Art. 25 del regolamento di polizia mortuaria

Ritratto di Movimento Controvento

23 Novembre 2013, 11:34 - Movimento Contr...   [suoi interventi e commenti]

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Di seguito la nota depositata il 20 novembre 2013 dal Movimento Controvento - Aria di Cambiamento, tramite il consigliere Avv. Iuppa, (pubblicata integralmente nella sezione "Sala delle Capriate" - https://www.qualecefalu.it/node/5428 - n.d.r.) per chiedere di avviare l’iter procedurale per la revisione dell'art. 25 del regolamento di polizia mortuaria e gestione dei servizi cimiteriali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 2 luglio 2013:


Il sottoscritto Avv. Giovanni  Iuppa, Consigliere Comunale del Movimento CONTROVENTO - ARIA DI CAMBIAMENTO,

PREMESSO

- Successivamente alla approvazione del regolamento di cui all’oggetto della presente, si sono verificati dei casi di decessi di cittadini cefaludesi che, per ragioni non dipendenti dalla loro volontà, hanno dovuto trasferire  altrove la propria residenza negli ultimi anni della loro vita.

-  A tal proposito, proprio la previsione di cui all’art. 25 del nuovo regolamento comunale in materia (di cui all’oggetto) ha evidenziato delle lacune relativamente alla previsione in astratto di fattispecie come quelle rappresentate nel precedente punto.

Ed invero, non è peregrina, anzi, decisamente frequente la ipotesi in cui un anziano, dopo essere nato a Cefalù ed ivi aver trascorso la maggior parte della sua esistenza, debba trasferirsi in altro Comune, ad esempio, per essere ricoverato in una casa di cura o per seguire i propri familiari in  altre località allo scopo di esser da questi accudito negli ultimi anni della sua esistenza.

In situazioni del genere, come è noto, la legislazione nazionale in materia di Assistenza Sanitaria obbliga questi soggetti a trasferire  formalmente la propria residenza presso il luogo in cui di fatto si trasferiscono.

Questi soggetti, in forza del lacunoso art. 25 del regolamento cimiteriale sopra citato oggi, dopo la morte, non hanno diritto di far rientro presso la propria città natale ove hanno vissuto per tutta la loro vita e dove i figli di Cefalù dovrebbero avere il diritto di far riposare il sonno eterno alle proprie spoglie.

Non a torto, i familiari del sig. Maranto Vincenzo deceduto l’1 novembre U.S. ( dunque dopo la entrata in vigore dell’art. 25 di che trattasi) hanno sostenuto, in una nota che ha un suo condivisibile valore al di là del caso concreto, inviata al sindaco: “mio nonno…. cefaludese, amante della propria terra, figlio, nipote ed erede di cefaludesi, nato 98 anni fa in questa città, orgogliosissimo di tutto ciò, non avrebbe il diritto di riposare in pace nella sua terra per la sola causa di avere trascorso gli ultimi suoi anni in campagna, (non potendo avere la possibilità di stare al terzo piano della sua abitazione cefaludese, data la sua età)…”.

Il caso ora ricordato, identifica, proprio la fattispecie del cittadino cefaludese che per causa non dipendenti dalla sua volontà  si è dovuto trasferire altrove e, quindi, la sua residenza formale per potere ricevere la assistenza sanitaria.

Tale caso, che appare di frequentissima verificazione, non trova alcuna espressa previsione nel regolamento comunale, anzi l’art. 25 preclude a tali soggetti la possibilità di far ritorno per sempre nella propria terra di origine.

In ragione di tutto quanto sopra ed in risposta alle esigenze dei cittadini e della popolazione tutta cefaludese, appare necessario e non più differibile una revisione del regolamento comunale di polizia mortuaria e della gestione dei servizi cimiteriali ed in particolare dell’art. 25 del medesimo testo normativo.

Si chiede pertanto ai soggetti in intestazione, ognuno per le proprie competenze di avviare l’iter procedurale per la revisione del sopra citato art. 25.

Con osservanza                                                                                                                                                           Il Consigliere Comunale
                                                                                                                                                                                            Avv. Giovanni Iuppa