Consiglio Comunale del 20 luglio 2012 (2ª Parte)

Ritratto di Quale Cefalù

24 Luglio 2012, 04:40 - Quale Cefalù   [suoi interventi e commenti]

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Il Presidente passa alla trattazione del Punto 4 all’O.d.g.: Approvazione del Regolamento comunale per la prevenzione incendi

Il Presidente
Dà lettura della proposta di delibera del Consiglio comunale del 22.02.2012, n. 19, avente per oggetto l’approvazione del Regolamento comunale per la prevenzione incendi (che sostituisce il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 12.11.2007), e delle note del Distaccamento forestale di Lascari del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, e di Ecologia e Ambiente SpA con le quali si restituisce la bozza del suddetto regolamento con le modiche che sono state opportune suggerire.

(I seguenti Allegati: Bozza Regolamento comunale per la prevenzione incendi; Nota Distaccamento forestale di Lascari; Nota di Ecologia e Ambiente SpA. - mancano)

Si passa alla presentazione della relazione della I Commissione e degli emendamenti proposti.

Il Vice Presidente Riggio
Ho chiesto di intervenire per leggere questa relazione formulata perché ho collaborato con la I Commissione, in merito alla stesura di un articolo ad integrazione del regolamento proposto, nel tentativo di trovare una soluzione al divieto assoluto di bruciare sfalci, potature e paglia nelle nostre campagne, divieto che viene male recepito da tutti e che ci viene imposto dall’alto da chi non conosce assolutamente la realtà locale e da chi non si preoccupa minimamente di quale siano le conseguenze che questo tipo di norme portano nella realtà del territorio.
Ringrazio i Consiglieri Fatta, Messina, Larosa e Giardina perché, invitandomi a partecipare ai lavori della commissione di cui non faccio parte, mi hanno dato la possibilità di approfondire la problematica e di capire la normativa.
Ho sintetizzato la “storia” di questo divieto: dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sino al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune direttive” che all’art.13, sostituendo l’articolo 185 del D.Lgs. 152/2006, prevede
:

Art. 13 (Esclusioni dall’ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
(...)
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2
b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
omissis

La questione ruota, quindi, attorno allo stabilire se paglia, sfalci e potature siano o non siano da considerarsi rifiuti.
Se, infatti, i residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale sono considerati rifiuti devono essere smaltiti come tali e non possono essere bruciati; in quanto la combustione sul campo di tali residui si configura quindi come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente oltre che amministrativamente ai sensi dell′art. 256 del D.Lgs 152/2006.


(N.d.r.: ne riportiamo il testo per una maggiore chiarezza e completezza di informazione)

ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
omissis

Se, invece, non sono da considerarsi rifiuti possono essere bruciati sul campo e trasformati in cenere da utilizzare in agricoltura come fertilizzante naturale.
Bisogna capire cosa vuol dire “utilizzati in agricoltura”. Ci sono state tantissime pronunce.
La Regione Siciliana, su sollecitazione dei sindaci, ha approvato il 9.11.2011 un Disegno di Legge in cui paglia, sfalci e potature vengono classificati come “residui agricoli” e, quindi, come tali non rientrano nella disciplina dello smaltimento dei rifiuti e si possono bruciare. Questa norma approvato all’unanimità dal Parlamento regionale è stata però impugnata dal Commissario dello Stato e, quindi, il divieto continua a persistere.
La proposta della Commissione - finalizzata a cercare di risolvere il problema e ad autorizzare, nei limiti dovuti, la possibilità di bruciare questi residui al fine di destinarli a cenere per uso agricolo - ha avuto il parere negativo da parte dell’Ufficio Tecnico, rispetto al quale io non sono d’accordo.
Con tutto il rispetto per l’Ufficio Tecnico, il parere viene motivato in maniera superficiale dicendo soltanto che l’articolo proposto dalla commissione sarebbe in contrasto con l’articolo 13 del D.Lgs 205/2010 - di cui vi ho letto il contenuto -, senza fare alcun riferimento alla possibilità dell’utilizzo in agricoltura.

Il problema che mi sono posto è: il Comune di Cefalù ha il diritto, nel proprio territorio, di stabilire se utilizzare o meno la cenere come fertilizzante?
Penso che allo stato attuale, siccome c’è molta incertezza normativa e siccome c’è una circolare interpretativa del Ministero dell’Ambiente che fa una netta distinzione tra quelli che sono i residui che provengono dal verde pubblico o dal verde privato e quelli che sono i residui agricoli, per questo motivo nella stesura della proposta noi abbiamo indicato la possibilità di bruciare solo ed esclusivamente nei terreni agricoli e abbiamo notevolmente limitato la quantità da bruciare portandola  a mezzo metro cubo massimo rispetto al metro cubo della normativa vigente.
Siamo fortemente convinti che, siccome non ci sono allo stato attuale certezze ma c’è una lotta da parte della Regione e delle Amministrazioni locali verso una norma sicuramente sbagliata, dare un segnale con una norma che consenta, limitato territorialmente al terreno agricolo e limitato al mezzo metro cubo, l’accensione dei fuochi, ritengo che sia un atto dovuto nei confronti della popolazione.
Una riflessione che faccio è: siccome nel testo proposto viene fatto salvo il contenuto dell’art. 1 del regolamento, quindi, in ogni caso, anche qualora noi andiamo ad approvare questa norma, rimane fermo il divieto fino al 15 ottobre, noi avremmo - dalla data di approvazione fino al 15 ottobre - un periodo di vacatio dove eventuali impugnazione e annullamenti andrebbero ad agire quando ancora la nostra approvazione non ha spiegato alcun effetto.
Se parliamo in termini di responsabilità, ritengo che questo consiglio avrà delle responsabilità da prendersi molto più grosse rispetto a quella di portare aventi una battaglia semplice.

Barranco
Signor Presidente, io penso che dobbiamo approvare un regolamento comunale per la prevenzione incendi.
Capisco che mi posso attirare le antipatie dei nostri contadini e di tutti coloro i quali ogni anno devono fare questo tipo di potatura che, come da sempre è stato, si è bruciata. Noi, come Consiglio comunale, possiamo approvare un regolamento che non so a questo punto se può andare contro una legge europea e nazionale. Anche se c’è un Disegno di Legge approvato dalla Regione Siciliana, essendo stato bloccato dal Commissario dello Stato non ha alcun valore, alcun effetto, nel senso che vero è che la possono fare diventare concime ma non certamente passando attraverso il fuoco; ci sono delle macchine trituratrici attraverso le quali farle diventare concime! Io non vorrei parlare così perche è come se mi mettessi contro la maggioranze dei cittadini; il primo io, ogni anno quando ho pulito la mia campagna l’ho bruciata sempre, con attenzione ovvio, ma se c’è una legge che oggi ci vieta di fare questo noi non lo possiamo fare.
Ogni contadino dovrà prendere una tonnellata al giorno e la dovrà portare a Ecologia e Ambiente, qui dietro-castello, e loro la trasformeranno in concime perché la triturano, la mischiano con l’umido e diventerà dell’ottimo fertilizzante da cui poi noi altri avremo tutti un ritorno, mentre con la cenere questo ritorno non c’è ma c’è il pericolo, noi parliamo qui di prevenzione incendi.
Non so fino a che punto è valido il ragionamento pur ammirabile del vice Presidente Riggio.
Noi nella III Commissione avevamo deliberato che, vista che la risposta di Ecologia e Ambiente è vaga (dice una tonnellata ma non dice quante volte, cioè una volta al giorno una tonnellata per un mese diventano trenta tonnellate), l’abbiamo lasciato anche noi nel vago, vorrà dire che porteremo una tonnellata al giorno
.

Riggio
Se sono rifiuti non si possono trasportare perché per trasportarli ci vuole una ditta autorizzata

Barranco
Sulla questione del trasporto, secondo me, questa è una legge fatta ad hoc per fare lavorare un po’ tutti. Io l’avevo detto che ci vuole un permesso per il mezzo di trasporto dalla campagna; è ovvio che sia così, ma i tecnici ci hanno detto di no. L’avevo detto nella riunione: se sono classificati come rifiuti il mezzo che li trasporta deve avere le autorizzazioni altrimenti le FF.OO lo fermeranno e faranno i verbali del caso, però, ripeto, dobbiamo parlare della prevenzione incendi.

Larosa
Ho collaborato, nella III Commissione, alla stesura di questo emendamento.
Chiaramente, eravamo tutti consapevoli che c’era di fatto una legge e diverse sentenze che andavano contro la struttura di questo emendamento ma, essendo un problema serio, abbiamo tentato di metterci nei panni di tutti quei cittadini che non sono nelle condizioni di potere smaltire questo genere di rifiuti. È chiaro che andando contra legem, se così si può dire, abbiamo delle responsabilità; però, se il Consiglio comunale non si vuole assumere la responsabilità, legittimamente, di far passare questo emendamento, allora mi piacerebbe sapere dai colleghi consiglieri che altro tipo di proposte si possono presentare per ovviare a questo problema a cui dobbiamo trovare, tutti insieme, una soluzione. Avevo pensato, pur sapendo le condizioni economiche in cui versa l’ente, che il Comune istituisse un servizio o, comunque, chiedesse all’ATO di istituire un servizio apposito che si interessasse di andare a prelevare questi “rifiuti”, visto che ci sono proprietari di fondi che non sono nelle condizioni economiche di poter effettuare, oltre al decespugliamento, anche lo smaltimento.

Scialabba
Mi riallaccio al discorso del vice Presidente Riggio.
Io penso che, per andare incontro ai poveri contadini che possono bruciare il mezzo metro cubo e trasformarlo in cenere a scopo fertilizzante, indipendentemente dalla legge, noi provvisoriamente proponiamo.
Mi dispiace per i colleghi che la pensano in altra maniera, io sono più pratico nelle cose, proviamo in questa maniera e poi sarà chi di competenza a dire no o sì ma noi ce l’abbiamo messa tutta per andare incontro a questa povera gente; del resto anche il Comune stesso per potere pulire i sottoboschi andrà incontro ad una spesa enorme
.

Iuppa
Chiede di poter fare intervenire i tecnici comunali per chiarire eventuali perplessità

Il Presidente
Propongo, a questo punto, di leggere tutti gli articoli del regolamento perché non tutti i consiglieri partecipano alle riunioni delle commissioni.
Credo, per chiarezza, sia la cosa migliore che andiamo leggendo gli articoli uno per uno, quelli che sono di comune accordo li approviamo, quando si arriva a degli articoli in cui ci sono degli emendamenti, il Consigliere Liberto li presenta e su quell’articolo - che credo pochi abbiano capito se non hanno partecipato alle riunioni -, facciamo intervenire anche l’Ufficio Tecnico che ci darà tutti i chiarimenti e la motivazione del perché ha espresso parere contrario.


Si passa alla lettura dell’Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre è assolutamente vietato:
(...)
bruciare nei terreni agricoli paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale che dovrà essere smaltito ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.


Il Presidente chiede se su questo articolo vi siano emendamenti.

Cassata
Dalla lettura di questo articolo, mi viene un’osservazione: se sono rifiuti, come dice la legge, e c’è un divieto che non è temporaneo, ma assoluto, l’articolo non ha senso perché se il cappello dice “Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre” vuol dire che negli altri periodi dell’anno si può bruciare per cui è un controsenso e quindi l’ultima voce deve essere tolta o deve essere messa in un capoverso a parte.

Liberto
Condivido in pieno quello che il Consigliere Cassata ha esposto in quanto la legge è così, quindi, consiglio, a questo punto, che il Consigliere Cassata presenti un emendamento che va a variare l’articolo 1 del regolamento.

Il Presidente (rivolgendosi all’Ing. Cirri dell’Ufficio Tecnico)
Voglio sentire i responsabili del servizio visto che il regolamento lo hanno redatto loro.

Ing. Cirri
Nell’articolo 1, quando dico “bruciare nei terreni agricoli paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale che dovrà essere smaltito ai sensi del D.Lgs. 152/2006” è stato per rimarcare ancor che andiamo in contrasto. Effettivamente il Consigliere Cassata ha ragione nel senso che è un divieto assoluto per tutto l’anno però se continuiamo a leggere l’articolo 2, l’ultimo comma “i residui provenienti da lavori di agricoltura da smaltire devono essere conferiti a discarica come dal successivo articolo 9” e, quindi, in questa maniera inglobiamo tutti questi sfalci, potature, etc. come rifiuti speciali, dovranno essere smaltiti secondo la normativa del 152.
Non so se sono stato chiaro
!

Il Presidente
Consigliere Cassata, se lei vuole formalizzare un  emendamento su questi articolo 1 possiamo anche procedere alla modifica dell’articolo.

Cassata
A questo punto bisognerebbe dire “Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre è assolutamente vietato”, punto 1, punto due, punto tre, tranne l’ultimo, e altresì sempre vietato ad accezione dell’ipotesi prevista nel successivo articolo, quello dell’emendamento.

Riggio
Una precisazione. Nell’emendamento proposto rimane fermo il divieto nel periodo 15 giugno/15 ottobre perché nell’emendamento c’è scritto “nel rispetto dell’articolo 1”. Tutto questo se si approva l’emendamento.

Il Presidente
Non possiamo approvare l’articolo 9 se non si approva l’articolo 1.

Larosa
Presidente, mi vorrei permettere di suggerire di leggere prima tutto il regolamento.

Il Presidente
A questo punto ritengo che la proposta del Consigliere Larosa sia la migliore.

Si passa alla lettura dell’intera bozza di regolamento.

Dott. Di Francesca
Puntualizza che l’ultimo capoverso dell’articolo 1 è una modifica suggerita testualmente nella nota del Distaccamento forestale di Lascari e letta dal Presidente del Consiglio in apertura di trattazione del punto all’O.d.G.

Barranco
Chiedo ai tecnici presenti e al Segretario Comunale: se io andassi a stravolgere una legge nazionale e europea a che cosa vado incontro? Se in altri periodi dell’anno, non compresi tra il 15 giugno e il 15 ottobre, accendo un fuoco e scappa un incendio, chi è il responsabile? Noi che abbiamo approvato un regolamento diverso da quello che prevede la legge europea e nazionale?

Il Presidente
L’ultimo capoverso dell’articolo 1 è un suggerimento del Comandante del Distaccamento forestale di Lascari e questo dovrebbe bastare.

Liberto
Presidente, credo che in questo regolamento necessiti una specifica di questo passaggio affinché anche il semplice cittadino possa capire che c’è una legge europea che prevede che per tutto l’anno non si possono bruciare residui agricoli e forestali.
Volevo inoltre chiedere ai tecnici, relativamente all’articolo 11, da che cosa scaturiscono gli importi delle sanzioni amministrative da euro 51 ad euro 258, se da una legge o se è una cosa facoltativa che stabiliamo noi.


Dott. Di Francesca
Consigliere Liberto, discende da una legge che al momento non ricordo ma che posso cercare

Liberto
Siccome in commissione mi avete risposto che erano delle somme scaturite dall’Ufficio, volevo confermato questo dato in consiglio comunale.

Dott. Di Francesca
La tariffa tra i 51 e i 258 euro discerne dall’art. 40 delle Legge Regionale n. 16 del 6 aprile 1996 di cui non ho qui il testo. Mi trovo un appunto d’ufficio.

(N.d.r.: ne riportiamo il testo per una maggiore chiarezza e completezza di informazione)

Regione Siciliana
Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 - Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.

Art. 40 - Fuochi controllati in agricoltura
omissis
3. In caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco.


Liberto
Non capisco la differenza tra la domanda posta in commissione - nella quale mi si dice che l’Ufficio ha stabilito la tariffa -, e ora che mi si nomina una legge di cui non conosco il contenuto  e che mi piacerebbe sapere per capire come queste tariffe sono scaturite.

Presidente, se io volessi fare un emendamento su queste cifre posso farlo? …. Io lo presento lo stesso anche perché ho qualche perplessità e vorrei chiedere chi eleva queste sanzioni.

Dott. Di Francesca
A seguito di accertamento di terreno non pulito o abbandonato, le sanzioni, generalmente, vengono elevate dagli agenti del Corpo forestale.

Liberto
Siccome parla di “sanzioni amministrative” ... come se ci fosse un capitolo instaurato nel nostro bilancio che prevede anche le entrate di queste somme

Il Sindaco
C’è un capitolo in entrata con “sanzioni diverse” per cui vengono incamerate senza nessun problema, in ogni caso per la mia esperienza di 60 giorni, sono state fatte 4 diffide e tutte sono andate a buon fine.

Liberto
Leggo anche: “la diffida e l’eventuale successiva sanzione amministrativa pecuniaria saranno comminate con provvedimento del Sindaco”.
Anche qui io espongo la mia perplessità perché penso che ci sia un problema di competenze, perché penso che per questo compito debba essere il Responsabile di servizio e non il Sindaco
.

Il Presidente
Consigliere Liberto, lei sta proponendo degli emendamenti?

Liberto
Sto valutando. C’è o non c’è questo problema di competenze?

Il Sindaco
Si tratta di una diffida che fa il Sindaco e per cui la sanzione la applica il Sindaco rispetto all’inadempimento. Non c’è un problema di competenza.

Liberto
Però io il chiarimento lo volevo dagli uffici, Sig. Sindaco.

Dott. Di Francesca
Relativamente a quanto lei ha letto, nel regolamento, l’art. 11, ultimo capoverso del DPR del 4 giugno 2008, prevede che la sanzione amministrativa venga irrogata con provvedimento del Sindaco.

Il Presidente
Consigliere Liberto, la ringraziamo per le sue domande però io richiamo tutti i consiglieri comunali a fare questo tipo di domande, questi approfondimenti, nel corso delle commissioni.
Scusatemi, ma così non si può procedere


Riggio (rivolgendosi ai tecnici)
Chiedo se nel parere negativo da voi espresso, in merito alla palese discordanza con l’art. 13, è stato tenuto conto del regolamento CEE 2092 del 1991 che quando cataloga quelli che sono i concimi e prodotti fitosanitari, all’art. 6, per rilascio di certificazione biologiche, nell’allegato parla proprio della cenere di legno. Lo stesso regolamento, sempre come utilizzo, al comma 3 dice che per la lotta ai parassiti delle piante infestanti si applica la pratica della bruciatura.

Dott. Di Francesca
Nella stesura della bozza di regolamento abbiamo tenuto conto dell’art. 13 del D.Lgs. 205/2010, nonché del Decreto Assessoriale 117 del luglio 2011 dell’Assessorato Territorio e Ambiente. Abbiamo fatto riferimento agli espressi divieti che ad oggi sono vigenti soprattutto perché è previsto il reato penale, a prescindere dalla sanzione pecuniaria che viene emessa dagli organi competenti.

Il Presidente
Invita alla presentazione degli emendamenti.

Garbo
Emendamento all’art. 1 del regolamento: dopo il quarto capoverso introdurre le seguenti parole “è altresì sempre vietato all’infuori da quanto previsto dal successivo articolo 9 bis” posto ovviamente prima delle parole “bruciare nei terreni agricoli…”.

Liberto
Siccome a me le cifre “sparigge”, per usare un termine siciliano, non mi piacciono ho pensato di arrotondare le cifre della sanzione.
Emendamento all’art. 11 del regolamento: sostituire “importo compreso tra 51 e 258” con “importo compreso tra 50 e 200”
.

Larosa
Chiede una sospensione di cinque minuti.

Il Presidente
Mette ai voti la richiesta di una sospensione di cinque minuti: approvata all’unanimità.

Alla ripresa si passa alla lettura ed approvazione dei singoli articoli, degli emendamenti, degli eventuali articoli emendati e dell’intero regolamento eventualmente emendato:

Articolo 1
Emendamento all’art. 1 (Garbo e Cassata G.): dopo il quarto capoverso introdurre le seguenti parole “è altresì sempre vietato all’infuori da quanto previsto dal successivo articolo 9 bis”.

L’emendamento è approvato a maggioranza con 15 voti favorevoli, 1 voto contrario, 2 astenuti (Iuppa e Liberto)

L’art. 1 così emendato è approvato a maggioranza con la stessa votazione

Articolo 2
Emendamento all’art. 2: (Vedi allegato: emendamento all'art. 2.pdf)

L’emendamento è approvato all’unanimità

L’art. 2 così emendato è approvato all’unanimità.

Letti gli Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9  sono approvati all’unanimità.
 
Articolo 9 bis
Il testo dell’emendamento che introduce l’art. 9 bis è sostituito dal seguente sub emendamento: (Vedi allegato: sub-emendamento all'art.9.pdf)

Nota - Per quanto di competenza l’Ufficio Tecnico esprime parere negativo: Relativamente ai contenuti dell’emendamento proposto si esprime parere contrario per le seguenti motivazioni: 1) i contenuti dell’emendamento proposto, nella fattispecie la trasformazione in cenere degli sfalci, potature e degli altri materiali agricolo o forestale naturali non pericolosi e l’abbruciamento dei sotto prodotti dell’agricoltura è in palese e manifesto contrasto con i contenuti dell’art. 13 del D.Lsg.205 del 3.12.2010 che dispone che paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati; 2) l’Assessorato regionale territorio e ambiente nel recepire i contenuti dell’art. 13 del D.Lsg.205/2010 ha emanato in data 20.07.2011 Decreto assessoriale n. 117 che all’art. 1 lettera A del medesimo dispositivo recita espressamente che è vietato a chiunque accendere fuoco per la bruciatura di paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana; 3) inoltre la lettera C dell’art. 1 del Decreto assessoriale n. 117/2011 che le violazioni della lettera A configurano reato di illecito smaltimento di rifiuti sanzionato penalmente dall’art. 256 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Dichiarazione di voto:  Barranco vota contro, Larosa vota a favore, Riggio  vota a favore, Liberto si astiene.

L’art. 9 bis così sub emendato è approvato a maggioranza con 14 voti favorevoli, 1 voto contrario, 3 astenuti (Iuppa, Liberto e Messina).

Articolo 10
Emendamento all’art. 10: aggiungere all’inizio dell’articolo, ad eccezione dell’ipotesi di cui all’articolo precedente, la combustione.

L’emendamento è approvato a maggioranza con 16 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 astenuto (Iuppa).

L’art. 10 così emendato è approvato all’unanimità.

Articolo 11
Emendamento all’art. 11 (Liberto): sostituire “importo compreso tra 51 e 258” con “importo compreso tra 50 e 200”.

L’Ufficio Tecnico comunica che l’emendamento è dichiarato inammissibile perché contrario alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16

L’art. 11 è approvato a maggioranza con 17 voti favorevoli, 1 voto contrario.

Gli Articoli 12, 13, 14, 15 e 16 sono approvati a maggioranza con 17 voti favorevoli, 1 voto contrario.

Dichiarazione di voto: Liberto si astiene, Barranco contro, Iuppa si astiene, Scialabba a favore, Riggio a favore, Cassata a favore.

L’intero regolamento così emendato è approvato a maggioranza con 14 voti favorevoli, 1 voto contrario, 3 astenuti (Iuppa, Liberto e Messina).