Artisti di strada

Ritratto di Angelo Sciortino

22 Luglio 2013, 14:31 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Ci vuole così tanto ad approvare una deliberazione come quella che segue? Si eviterebbe che possano accadere fatti come quelli di ieri sera, quando un numeroso pubblico a piazza Duomo ha battuto a lungo le mani agli artisti e ha fischiato, invece, i vigili che li hanno costretti a sospendere la loro esibizione.

Il costo della deliberazione è uguale a zero in denaro, ma forse esige il costo della volontà, quello della capacità e quello del buon senso. Spero che non si tratti di costi troppo alti, che l'Amministrazione non può affrontare.


Bozza di delibera comunale
Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada.

L’amministrazione comunale di Cefalù,

considerato

  1. che sempre un maggiore numero di persone si dedicano all'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada;
  2. he dette persone con le loro esibizioni altro non fanno che moltiplicare e arricchire le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione negli spazi urbani;
  3. che in assenza di una regolamentazione organica del fenomeno di queste forme artistiche è frequente il ripetersi di interventi repressivi
  4. che è volontà di questa amministrazione comunale riconoscere i diritti degli artisti di strada e valorizzare l'espressione artistica in tutte le sue forme;

nel rispetto della normativa vigente e limitatamente ai propri poteri, con voti ___________

DELIBERA:

Art. 1
(Princìpi)

Il Comune di Cefalù riconosce e valorizza le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale, dichiara il proprio territorio ospitale verso dette espressioni artistiche.

Art. 2
(Modalità)

E’ vietato il libero esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul proprio territorio limitatamente alle seguenti piazze ___________ e nei seguenti orari ________, fermo restando che gli artisti di strada interessati rispettino le seguenti prescrizioni:

a) Non venga esercitato il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art 61, comma 12, lettera f, DM 4 Agosto 1988 n° 375; è consentita la vendita di prodotti di
ingegno relativi all'espressione artistica);
b) Non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate altre attività commerciali;
c) Non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non si possono superare i limiti di legge.
d) Non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte.

Art. 3
(Occupazione del suolo pubblico)

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico. L’artista, ovvero il gruppo artistico, si avvarrà di modeste attrezzature mobili e non potrà impegnare lo spazio oltre il tempo necessario all'esibizione.

Art. 4
(Responsabilità)

L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.
L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

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