Il testo dell'esposto alla Corte dei Conti

Ritratto di Angelo Sciortino

7 Settembre 2018, 13:18 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Come avevo promesso, di seguito il testo dell'esposto alla Corte dei Conti. Darò comunicazioni dove chi vorrà potrà firmarlo.

 

Al Procuratore della Corte dei Conti Palermo

Ill.mo Procuratore,

Noi cittadini residenti o a vario titolo legati al buon andamento amministrativi a Cefalù con il presente esposto-segnalazione intendiamo sottoporre all’attenzione della Procura Regionale della Corte dei Conti i fatti di seguito riportati, allo scopo di consentire la verifica dell’eventuale sussistenza di responsabilità connesse alla violazione di disposizioni di legge, che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Premessa

La ultra annuale questione delle cosiddette vecchie poste di via Matteotti.

La sentenza del TARS n. 1507/2013, con la quale il giudizio veniva definito, dando ragione alla società MFM, che aveva acquistato da Poste Italiane per 550.000 euro il vecchio edificio postale di via Giacomo Matteotti e per il quale aveva presentato un progetto di ristrutturazione. Sul progetto si esprimeva favorevolmente il responsabile del servizio urbanistico (19 novembre 2010). La sentenza del TARS non veniva impugnata dal Comune di Cefalù e acquistava efficacia di giudicato.

Con nota prot. n. 15090 del 6 luglio 2011 il nuovo responsabile del servizio urbanistica aveva annullato la nota prot. n. 17804, che il suo predecessore aveva reso il 19 novembre 2010; e con successivo atto (prot. n. 247 del 24 agosto 2011) escludeva che sulla domanda di concessione si fosse formato il silenzio-assenso. Sosteneva che la zona era ricompresa nel piano particolareggiato approvato dall’Assessore regionale al Territorio nel 1985, che detto piano aveva operato in variante del P.R.G. del 1974 (che assegnava all’area la destinazione propria della zona D3 – “direzionale-residenziale”) e che, per effetto della sopravvenuta decadenza del P.P. per il decorso del decennio dalla sua approvazione, l’area doveva considerarsi zona bianca del P.R.G., nella quale non era ammessa l’attività di ristrutturazione edilizia.

Contro i due atti la società proponeva ricorso al TAR Sicilia (R.G. n. 02437/2011).

Il Comune tornava alla carica con delibera consiliare n. 37 del 13 aprile 2013, adottata tre giorni prima dell’udienza di trattazione del ricorso, poi definito con la citata sentenza n. 1507/2013. Col nuovo atto il Consiglio comunale dichiarava efficace la variante al P.R.G. adottata col precedente atto n.1 29/2011, sostenendo che l’A.R.T.A. avrebbe negato l’approvazione oltre il termine di novanta giorni dalla trasmissione della delibera n. 129/2011, ossia dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 19 co. 4 d.P.R. n. 327/2001. Contro il nuovo atto MFM proponeva un nuovo ricorso (R.G. n. 1253/13), deducendo, in primo luogo, l’invalidità derivata della delibera impugnata; e contestando l’applicazione dell’art. 19 co. 4 d.P.R. n. 327/2001 perché nel territorio della Regione siciliana, che dispone di potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica, il termine a disposizione dell’Assessore regionale al Territorio per l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali, non è di 90 giorni, ma di 180 giorni (art. 4 L.r. n. 71/1978). Il ricorso veniva dichiarato in parte inammissibile e in parte veniva respinto (sent. n. 1743/2016 del 13 luglio 2016).

Contro la nuova sentenza MFM ricorreva al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che la riformava in toto, accogliendo l’appello della società (C.G.A. sent. n. 353/2017 del 31 luglio 2017).

Come recita il ricorso, “tutto ciò ha cagionato alla società un danno ingiusto per effetto di comportamenti reiterati del Comune – sia degli uffici che dell’organo consiliare – che attestano l’inequivocabile presenza dell’elemento soggettivo della colpevolezza.”

In accoglimento al ricorso presentato, la Società chiede di accertare e dichiarare il diritto della MFM Servizi al risarcimento dei danni alla stessa cagionati dal Comune di Cefalù per averle impedito di utilizzare sino ad oggi la concessione edilizia tacitamente rilasciata il 5 febbraio 2011. Condannare il Comune di Cefalù al pagamento, a detto titolo, della somma di € 895.514,00, come meglio specificata nella perizia che verrà depositata in giudizio, o nella diversa misura che verrà accertata mediante apposita C.T.U., oltre interessi.

Seconda premessa

Da alcuni anni vige a Cefalù uno strano modo di affidare i lavori pubblici: non lo si fa seguendo una strategia d'intervento e quindi con regolari programmi, ma trascinati dalla necessità d'intervenire con rapidità. La conseguenza di tale procedura è quella di servirsi in oltre il 90% dei casi alle ordinanze sindacali e affidando sempre i lavori a due ditte soltanto. Tutto ciò non servendosi di commesse o di gare d'appalto, che probabilmente farebbero risparmiare. Per scavalcare l'obbligo della gara, l'Amministrazione troppo spesso fraziona l'impegno dei lavori, in modo di tenersi al di sotto dei 40.000 euro, in modo che non scatti l'obbligo della gara, come previsto dalla legge.

Un esempio di questo modo di procedere è la costruzione della rotonda all'uscita dell'Ospedale Giglio: prima delle elezioni comunali del 2017 i lavori furono appaltati a due imprese in modo da evitare il superamento del limite di 40.000 euro e tra l'altro essi cominciarono mesi dopo.

Noi sottoscritti cittadini

chiediamo

per quanto nelle premesse, che codesta spett.le Procura voglia indagare per accertare i fatti, addebitando ai responsabili l'eventuale danno erariale derivante dalle loro scelte improvvisate o colpevoli.

 

Alla presente si allegano la sentenza del TARS e quella del CGA, relative ai fatti della prima premessa.