10 Marzo 2022, 15:32 - Giovanni La Barbera [suoi interventi e commenti] |
La natura tecnica della VAS (valutazione ambientale strategica) non affonda il suo statuto in indiscutibili approcci epistemologici anche a far uso delle discipline che vi concorrono aventi consolidati statuti scientifici. Per cui ritengo che ogni Valutazione sia caratterizzata da tre aspetti che la strutturano e la connotano culturalmente.
Essi sono: l'aspetto riferibile ad osservazioni oggettivabili di cui normalmente tutti possiamo fare esperienza; l'aspetto riferibile alle soggettiva sensibilità del progettista analista, e gli aspetti politici legati agli interessi per la ricerca del consenso.
In realtà la redazione della VAS è nel metodo delimitata da una codificata metodologia che dà la sensazione, tuttavia, di non tenere in esplicito conto tutti i tre aspetti, qui evidenziati e che, a mio modo di vedere, la compongono.
Nella prassi si può osservare che il processo costruttivo della VAS, che dovrebbe avere nel suo baricentro il coinvolgimento dell'uomo, manchi nel suo farsi proprio di questo contributo, mediante il quale si dovrebbe pervenire al miglioramento progressivo dei valori ambientali che rafforzano l'identità di una Comunità ben predisposta a seguire la sua esistenza in un dato territorio.
E in fatti l'azione pubblica si risolve nella procedura burocratica svolgendo il suo iter senza alcuna azione divulgativa, efficace e convinta, cosicché tutto transita nella completa indifferenza agli occhi degli ignari amministrati. Cosi facendo, a mio parere si è perso il vero senso dell'azione di valutazione introdotta a livello Comunitario nella formazione di Piani e Programmi per amministrare con intelligenza.
Un esempio per concretizzare il discorso. Cefalù e la Variante urbanistica al Piano Regolatore Generale.
Da più parti è stata espressa la grave carenza del Suo iter, connotato dalla assoluta assenza dei momenti partecipativi della cittadinanza.
Non si coglie nel merito delle scelte effettuate, quale è il nesso di coerenza tra i principi guida assunti, ad esempio, e la eliminazione della fascia di rispetto dei 150 mt dalla battigia, della parte terminale del Lungomare Giardina, per far posto ad una nuova intensa edificazione.
A questa decisione, l'Amministrazione attuale, vi perviene con un procedimento molto discutibile, che, in sintesi, vuole dimostrare che il PP del Lungomare aveva in se le caratteristiche della zona “B” secondo la norma “astratta” definita nel Decreto Interministeriale n. 1444/1968. Dunque se questo fosse sostenibile in tale zona “B” non si dovrebbe applicare il rispetto dei 150 metri introdotto dall'art. 15 della LR n. /8/1976.
Occorre ricordare che la zonizzazione del Piano Samonà non ha seguito il DI 1444/68, perché il PRG era già stato avviato quando entrò in vigore.
Quindi nel perimetro dell'ambito del successivo Piano Particolareggiato definiva, era ed è distinguibile una parte caratterizzata da edificazione intensa, quali i tessuti edilizi a ridosso del Centro Storico ( da Piazza C. Colombo fino alla via Vazzana) e la cortina Nord della via Roma, ambito, e una parte, che caratterizzata dal Lungomare pressoché privo di edificazione.
Ora, a me pare sia arbitrario che l'alta edificazione del primo ambito sia spalmata nella parte, distinguibile, in cui l'edificazione era caratterizzata da pochi episodi costruttivi, per la quale non si può condividere la definizione di zona “B”.
Altro motivo che non mi trova d'accordo, ma non per ultimo.
Vi è da ricordare che in nessun atto di indirizzo, sul tema del Lungomare, impartito al Progettista, dal Consiglio Comunale, risulta contenuto nelle Direttive Generali e nel Progetto di Massima della Variante, adottati, si riscontra un simile obiettivo. Pertanto possono identificarsi motivi di censura sotto il profilo del diritto amministrativo.
Il terzo motivo, che a me pare più importante, fondato sui temi assunti come guida nelle determinazioni amministrative della Variante, è costituito dalla salvaguardia di quello che è divenuto un “percetto” paesaggistico, io penso, comunemente acquisito dai cittadini di Cefalù.
Ammettere una ulteriore edificazione nel tratto terminale del Lungomare vuol dire alterare i rapporti spaziali che intuitivamente fanno parte del “percetto”, sia dei fruitori locali e sia di quelli turistici, a tutto detrimento della sua protezione come valore coerente con i principi ispiratori dell'azione Amministrativa contenuta nella Variante.
Un quarto motivo è dato dalla conseguenza che tale decisione ha su una zona umida che caratterizza un biotopo esistente, in questo ambito del Lungomare, che verrebbe distrutto dai nuovi insediamenti.
Per concludere.
Non vedo, con quali argomenti di congruità può plausibilmente sostenersi, nella VAS, e quale coerenza, tale decisione, possa muovere in aderenza con i principi ispiratori, costituiti, ricordo, dal contenimento dell'urbanizzazione e dalla tutela delle risorse ambientali.
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