La sentenza del TAR e la gru, ferma, a Santa Lucia

Ritratto di Saro Di Paola

10 Giugno 2021, 10:46 - Saro Di Paola   [suoi interventi e commenti]

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L’articolo pubblicato da Angelo Sciortino (Sentenza del TAR sul ricorso del Comune contro SOSVIMA e FMC www.qualecefalu.it/node/24206) mi ha intrigato al punto da indurmi a fare quelle ricerche, che sono indispensabili, per entrare nel merito della vicenda e scriverne avendo contezza delle ragioni per le quali l’intervento edilizio di Completamento del comparto edificatorio della zona omogenea E3S per la realizzazione di strutture da destinare ad uso commerciale, parcheggio e servizi a supporto della ricettività turistica in contrada Santa Lucia"

                                                                                   
che si sarebbe dovuto ultimare il 6 aprile 2021 è fermo.
   
     

Fermo, dal 4 settembre 2020, quando il Comune di Cefalù ha emesso l’ordinanza di sospensione dei lavori perché, a quella data, gli stessi erano difformi da quelli autorizzati col permesso di costruire n° 8 del 6 aprile 2018.
La difformità era nel numero di piani interrati, già realizzati, da destinare a parcheggi privati di uso pubblico, che era stato ridotto da 6 a 1.
Una riduzione, assolutamente notevole, che faceva, e fa, venir meno la possibilità di realizzare, nel comparto E3S, “
l’area intermodale di scambio e servizi per la mobilità sostenibile”, sulla quale la Civica Amministrazione aveva puntato e sulla quale aveva raggiunto un accordo col privato, già nel 2015, in fase di rilascio del permesso di costruire della struttura commerciale, che sarebbe stata, com’è, la MD.

Per le mie ricerche ho preso le mosse dalle norme tecniche di attuazione e dalla tavola del Piano Particolareggiato, cosiddetto Calandra o delle zone collinari, che riguardano la zona E3S.


                 
                 
                 
                 

Le norme e la tavola della zonizzazione del P.P. a Santa Lucia, di cui ho riportato lo stralcio che interessa, sono copia degli originali allegati alla delibera, con la quale il Consiglio Comunale del quinquennio 1978-1983, nel quale ho espletato il mio primo mandato di consigliere, ha adottato il P.P. dopo averlo ampiamente esaminato e discusso in tante altre sedute.

Le
NORME e la TAVOLA, nel loro combinato disposto, costituiscono la LEGGE per l’edificazione nella zona E3S.

Una LEGGE che, relativamente alla destinazione d’uso degli edifici realizzabili nella predetta zona, non lascia adito ad interpretazioni di sorta, tant’è che, addirittura, elenca le tipologie di “
attrezzature pubbliche o d’uso pubblico a servizio delle zone di espansione residenziale nonché della ricettività turistica dell’intorno territoriale” ivi realizzabili.
Perciò, una LEGGE, che, nel rispetto del primo comma dell’articolo 12 delle preleggi, non può che essere “
applicata non attribuendole altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.
Perciò, una
LEGGE che esclude, implicitamente, la possibilità di realizzare nella zona E3S edifici per abitazioni.
Sia residenziali e sia anche turistico-ricettive.


L’anfibologia nella possibilità di utilizzare le abitazioni non c’entra!
Lo scrivo, e in grassetto, con tutto il rispetto della sentenza del TAR, che, come oramai noto, sulla vicenda l’ha data vinta al Comune su tutto il fronte.
Lo scrivo perché il TAR, nella sua sentenza, ha tenuto a sottolineare la “
anfibologica utilizzabilità degli immobili accatastati nella categoria delle abitazioni”, dando a questo aspetto della vicenda un peso, che, a mio giudizio, non avrebbe dovuto dare, proprio alla luce della chiarissima destinazione d’uso prevista dalle norme di attuazione del P.P. per gli edifici nella zona E3S.
Nella tavola del Piano Particolareggiato, persino la grafia della sigla della zona
E3 S con la S, grande quanto la E, e staccata dal 3, più piccolo, non è affatto casuale: il progettista del piano l’ha impiegata per marcare la differenza di destinazione d’uso tra la zona medesima e le altre zone E3 di espansione edilizia residenziale, perché in quella sigla la S grande sta per Servizi.
                                                               

DURA LEX SED LEX!
Però, nonostante ciò, una via d’uscita, per quanto difficile ed aspra da percorrere, deve essere, pur, trovata ed intrapresa.
Ad indicarla e tracciarla può essere la CONCERTAZIONE tra il Comune ed il Privato. Quella concertazione rispetto alla quale ad aprire uno spiraglio è
l’obbligatorietà dell’intervento convenzonato, prevista dall’ultimo comma delle norme di attuazione della zona E3S.

Sì la CONCERTAZIONE tra il Comune ed il privato:
ALTERA VIA NON DATUR.
Sì perché a Santa Lucia, la gru, ferma, non può restare.
Non è
attrezzatura a servizio della ricettività turistica e, neanche, delle zone di espansione residenziale.

                                                        
Cefalù, 10 giugno 2021