse risulta evidente l’antinomia che vi è tra il principio contabile secondo cui il Piano di Riequilibrio Pluriennale deve contenere “l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano (art. 243 bis D.lgs.267/2000) e le azioni esecutive che, per loro stessa natura, presentano dei tempi di pagamento del credito incompatibili con la possibilità di rimodulazione del Piano di Riequilibrio.
Si rileva, pertanto, che l’elenco dei debiti fuori bilancio derivanti da Decreti ingiuntivi non inclusi nel Piano di riequilibrio, pari ad un importo di euro 778.310,73 (aggiornato alla data dal 23.10.2014), nonché l’elenco dei debiti fuori bilancio derivante da sentenze non incluse nel Piano di riequilibrio (aggiornato al 23.10.2014), pari ad un importo di euro 4.018.482,78 (aggiornato al 23.10.2014) per come allegati alla nota del Sindaco di Cefalù, prot. n. 661 del 05.11.2014, è, di per sé, sufficiente a constatare che, ove per tali debiti non sia possibile bloccare le azioni esecutive nei confronti dell’ente, diviene del tutto insostenibile coprire tali importi dovendo, in questo caso, inserire questa somma nel bilancio dell’esercizio 2015, e che in tal caso non si può garantire uno dei principi fondamentali del bilancio di previsione che è quello del pareggio tra entrate e spese.
Pur provvedendo ad aumentare le residue entrate tributarie, proponendo al consiglio comunale l’approvazione della variazione delle aliquote per l’anno 2015, comunque difficilmente si potrebbe garantire il pareggio di bilancio, anche perché nell’ambito di una revisione complessiva del piano di riequilibrio non si può solo tenere conto delle passività sopravvenute dopo l’approvazione del piano ma si deve valutare lo stesso nella sua complessità, valutando la congruità di tutte le misure inserite sia come entrate che come riduzioni di spesa che garantivano in previsione l’equilibrio pluriennale. Del pari, in presenza di tali azioni esecutive si ritiene contabilmente impossibile procedere alla rimodulazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 243 bis del D.lgs. n.267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), legge n. 213 del 2012, inserendo già tale somma tra gli oneri straordinari che dovrebbero trovare copertura nell’esercizio 2015, e dovendosi inoltre garantire il reperimento di tutte le risorse necessarie alla rimodulazione complessiva del piano stesso.
Tanto dovevasi per dovere d’ufficio.
Il ragioniere generale Dott. Calogero Centonze