Il condono edilizio nella fascia di 150 metri dalla battigia.

Ritratto di Giovanni La Barbera

4 Giugno 2019, 15:00 - Giovanni La Barbera   [suoi interventi e commenti]

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Nell’articolo 15 della legge regionale n. 78 del 1976 cosi recita: “Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati” omissis... (Le zone A e B sono rispettivamente i centri storici e le zone di completamento che di solito presentano solo qualche residuo terreno edificabile e qualche lotto intercluso.)

Il titolo della legge in argomento è: “Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.

È stato criticamente osservato che un provvedimento di legge, che concerne l’uso del suolo doveva, correttamente e organicamente, trovare posto in una legge urbanistica, mentre il legislatore regionale l’ha inserita genericamente in una legge per lo sviluppo turistico.

È stato, tra l’altro, osservato che l’intangibilità della fascia di 150 metri dalla battigia era, nel 1976, precetto per i Comuni, i quali dovevano renderla operativa in occasione dell’elaborazione del PRG o di una sua variante generale o dei programmi di fabbricazione, allora, ancora non eliminati dalla legislazione siciliana. Tale orientamento fu ribadito e confermato con una apposita circolare dell’Assessorato Territorio ed Ambiente n. 9686 del 1977.

E ancora, è stato osservato che la maggior parte dei Comuni della Sicilia si guardò bene dal procedere all’aggiornamento del proprio strumento urbanistico, consentendo l’edificazione entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, anche con interventi lottizzatori.

Nel tempo, dopo alcune sentenze del TAR e del CGA, che evidenziavano che l’obbligo demandato ai Comuni non è stato rispettato, la Regione, con legge n. 15 del 1991, art. 2 comma 3, dichiara con una “interpretazione autentica” della norma in argomento, che la inedificabilità della fascia dei 150 metri della battigia è immediatamente operativa per i privati.

Ma intanto, nella fascia destinata ad essere tutelata, erano stati realizzati, in tutta la costa siciliana notevoli insediamenti.

Si trattava di costruzioni, per lo più residenziali, dotati di concessione edilizia, con i prescritti a dei pareri favorevoli delle Soprintendenze, e di costruzioni senza alcun titolo, dunque abusivi.

Questi ultimi (interventi senza concessione), sono oggi discussi come tipologia di abuso non sanabile, non condonabile, applicando le leggi sul condono edilizio nn. 47/1985; 37/1985 e 724/1994.

Non sembra difficile comprendere, (al di là di una futura necessaria interpretazione storica del fenomeno dell’abusivismo, che, per inciso, fu alimentato anche dalle ingenti rimesse economiche prodotte con i sacrifici generazionali dall'emigrazione siciliana), che la causa principale della inosservanza dell’articolo 15 della LR 78/1976 è da addebitare alla istituzione Regione Siciliana ed ai Comuni.

Infatti prima della LR 15/1991 (l’interpretazione autentica), “la prassi amministrativa dei Comuni”, che non avevano provveduto all’obbligo di aggiornare il proprio strumento urbanistico introducendo il vincolo in argomento, come si è detto era quella di rilasciare le concessioni ad edificare dotati di parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA.

Questo vuol dire che il territorio, teoricamente compreso nella fascia tra la battigia per una profondità di150 metri, era edificabile e gli abusi edilizi potevano quindi fruire delle leggi sul condono citate. Ciò in quanto nulla era stato definito, come si è visto, con certezza,

Questa disastrosa gestione del territorio regionale ad opera della stessa cultura, che permea sia la Regione che i Comuni, oggi la si vuole far pagare ai cittadini, attivando la repressione che prevede la demolizione delle costruzioni abusive, non ammettendole a fruire delle leggi sul condono.

Con molta sensibilità e competenza nel 2016 il deputato Girolamo Fazio, per ovviare a questa palese ingiustizia, propone all’ARS una legge risolutiva. Il clima preconcetto e ideologico, che come un riflesso condizionato scatta, in queste circostanze, si presenta con muri virtuali invalicabili, (che a mio modo di vedere sono più pericolosi dei reali manufatti abusivi da sanare), ne impedì l’approvazione.

In breve: resto della convinzione, sempre a mio modo di vedere, che quei provvedimenti amministrativi che sono stati emessi dai Comuni, finalizzati alla demolizione, nei casi narrati, sono in eccesso di potere, in quanto se un territorio è ritenuto edificabile e si rilasciano legittimamente i permessi consequenziali, lo stesso territorio rimane edificabile anche per gli interventi che non erano dotati di concessione.

Ma proprio per questo gli abusi possono fruire del condono edilizio, almeno fino alla legge regionale con la quale è stata data l’interpretazione autentica della norma qui discussa.

La proposta di legge del deputato Girolamo Fazio, anche se ben concepita e ancor meglio illustrata nella relazione di accompagnamento, non ebbe fortuna.

“E sì! In questa Regione anche la fortuna gioca un ruolo preponderante negli accadimenti.”