Ancora sul cosiddetto Piano Paesaggistico per capirlo passo dopo passo.

Ritratto di Giovanni La Barbera

11 Dicembre 2018, 22:07 - Giovanni La Barbera   [suoi interventi e commenti]

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È noto che il Paesaggio è tutelato dalla Costituzione Italiana, dallo Statuto della Regione e dalle norme contenute nel Testo unico sui Beni culturali paesaggistici ambientali.

La legge ( riforma dell'assetto precedente costituito da quelle chiamate genericamente Leggi Bottai, nn. 1089/39 e 1497/1939, peraltro sottoposte a critiche perché definivano solo elenchi di beni e senza alcuna strategia di valorizzazione, risultavano per ciò statiche, non idonee alla messa a punto di politiche dinamiche di programmazione socioeconomica), che ha delegato il Governo ad emanare il Codice dei beni Culturali, art.10 n. 137/2002, ha dettato tra i suoi principi fondamentali lo snellimento e l' abbreviazione dei procedimenti insieme alla esortazione ad evitare ulteriori restrizioni alla proprietà privata.

Ci si deve porre, dunque, la domanda di base: oltre alla normazione per l'individuazione dei beni culturali ed ambientali, lo strumento regionale ( Piano Paesaggistico, in breve PP) proposto dalla Soprintendenza ed dall'Assessorato regionale, rispetta anche tali principi?

Oppure vi è il rischio concreto che, i principi, man mano che gli uomini e le pubbliche istituzioni procedono alla loro attuazione, vengono dimenticati?

Recentemente, sono stati inviati da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, a tutti i Comuni della “Provincia”, contenuti in un CD, gli elaborati costituenti il Piano Paesaggistico di cui ho avuto modo di accennare in un precedente intervento in questo stesso Blog. (https://www.qualecefalu.it/node/22632)

La consegna è avvenuta in un incontro nelle diverse sedi municipali, nel quale, i rappresentanti della Soprintendenza e dell'Assessorato ai BB.CC e della identità siciliana, hanno fornito le informazioni di base per consentire l'avvio di quella fase procedurale che si chiama “Concertazione”.

È davvero cosi difficile entrare nei contenuti del “Piano” in parola e sentirsi intimiditi, tralasciando ogni critica partecipativa? Ancora non ci è dato di conoscere gli elaborati del Piano in argomento e quindi sospendiamo nel merito ogni valutazione.

Queste poche righe vorrebbero essere da stimolo e suscitare almeno curiosità.

Non vie dubbio che sia stato fatto un rilevante lavoro ricognitivo dal più generale sistema dei beni regionali, alla individuazione dei diversi sottosistemi che lo compongono. Prova che la nostra Regione dispone delle intelligenze adeguate, anche se spesso perturbate da politiche non sempre adeguate. Ciò nondimeno, credo che le strutture tecniche dell'Assessorato siano in grado di dare prova di capacità di metodo, analisi, e sintesi.

A mio modo di vedere, però, è possibile, con rispetto, muovere delle osservazioni e alcune di queste sono di seguito descritte, certo che lo spazio limitato non giova alla chiarezza. Il rischio lo capisco, e siccome sono disponibile con coloro che che mi vorranno cortesemente chiedere chiarimenti, sono disposto ad assumermelo.

Occorrono, da parte mia, allora, alcune precisazioni conseguenti al mutamento di direzione che le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico, approvato nel 1999, recava.

Intanto, come prima rettifica, come si vede dal titolo dell'azione “pianificatoria” regionale, oggi in accordo con il sopravvenuto Testo Unico anzidetto, la locuzione utilizzata è quella di: Piano Paesaggistico, spazzando quella che era stata mutuata dalla L. 431/85, (legge Galasso) ormai superata. Ma questa precisazione, come vedremo, va oltre il significato semplicemente nominalistico.

Secondo, pare che nella sfiducia generale verso la impossibilità di legare le politiche di bilancio regionale con i suoi strumenti di Pianificazone, ad esempio Piano Paesaggistico , ci si sia risolti con l'approntare tale Strumento visto solamente come, tipologia di strumento tecnico (culturale) a solo contenuto vincolistico o di tutela.

Cioè, esso non è più un Piano Territoriale nella accezione di Piano a contenuto programmatico, anche di carattere socioeconomico. In altre parole: esso appare più come una carta dei vincoli che come strategia, sì di tutela, ma non di sviluppo. (vedi critica alla legge Bottai) In questo modo di vedere sembra inutile sprecare il termine Pianificazione, il cui oggetto, per dottrina, si intuisce, è lo strumento del Piano. Qui non è il caso, per brevità, di vedere se veramente la definizione di Piano Paesaggistico, recata dal Testo Unico 42/2004 e le successive modifiche, risponde alla visione proposta dalla Soprintendenza ed Assessorato competente.

Giova ricordare, comunque che l'azione pianificatoria voluta dal Testo Unico prevede, “compatibilmente”, anche la valorizzazione. Cito la lettera c) dell'aticolo143 del TU, che tratta appunto, del Piano Paesaggistico: “c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione.

Ora che un siffatto modo di introdurre limitazioni giuridiche all'uso dei beni possa garantirne la tutela, è cosa che si vedrà, anche se la storia, ad esempio, dei vincoli urbanistici, sebbene vi sia una nota differenza tra questi e quelli paesaggistici, dimostra che neppure le pubbliche amministrazioni sono state in grado di rispettarli; basta vedere quelli che sono stati introdotti nei Piani Urbanistici per far fronte alla carenza di urbanizzazioni primarie e secondarie di cui si avvale la civiltà urbana. Questi ultimi, per altro, erano vincoli indennizzabili, mentre quelli imposti dal Piano Paesaggistico non lo sono. E qui si potrebbe prefigurare qualche contenzioso tra Pubblica Amministrazione e proprietà che da anni è sottoposta alla fiscalità locale. Vale comunque ricordare che nella circolare n. 7/2006 si cita una direttiva strategica, Identità e Futuro, nella quale l'Assessorato afferma che sulle : “imposizioni vincolistiche è necessario continuare a procedere con la consueta determinazione ed autorevolezza, sapendo però che non è possibile pensare ad un futuro irrealistico di sola conservazione”.

Ora, per continuare ad esserci, quanto questi concetti siano veramente patrimonio dell'operare quotidiano delle pubbliche amministrazione è da sperimentare e verificare giorno dopo giorno, con pazienza.

Alla prossima.