Assunzioni e avviso di mobilità

Ritratto di Angelo Sciortino

21 Agosto 2020, 14:27 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Sono due giorni che sollecito l'Amministrazione e il Segretario comunale a chiarire ciò che in una deliberazione di Giunta non è chiaro. A rispondermi sono stati alcuni membri dell'Autorità Giudiziaria, ai quali rispondo riportando un ben argomentato commento alla situazione relativa alla mobilità, arricchita da una sentenza della Corte di Cassazione. Non mi rimane che sperare nell'Autorità Giudiziaria, stante il perdurante e offensivo silenzio di questa Amministrazione comunale.

L’istituto della mobilità è disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che al comma 2- bis dispone che “Le amministrazioni, prima di procedere allespletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, allimmissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

La portata precettiva della disposizione è rafforzata dalla previsione di nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi elusivi del principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

Così concludono i due commentatori nel pdf riportato in calce:“Nel tentativo di fare chiarezza sulla questione dellistituto “prevalente” tra quello della mobilità volontaria rispetto allo scorrimento delle graduatorie ancoravigenti (oggetto della sentenza n. 12559/2017 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, in commento),appare utile rilevare che le posizioni giurisprudenziali contrastanti permangono solo nella magistratura amministrativa: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3677/2016, che sostiene la priorità della mobilità e Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5230/2016, che invece sostiene l’opposto, pur ammettendo che lamministrazione possa, adeguatamente motivando, fare ricorso alla mobilità. I giudici di legittimità, le cui pronunce sono le uniche che hanno potere vincolanteper le pronunce successive, hanno chiarito, non solo che la mobilità volontaria rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione, pena la nullità in caso di decisione diversa, ma anche che la competenza è del giudice ordinario a fronte dellassenza della discrezionalità della scelta.”

 

Assunzioni. Prima la mobilità e poi lo scorrimento.pdf