25 Marzo 2014, 16:09 - Angelo Sciortino [suoi interventi e commenti] |
L'Ordinanza della Corte di Cassazione così recita in conclusione delle sue argomentazioni
“si deve perciò concludere che la controversia avente ad oggetto l'impugnazione, da parte del Comune di Cefalù, della deliberazione con cui la sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti ha accertato la sussistenza delle condizioni previste per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario di detto comune, dandone notizia al prefetto per i provvedimenti conseguenti e senza eventualmente dar corso alla alternativa procedura di riequilibrio finanziario del comune, ricade nella giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti, né a ciò è di ostacolo la circostanza che, nel frattempo, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del secondo periodo dell'art. 143 del più volte citato d. lgs. n. 149 del 2011, il quale rendeva direttamente applicabili nel territorio delle regioni a statuto speciale le disposizioni del menzionato decreto qualora, entro il termine di sei mesi, decorrenza e modalità applicative di quelle medesime disposizioni non fossero state stabilite, in conformità ai relativi statuti, con le procedure di cui articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni (Corte cost. 219/ 2013);
il venir meno della norma ora richiamata, infatti, può essere eventualmente suscettibile d'influire sul merito della decisione che il giudice competente dovrà adottare, all'esito della trattazione della presente controversia, ma non si riflette in alcun modo sui criteri di attribuzione della giurisdizione, quali dianzi definiti;
resta ferma, ovviamente, la giurisdizione del giudice amministrativo quanto all'impugnazione del provvedimento prefettizio, che sotto nessun profilo potrebbe essere fatto rientrare nella sfera giurisdizionale della Corte dei conti;”
L'allegato testo dell'Ordinanza può essere letto dai lettori, che potranno esprimere il loro giudizio con cognizione di causa e non per quanto riportato da chi ne ha dato nei giorni scorsi una interpretazione, che non trova riscontro alcuno nelle argomentazioni dei Supremi Giudici.
A me non resta che la conferma della mia opinione più volte espressa: siamo in dissesto e il Sindaco continua a comportarsi come colui che, cadendo dal centesimo piano di un grattacielo, a ogni piano dice: finora mi è andata bene, come anch'egli dice a ogni ricorso presentato. Siamo in presenza dell'irresponsabile ottimismo della fantasia contro il pessimismo della ragione. Soltanto a riprova che già, in tempi non sospetti, ho tentato di affermare la "ragione": https://www.qualecefalu.it/node/2183.
Qui il testo della Sentenza Conflitto di giurisdizione.pdf
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In merito all'Ordinanza Cassazione 5805/14 - Rosario Lapunzina - 22 marzo 2014 (https://www.qualecefalu.it/node/9207)
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