Sarebbe il tempo che il Vicesindaco ed il Sindaco facciano pace con sé stessi e con la Città

Ritratto di Pasqualino Turdo

16 Giugno 2024, 09:25 - Pasqualino Turdo   [suoi interventi e commenti]

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L’articolo 50 del TUEL, Testo Unico Enti Locali, conferisce al sindaco, “quale rappresentante della comunità locale, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in situazioni, imprevedibili di necessità e urgenza, come quelle che possono riguardare la tutela ambientale a livello locale”.

Tale potere può essere esercitato dal vicesindaco in caso di assenza o di impedimento del sindaco, senza necessità di specifica motivazione in ordine alle ragioni dell’assenza o impedimento del sindaco.

Per tali ragioni, se vi fossero state “le situazioni imprevedibili di necessità e urgenza” nulla si potrebbe eccepire al vicesindaco sulla seguente ordinanza,

                                                    
                                                   
                                                    
                                                     


con la quale ha “ordinato la deroga acustica, per lo svolgimento degli eventi musicali nell’ambito della manifestazione Cefalù Pizza Fest presso il lungomare G. Giardina di Cefalù nelle date del 14-15 e 16 giugno 2024 dalle ore 22,00 alle ore 2,00.

Purtroppo, però, le situazioni previste dal TUEL per l’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente non vi erano e non vi sono.
Non solo perché la manifestazione Cefalù Pizza Fest, essendo calendarizzata da tempo, era tutt’altro che imprevedibile, ma anche, e soprattutto, perché la deroga va in senso opposto alla tutela ambientale a livello locale, per la quale il TUEL conferisce al sindaco e/o al vicesindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti.

Non posso esimermi dal ricordare che tale deroga è stata, anche, inopportuna.
Infatti, il 12 giugno scorso il Consiglio comunale ha approvato, con i soli voti della maggioranza, www.qualecefalu.it/node/24836, il “Regolamento acustico comunale”, che, fissa alle ore 1,30 il limite orario oltre il quale non possono essere protratti gli eventi previsti sul lungomare G. Giardina.

Per quanto tale regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, con la predetta ordinanza il (vice)sindaco ha sconfessato il voto, che, da consigliere comunale, aveva espresso, soltanto, ventiquattro ore prima.
                                                     
Sarebbe il tempo che il (vice)sindaco ed il Sindaco facciano pace con sé stessi e con la Città.
 
     Pasqualino Turdo, Consigliere comunale
   

 

Commenti

Se la consegna dell'elaborato da parte del Professionista è avvenuta nell'Aprile 2024, e se tale elaborazione è avvenuta su specifiche indicazioni politiche della Giunta - specie nell'ambito del Titolo III, e specificatamente per gli artt. 20 e 21 (Autorizzazioni in Deroga), nei quali si stabilisce che per la Zona B (Centro abitato, zone periferiche e Lungomare Giardina) il limite massimo  di orario in deroga è l'una e trenta, non si comprende come la Ordinanza n° 29 del 14 giugno 2024 (cioè di venerdì scorso, stessa giornata di inizio della Manifestazione denominata "Pizza Fest", della durata di tre giorni) prolunghi tale orario di una ulteriore mezz'ora e cioè fino alle ore due!

Dove sta la coerenza "politica" di un tale atto autorizzativo, considerato che appena due giorni prima della emanazione di detta Ordinanza (a firma del vicesindaco R. Lapunzina), e cioè la sera del 12, il Consiglio Comunale approvava tale Regolamento Acustico e quindi il limite dell'ora 1.30 come massima deroga per le Manifestazioni e gli Spettacoli a carattere Temporaneo?

Il Comma 1, sia dell'art. 20 che dell'art. 21, alla lettera "a", dice:
"Sono autorizzate con istanza ... le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:

a) per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all’anno, anche non consecutivi oppure massimo tre giorni consecutivi, con svolgimento nell’orario compreso:

- tra le ore 09:00 e le ore 00:30 nel centro Storico e frazione di Sant’Ambrogio;

- tra le ore 09:00 e le ore 01:30 nel centro urbano, zona periferica e lungomare Giardina
.

Questa mezz'ora in più, concessa agli organizzatori del "Pizza Fest" non si giustifica - a mio avviso, intanto per ragioni di carattere generale - infatti già disturbare la quiete pubblica fino alle ore 1.30 mi sembra una violenza -, e secondo poi per le ragioni politiche che sono state alla base della indicazione nel Regolamento dello stesso orario delle 1.30, che certo il viceSindaco avrà condiviso, come la stessa Maggioranza nella seduta del predetto Consiglio Comunale.

A mio avviso, tale ulteriore deroga (se pur di una sola mezz'ora) si configura come un semplice arbitrio personale del firmatario della Ordinanza n° 29 in oggetto, salvo che non si reputino "serie" le motivazioni addotte a suo sostegno "...considerate le valenze artistiche della manifestazione e l’interesse per la cittadinanza".

Vero è che per i "concerti" (ma questo era un concerto?) si può andare in deroga alla deroga con il modulo D6

Art. 22 – Manifestazioni con particolare richiamo di persone

1. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo con particolare richiamo di persone per le quali sono previste più di 1000 presenze (concerti, ecc) è possibile derogare sia i valori di normativa che i valori previsti nel regolamento acustico. Inoltre su motivata richiesta possono anche essere derogati gli orari di fine manifestazione.

2. Per tale tipo di manifestazione bisogna utilizzare Il modello D6.

3. Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate.

4. Qualora i provvedimenti di deroga rientrino nelle tipologie previste di deroga ordinaria allegato D6, il Comune deve acquisire parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio
.

E' qui (ma non solo), in quell' "ecc.")  che Il Regolamento appena varato mostra tutta la sua inutilità per quanto riguarda la protezione dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di intrattenimento turistico; è qui che la Commissione Consiliare mostra di non avere approfondito con coscienza il Regolamento e cioè le potenziali sue pericolosità.
Sul lungomare ogni sera d'estate ci saranno sempre migliaia di persone per cui ogni "manifestazione" che vi si svolgerà sicuramente potrà essere definita "con particolare richiamo di persone"! Il che può significare che sul lungomare si potranno "legittimamente" autorizzare in deroga alle deroghe (previste agli artt. 20 e 21) fino a trenta eventi!

Aggiungo concludendo che il volume (la pressione sonora) di ieri  notte - specie dopo le 21.50 (mezz'ora prima dall'arrivo del DJ) - è aumentata spropositatamente e i fari mobili hanno senza alcun pudore ripreso, sino alla fine (ore 1.12), a bombardare la parte alta del centro storico che versa sul lungomare, aggiungendo all'indescrivibile inquinamnto acustico anche un allucinatorio inquinamento visivo!

nota: dunque queste serate e quelle che seguiranno sino all'entrata in vigore del Regolamento (fine giugno) non sono scomputabili dal numero di trenta previsto di concessioni in deroga per la Zona B (poi ce ne saranno altre trenta per la zona A)!

nota: chi attesta che non si siano superati i limiti  di Emissione sonora (richiamati in ultimo nella Ordinanza) stabiliti dal D.P.C.M. 16/04/99 n. 215, e cioè 95 decibel?

Se riesco a trovare chi mi aiuti a riversare i filmati ripresi col telefonino sul computer, a montarli e a metterli su you tube, spero di darne contezza.