22 Luglio 2020, 12:45 - Giovanni La Barbera [suoi interventi e commenti] |
E' discusso in dottrina e negli aspetti argomentativi della giurisprudenza amministrativa, compresa quella della Consulta, se il PRG sia ancora da considerare un atto amministrativo complesso, cioè un atto che diventa efficacie alla concorrenza di due volontà (comunale e regionale), come veniva inteso in accordo con l'articolazione e le connessioni tra le scale di pianificazione territoriale, recate dalla normativa della legge 1150/1942.
In altre parole.
Poiché in quel modello normativo ( Legge 1150/1942) era prevista la formazione di un Piano territoriale di coordinamento, redatto su competenze e su variabili socio-economiche e territoriali, trattabili nella pianificazione a quella scala, la Regione aveva il compito di verificare la coerenza di questa pianificazione con quella recata nei Piani locali (PRG) . E dunque questa verifica comportava, per l'efficacia del PRG un atto di approvazione della Regione, che gli conferiva i connotati dell'atto amministrativo complesso.
Di fatto i Piani territoriali alla scala sovra comunale non furono redatti che raramente e pertanto il controllo di coerenza tra le due scale di pianificazione perdeva di significato.
Senonché il ruolo della Regione riprendeva a vivere, ricostituendo il significato giuridico dell'atto amministrativo complesso, dal momento che Essa divenne titolare del processo di verificazione e validazione della VAS, cioè della valutazione ambientale strategica, istituita, appunto, per la tutela dell'ambiente a partire dalle disposizioni del Diritto Comunitario.
Va ricordato ancora che il progetto di PRG di Campofelice fu sottoposto ripetutamente all'esame del CRU (Consiglio Regionale dell'Urbanistica) e che lo stesso, prendendo atto dell'esame del servizio istruttoria dell'Assessorato all'Urbanistica, valutò le censure VAS, coinvolgenti la struttura su cui le scelte di Piano si reggevano, e che, pertanto, non era possibile un giudizio di competenza positivo.
Dal che, (la memoria ci riporta a Pilato), ritenne, di fatto, più conducente che il trascorrere inutile del tempo facesse diventare il PRG efficace, mediante la incredibile norma del silenzio assenso, che appare cosi applicata certo non in serene circostanze.
In questa realtà che si possa strumentalmente pretendere di ritenere, callidamente sotto il profilo degli interessi in gioco, il PRG di Campofelice efficace per decorrenza dei termini, nonostante una strutturale diagnosi del Servizio VAS della Regione, che evidenzia le patologie recate dallo stesso, appare paradossale.
Ripeto: diagnosi e patologie che riguardano la struttura del PRG, tanto che il Decreto VAS emesso dal dirigente generale del Servizio, subordina esplicitamente l'approvazione, al loro accoglimento e alla riforma del progetto censurato.
Tra l'altro sotto il profilo tecnico e normativo è assolutamente impossibile pensare di attuare un PRG nelle parti non investite dal Decreto VAS, se e solo se si leggesse attentamente l'organicità delle censure elencate nello stesso decreto dirigenziale.
In siffatta situazione, non capisco come l' UTC possa esporre una cartografia dichiarando il Piano vigente, dal momento che nessuna modificazione tecnico-giuridica è avvenuta a rimuovere le censure VAS.
E non capisco come si possano redigere certificazioni urbanistiche? E non capisco come la generalità dei cittadini e dei professionisti, possa trarre certezze sul diritto, in base al lettura di un Piano illeggibile, dal momento che nessuna modificazione è, fino ad ora, avvenuta, degli elaborati censurati dalla Regione.
E non capisco come si possa, a opera di chicchessia, applicare le parti del Piano, gradite all'Amministrazione, senza una sicura lettura coordinata, basata sul disegno planimetrico e norme di attuazione, con la certezza di non cadere in una rischiosa, in quanto arbitraria, decisione.
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