22 Novembre 2021, 07:34 - Saro Di Paola [suoi interventi e commenti] |
Domani, martedì 23/11/2021, il Consiglio Comunale di Cefalù è chiamato a deliberare sullo stralcio, dalla variante generale al PRG adottata dal Consiglio medesimo il 5 novembre scorso, di “porzione di area ricadente in zona C3”
La “predisposizione” della deliberazione consiliare è stata chiesta “con carattere di urgenza” dal Sindaco
per “la necessità”, duplice, di “non ritardare la pubblicazione dell’adozione della variante al PRG” o, come sarebbe stato più corretto scrivere, per non ritardare la pubblicazione della variante già adottata, e di “prendere atto della nota prot 45765 del 16/11/2021 a firma del consigliere comunale Laura Crisafi”
Con la superiore nota, stesa nell’esclusivo interesse pubblico, la Consigliera Crisafi, dopo avere illustrato le ragioni per le quali, pur essendosi resa edotta, grazie al consulto con un tecnico di sua fiducia, del fatto che la variante al PRG trasformava in edificabile un terreno agricolo di proprietà della madre, ha partecipato alle commissioni, alle sedute consiliari ed alla votazione sull’adozione della variante al PRG, ha rimesso ai destinatari della nota le ragioni medesime, per adottare, ove necessario, ogni atto utile a preservare l’adozione, già avvenuta, della variante.
Ebbene, la nota mi ha ispirato due domande.
La prima:
perché la Consigliera ha esposto le ragioni della sua compatibilità alla partecipazione alle commissioni ed alle sedute consiliari sull’adozione della variante, solo dopo 10 giorni dalla partecipazione al voto finale sulla stessa e non le ha esposte ex ante?
La seconda:
non ritiene, la Consigliera, che se le avesse esposte alla prima delle sedute in commissione, alla quale, presumo, abbia partecipato dopo essersi consultata col tecnico di sua fiducia, non avrebbe preservato l’adozione della variante nell’esclusivo interesse pubblico, nell’assoluto rispetto della normativa vigente in tema di incompatibilità e, perciò, più validamente di quanto possa farlo ex post?
Se mi fossi trovato al posto e nelle condizioni della Consigliera, già alla prima commissione avrei dichiarato la mia incompatibilità a partecipare ai lavori in Commissione ed in Consiglio che avrebbero portato, come hanno portato, all’adozione della variante.
Ciò, non già per non dare spazio alcuno all’azione di detrazione politica nei miei confronti e nei confronti della maggioranza consiliare, questo spazio in politica c’è sempre stato, ma, soprattutto, per preservare l’adozione della variante nell’esclusivo interesse pubblico.
Sì perché, mai, sarei pervenuto al duplice convincimento della Crisafi, conseguente alle ragioni esposte nella nota, cioè che il miglioramento della destinazione urbanistica del terreno di proprietà di mia madre sia solo formale e che la sua effettiva edificazione sia sostanzialmente solo probabile.
Per me, sarebbe stato esercizio di arrampicata sugli specchi.
Sia se avessi esposto quelle ragioni ex ante, sia se le avessi esposte ex post.
Per me, quel duplice convincimento, ex post, avrebbe avuto, anche, il sapore di “excusatio non petita”.
Una excusatio ex post, che, nella pubblicazione della storica deliberazione, ha già causato un ritardo al quale altro se ne aggiungerà nelle more di eventuali approfondimenti e prima che la vicenda dello stralcio, assolutamente originale nella storia urbanistico-amministrativa non solo di Cefalù e della Regione Sicilia, trovi quella soluzione definitiva che, in assenza di precedenti, farà scuola, letteratura e, con tutta probabilità, giurisprudenza.
Scuola, letteratura e Giurisprudenza sulle responsabilità di Consiglieri e Amministratori nell’iter di adozione degli strumenti urbanistici e su quello che gli stessi strumenti devono seguire dopo la loro adozione.
Un iter, il secondo, di cui si occupa l’articolo 3 della L.R. 1971/78.
Al riguardo, l’articolo citato è sin troppo chiaro per prestare il fianco ad interpretazioni, che vadano oltre il significato “fatto palese dalle parole secondo la connessione di esse”, come sancito dall’art. 12 delle preleggi.
La vicenda in ispecie, paradossalmente viziata dalla violazione dell’articolo 3 invocato per legittimarla, mi fa ricordare Sandro Ciotti,
il compianto, mitico, radiocronista di “Tutto il calcio minuto per minuto”, che durante la radiocronaca della partita di calcio tra Catania e Inter dell’ultima giornata del campionato 60-61, al secondo gol del Catania, urlò “CLAMOROSO AL CIBALI!”, per sottolineare l’assoluta imprevedibilità dell’evento.
Una locuzione, di cui, ancora oggi, ci si serve nel caso di eventi che riservano “coups de théatre” talmente eclatanti da trasformarli in kafkiani.
Ciò che avrei fatto io, però, non conta affatto.
Saro Di Paola, 22 novembre 2021
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