Conseguenze dell'entrata in vigore del redigendo Piano Territoriale Paesistico Regionale

Ritratto di Giovanni La Barbera

28 Novembre 2018, 20:47 - Giovanni La Barbera   [suoi interventi e commenti]

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Sarebbe volontà della politica regionale, attuale, quella di portare a compimento uno strumento di pianificazione centrato sulla tutela e valorizzazione degli aspetti paesistici e paesaggistici dell'ambito sub regionale nel quale è inserito anche il territorio del Comune di Cefalù.

Pare che da questo strumento ne derivi l'inedificabilità di almeno il 70% del territorio comunale.

Tale volontà si attuerebbe nell'adozione, entro Gennaio del prossimo anno, del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Ritengo come per tutti gli strumenti di pianificazione, che entreranno in vigore, alla data dell'adozione, le cosiddette misure di salvaguardia.

Le norme ivi contenute non sono derogabili dagli strumenti urbanistici locali e quindi, si dice, sono cogenti.

La formazione di questa tipologia di Piani e programmi è disciplinata dal D.lgs 42/2004 al Capo III e nel punto 9 dell'articolo 143 di legge:”

A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

A dire il vero questo tipologia di strumento di pianificazione fù stato previsto, ancora una volta, nella legge 1150/1942. In essa è stato fondato il principio della strutturazione degli strumenti di pianificazione e programmazione scalare, talvolta, oggi definito per livelli.

Il concetto che lega i diversi livelli è dato dalla funzione che ciascuno Piano svolge per gli ambiti del territorio che tratta, evidenziato dal fatto che il Piano di livello superiore introduce obiettivi e prescrizioni per il livello inferiore.

E quindi il piano di livello inferiore è tenuto a conformarsi alle prescrizione che gli derivano dal superiore,

Da qui l'obbligo per i Piani regolatori locali di recepire, senza possibilità di deroghe, quanto gli deriverà ad Piano Territoriale Paesistico in corso di adozione.

La speranza, per chiudere il discorso che si presenta in queste note un po' tecnico e che:

  1. che si rispetti l'autonomia degli Enti locali assicurandone il coinvolgimento non nei soli tempi ristretti della pubblicazione, “eleggendoli” a protagonisti delle decisioni che li riguardano, dunque corresponsabilizzandoli ;
  2. che in tale Piano si senta per la prima volta il rovesciamento della centralizzazione delle decisioni che nella materia, tra presenze e assenze, ha visto la Regione come “superiorem non recognoscens”;
  3. che non si chiudano le aspirazioni delle popolazioni interessate solo nell'ambito di una economia a rischio come può essere quella solitaria della monocultura turistica monocultura turistica;
  4. si quindi alla tutela di ogni lembo del nostro territorio ma contemporaneamente si al diritto all'esistenza di ogni nostro cittadino.