1 Marzo 2014, 10:13 - Saro Di Paola [suoi interventi e commenti] |
Nel mio post di ieri (https://www.qualecefalu.it/node/7964) ho scritto che, oggi, avrei spiegato la ragione per la quale potrebbe avere conseguenze più nefaste di quelle di un autogol a tempo scaduto, in una partita di calcio, il riscontro che il Sindaco Lapunzina ha fatto della nota, con la quale il Coordinatore dell’Unità di crisi istituita dall’AATO 1 di Palermo, aveva “invitato”, il Comune di Cefalù a “voler comunicare la disponibilità a proseguire nei rapporti contrattuali già in essere con le Società“ coinvolte nel SII assumendo, a carico dell’AATO, l’onere del pagamento delle fatture, che le Società medesime emetteranno per i servizi che avranno espletato a favore del Comune.
Nel paragonare la gravità delle conseguenze del riscontro di Lapunzina a quella di un autogol a tempo scaduto, ho usato il condizionale presente del verbo potere -“potrebbe”- perché le conseguenze nefaste per il Comune non dipendono, soltanto, dal riscontro lapunziniano.
Ma, anche ed in particolare, dall’approfondimento che la Curatela del fallimento APS e la Autorità ATO 1 di Palermo, ciascuna per la propria parte, dovessero fare sulle problematiche connesse al rapporto contrattuale, che lega il Comune di Cefalù e “Sorgenti Presidiana”.
Approfondimento, al quale potrebbero essere stimolati e indotti dalla insistenza, assolutamente gratuita, infondata ed ingiustificata, con la quale il Sindaco Lapunzina, ad ogni piè sospinto, invoca “il disposto normativo recato dall’art. 47 comma 4 della L.R. 28 gennaio 2014”.
Un disposto normativo, per il quale Lapunzina ha, addirittura, espresso, pubblicamente, la propria soddisfazione perché, a Suo dire, “va nel senso di quanto più volte auspicato e richiesto, in ultimo, con Ordine del Giorno del Consiglio Comunale”.
Sì, perché, l’approfondimento delle problematiche connesse al predetto rapporto contrattuale potrebbe far scoprire che APS, oltre ad avere gestito il SII, dal 29 aprile del 2009 al 5 febbraio del 2014, ha, anche, finanziato la costruzione del potabilizzatore di Cefalù negli anni, e per gli anni, durante i quali ha pagato, regolarmente, al Comune, perché il Comune pagasse a “Sorgenti Presidiana”, il servizio di potabilizzazione secondo gli importi fatturati che sono risultati dalla moltiplica della tariffa piena prevista nel contratto per la quantità di metri cubi d’acqua effettivamente potabilizzata e immessa in rete.
Ciò per quanto, sotto il titolo “Corrispettivo della Concessione”, è scritto all’articolo 25 della Convenzione, che il Comune di Cefalù e Sorgenti Presidiana hanno sottoscritto per la concessione della “costruzione e gestione dell’impianto per la potabilizzazione dell’acqua”.
Articolo 25, che, testualmente, recita :
“La controprestazione a favore del Concessionario per la costruzione dell’impianto e la gestione del servizio per la durata di anni 25 è garantita dal Concedente attraverso il ritiro dell’acqua potabilizzata alle tariffe e quantità seguenti……………………..
Il Concedente assicura al Concessionario il ritiro e pagamento della quantità minima garantita pari a 2.000.000 di mc/anno con prelievo massimo giornaliero di 8.500 mc/giorno.”
Per il combinato disposto di tale articolo, una aliquota delle tariffe medesime costituisce il corrispettivo , a favore del Concessionario, per la costruzione dell’impianto e la restante aliquota della tariffe il corrispettivo, a favore del Concessionario medesimo, per la gestione del servizio di potabilizzazione.
Il ritiro della acqua potabilizzata ed il pagamento della stessa alle tariffe stabilite sono, infatti, la controprestazione che il Concedente garantisce al Concessionario per la costruzione dell’impianto e la gestione del servizio per 25 anni .
Sicché, sarà l’ammontare complessivo dell’aliquota delle tariffe che, nel corso dei 25 anni, il Comune avrà pagato a “Sorgenti Presidiana” a costituire il corrispettivo che il Concessionario avrà ricevuto per la costruzione dell’impianto e che il Concedente avrà pagato per divenirne proprietario.
Un corrispettivo, del quale, per gli anni per i quali è stato pagato da APS, la Curatela fallimentare della APS medesima potrebbe chiedere il rimborso al Comune.
Analogo rimborso potrebbe essere chiesto, prima, dall’ AATO 1 di Palermo, a partire da quando APS le ha consegnato il SII e sino a quando essa lo avrà consegnato al nuovo gestore e, poi, dallo stesso nuovo gestore per gli anni che resteranno sino al completamento dei 25 contrattuali.
Il tutto per una sorta di reazione a catena che, tradotta in soldoni, farebbe maturare per le casse del Comune di Cefalù, il più grave dei danni economici della sua storia amministrativa.
Saro Di Paola, 1 marzo 2014
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