Ecco, in pdf, il Regolamento Acustico Comunale licenziato dal Consiglio Comunale il 12.06.2024

Ritratto di Pino Lo Presti

25 Giugno 2024, 03:19 - Pino Lo Presti   [suoi interventi e commenti]

Versione stampabileInvia per email

 

Presentazione e discussione 1° parte



(lo trovate in fondo alla pagina)

Un Regolamento è sempre in sè una buona cosa in quanto stabilisce dei paletti da non superare da parte di determinate attività, e dei sistemi di controllo perchè questo non avvenga, come anche delle sanzioni nei casi in cui questo invece avvenga.

Quindi, senza esitazione, ringrazio, a nome mio personale - per quello che vale -, il Sindaco per aver finalmente voluto dare alla città di Cefalù un Regolamento Acustico Comunale, ponendo così fine ad un lungo periodo (dal '97 circa) di anarchia a cui certo non ponevano rimedio Ordinanze "contingibili e urgenti" (che poi di "contingibile e urgente" avevano poco, come le due ultime, la n.29 e la numero 30 su di cui mi sono espresso di recente assieme al Consigliere Pasqualino Turdo); un periodo soprattutto in cui non erano chiari i limiti di Emissione ed Immissione sonora e gli Orari, tantomeno le verifiche preliminari - da parte di un tecnico abilitato - dell'impatto acustico delle singole attività; verifiche preliminari certificate che invece sono ora indispensabili per il buon esito delle procedure autorizzative.

In questo Regolamento tuttavia su 67 articoli soltanto due, forse tre sostanzialmente riguardano specificatamente Cefalù.
Questo Regolamento è in sostanza la raccolta della complessa normativa italiana, aggrovigliatasi negli anni, nel campo dell'Inquinamento Acustico e delle Direttive dell'ARPA; una raccolta - per quanto possibile - organizzata e coerente: ragionata, frutto dello sforzo dell'ing. Cognata! E già questo è tanto.

Ma i cefaludesi - almeno alcuni - si aspettavano una attenzione particolare alle specificità locali del Problema, determinato qui da fonti legate soprattutto alla attività di intrattenimento turistico; e quindi spostato - diversamente da altre attività - in orari serali e notturni, nonchè situate in aree urbane spazialmente "compresse" (vedi Centro storico) e densamente abitate: molto diverse da aree come quelle industriali o infrastrutturali (ferrovie, aereoporti, etc...).

E' qui che mi sento di avanzare una prima critica; non al Regolamento ma alla Postura della Politica.

Non ci sarebbe neanche bisogno di richiamare lo spirito della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 (
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0049&from=fr) che all’ articolo 1 (Obiettivi), lettera b), prescrive agli Stati membri (principio ovviamente estensibile agli Enti interni ai vari Stati, preposti alla elaborazione dei vari Regolamenti locali) “l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti”.
Un tema così importante  infatti - a mio avviso - avrebbe richiesto un preliminare pubblico dibattito se non altro per raccogliere dalla gente umori, segnalazioni, istanze particolari provenienti dalle specifiche situazioni locali urbane e non ultimo per rendere i cittadini consapevoli che esiste un loro diritto alla Quiete; molti infatti non osano neppure lamentarsi; pensano infatti di non averlo questo diritto e che il "sentirsi disturbati" sia solo un problema loro personale, privo di dignità sociale.



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 



Con questo Regolamento comunque intanto sappiamo che per queste - come per tutte le altre - attività (in assenza di un "piano di zonizzazione acustica" che forse il Comune farà in futuro) i limiti di immissione sonora in ambiente esterno (l'onda sonora misurata cioè in prossimità della abitazione più vicina) non possono superare (come prescritto dal D.P.C.M. 1 marzo 1991) nella Zona urbana A i 65 dB di giorno e i 55 in orario notturno (si intende per orario notturno quello che va delle 22 della sera alle sei del mattino) e nella Zona urbana B i 60 diurni e 50 notturni. Tutto ciò ovviamente in regime Ordinario. Poi vi sono le "Deroghe" di cui parleremo dopo!

-----------------------------------------------------------------------------------------------
La individuazione delle due zone l'aveva in precedenza fatta il DM n. 1444/68:

A) le parti del territorio interessate da  agglomerati  urbani  che
rivestono  carattere  storico,  artistico  o  di  particolare  pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree  circostanti,  che
possono considerarsi  parte  integrante,  per  tali  caratteristiche,
degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio  totalmente  o  parzialmente  edificate,
diverse dalle zone A)...


nota: chi vi avrà fatto attenzione avrà certamente notato un apparente paradosso, infatti alla Zona A (pensabile come quella maggiormente protetta) vengono riconosciuti (dal D.P.C.M. del '91) dei limiti più alti di quella B (pensabile come minormente protetta).
Il tecnico Cognata - redattore del Regolamento - mi ha spiegato che ciò si spiega considerando che la zona maggiormente abitata ha già di base un "clima acustico" superiore a quello della B
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Un'altra cosa importante è che le "attività rumorose permanenti"... (definite al Titolo II, art. 6 del Regolamento)
(riportiamo solo la lettera "C"):

c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari), circoli privati ed esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

nota: per "Permanenti" si intende qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee con una durata superiore a 60 giorni per anno.

... vengono distinte in

"attività a bassa rumorosità, inserite nell’allegato B di tale norma (DPR 227/2011 - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/02/03/012G0013/sg), all’art.4 comma 1) che sono escluse dall’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico previsionale e le attività che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali che devono presentare una valutazione di impatto acustico previsionale".

Alle attività "rumorose permanenti" che si svolgono in "regime ordinario" di funzionamento - e non in regime di eventuali Deroghe - che:
 
"utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica...",

dunque è richiesta, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio, una "valutazione di impatto acustico", redatto  ovviamente da tecnico abilitato, il quale va sul posto a misurare cosa di quelle emissioni - misurate alla fonte e che non possono superare comunque i 95db -  arriva alla abitazione più vicina. Se sono superati o superabili (data la natura dell'impianto) i parametri consentiti, il tecnico certifica nella sua relazione la regolazione che deve essere fatta all'impianto di emissione perchè ciò non avvenga; sull'impegno al rispetto della quale certificazione la domanda può trovare accoglimento da parte dell'Ufficio comunale preposto.
__________________________________________________________________________
_____________________________

Fin qui la normativa valida per tutto il territorio nazionale: dove la politica locale interviene in questo Regolamento, ulteriormente regolando cosa? Risposta: nel campo delle deroghe, cioè nei soli due artt. 20 e 21 (sui 67).

In questi due articoli sembrerebbe specificato cosa per il Comune di Cefalù è da intendersi come Zona A e
B (vedi sopra: il DM n. 1444/68 e il D.P.C.M. 1 marzo 1991).
Per "Zona" A (maggiormente protetta), costituita del Centro storico e dalla fraz. di S. Ambrogio, vi viene indicato un valore di Immissione non superiore a db 65 negli orari tra le 09 (quindi del mattino) e le 0.30 (di notte) e nella "Zona" B, costituita dal Centro urbano (leggi: parte nuova), zona periferica e Lungomare Giardina, un limite di dB non superiore a 70 e un orario (sempre dalle ore 09 del mattino) che non superi le 01.30 di notte. Per ciascuna delle due zone sono autorizzabili in deroga fino a 30 eventi (nota: il max consentito dalla legge). Tutto qua!

_______________________________________________________________________________________________________
 

Quali sono - a mio avviso, per ciò che a noi a Cefalù più interessa - i punti critici, soggetti ad essere discutibili?

1) Uno e uno soltanto riguarda la chiarezza della formulazione normativa per quanto riguarda il particolare aspetto del numero delle Deroghe.

 Forse non ci avete fatto caso ma negli artt. 20 e 21 non viene usato il termine "Zona" ma "Sito". Cosa si intende per "Sito" destinato ad attività temporanee rumorose?

(lettera "J" dell'art. 2 - "Definizioni", del Regolamento):
"spazio in luogo pubblico o aperto al pubblico destinato a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile nonché i ricettori a questo più prossimo".

Cioè, più chiaramente, ogni singolo esercizio che voglia, in deroga, svolgere una attività temporanea di intrattenimento musicale, è un "Sito".

Nella prassi di quasi tutti i comuni, come mi conferma lo stesso ing. Cognata, si intende che ogni "sito" ha diritto a 30 deroghe, per cui, se nella stessa piazza o strada ci sono due o più esercizi, sarebbero possibili teoricamente 60/90 o più deroghe. Il significato di "Sito" è dunque diverso da quello di "Zona A o B" del D.P.C.M 1 marzo 1991 a cui la distinzione fatta tra "centro storico/fraz. S. Ambrogio" e "centro abitato/zona periferica/lungomare Giardina" sembra riferirsi.
Può sorgere a questo punto una, credo lecita, perplessità: le limitazioni in deroga (orario e dB) si riferiscono ad un numero di 30 complessivo di deroghe per ciascuna "Zona" o alle 30 a cui potrebbe avere diritto ogni singolo esercizio che in quella Zona insiste?
Il Vicesindaco R. Lapunzina, durante l'intervallo del Consiglio comunale del 12.06.2024 (in cui il Regolamento è stato approvato) mi ha assicurato che il numero di 30 deroghe e da intendersi come riferito a ciascuna delle due Zone definite del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e che quindi, il numero max di deroghe (per tutta la città) sarà 60 complessivamente.


Ma il Presidente della Commissione consiliare che ha studiato la bozza di Regolamento, prima della sua presentazione in Consiglio comunale, poco prima dell'assicurazione del Vicesindaco, sempre durante l'intervallo, mi spiegava che l'interpretazione giusta era che ogni "sito" (lui lo intendeva come area o piazza quindi eventualmente "gruppo di esercizi viciniori") aveva diritto a 30 deroghe: trenta per piazza del Duomo, 30 per piazza Spinola e così via. D'altra parte un pò meno chiaramente propone questa sua interpretazione al momento della discussione sugli emendamenti proposti dal gruppo "Innoviamo Cefalù" (vedi streaming del C.C. del 12.06.2024, al punto 9' e 20'' - https://www.youtube.com/live/kW9Q9NoCfuQ'), che qui trascriviamo:

"... cioè c'è un errore concettuale che va spiegato anche a chi ci ascolta da casa, che le zone dalla fascia oraria di prima è un conto - che sono identificate il lungomare, il centro storico, il centro urbano -, ma questo riferimento è dato in base alla posizione delle attività produttive, cioè chi ne riceve disturbo eventualmente è l'abitazione più vicina al luogo di emissione sonora, al luogo dell'evento, dunque se vogliamo contestualizzare una zona - ipotizziamo la piazza Duomo o piuttosto che Piazza Bagni o la via Bordonaro -, è chiaro che le trenta deroghe sono per quell'area (non chiamiamola più "zona" per non creare confusione) ma per quell'area. Se su piazza Duomo ci sono quattro attività, ovviamente gli abitanti, chi sta nelle abitazioni limitrofe che può riceverne un danno non può subire più di trenta serate di deroga. Queste trenta andranno divise rispetto alle attività che ci sono, con una programmazione, se le attività vogliono fare questo tipo di programmazione..."

"Bontà loro", aggiungerei!
Per quanto - come ancora mi conferma l'ing. Cognata - la volontà del Sindaco Tumminello sia stata chiara nell'intento di voler ridurre i disagi per gli abitanti e quindi di voler contenere il numero delle deroghe, non sarebbe forse il caso di aggiungere una lettera "c" ai comma "1" degli artt. 20 e 21, con la dicitura "per sito è qui intesa ciascuna delle due Zone A e B (così come da D.P.C.M. 1 marzo 1991) qui descritte come: "Centro sorico e fraz di S.Ambrogio" e "Centro Urbano, Zona periferica e Lungomare Giardina" o un'altra formula specificatrice? L'equivoco che si potrebbe altrimenti creare non è da poco!

________________________________________________________________________________________________________

nota: la discussione su altri punti seguirà nella 2° parte

nota: qui gli allegati in pdf  del Regolamento Acustico Comunale

https://www.qualecefalu.it/files/2024/interventi/06/25/REGOLAMENTO%20ACUSTICO%20ALLEGATO%20ALLA%20PROPOSTA%20%20DI%20C.C.%20N.%2045.2024.pdf

e dei principali riferimenti normativi citati nel Regolamento:

la 447/95

https://www.qualecefalu.it/files/2024/interventi/06/25/447%3A95.pdf

e tutti gli altri:

https://www.qualecefalu.it/files/2024/interventi/06/25/elenco%20riferimenti%20noormativi.pdf