21 Agosto 2018, 17:29 - Carlo La Calce [suoi interventi e commenti] |
LA FEDELISSIMA CITTA’ DI CEFALU’ CONTRO IL VESCOVO DOMENICO VALGUARNERA
Seconda parte: i Capi d’Accusa
Come già detto nella prima parte, nei singoli capitoli del corposo e articolato memoriale vengono elencate, discusse e dettagliatamente circostanziate, attraverso l’approfondita analisi dei fatti contestati, le accuse rivolte al Valguarnera, un capo d’accusa per ogni capitolo: “la erezione del nuovo pulpito; l’abuso della potestà di fulminar censure ingiuste ed irregolari, precisamente contro de' Regj Uffiziali; la distruzione dei Privilegj del Clero di Cefalù, con l’avere provisti i Benefici, e Canonicati a Persone Estere; l’essersi il Vescovo framischiato violentemente e di propria autorità negli affari di Annona contro gli ordini Reali; non avere ottemperato al Precetto dell' Elemosina; avere il Vescovo violate l'autorità del Tribunale della 'Real Monarchia nei Monasterj de’Regolari con editti e con minaccie di Censura contro de’Regj Ministri; le orribili calunnie addossate dal Vascovo alle due Famiglie Ortolani e Piraino, alla Città e al Popolo di Cefalù; la calunnia addossata al Canonico Ortolani; le calunnie addossate alla Città e al Popolo di Cefalù; la terribile Calunnia addossata al Sacerdote D. Onofrio Manzella con falsità di Procsso”.
Evitando di soffermarmi sui dettagli e sui particolari, propongo una esposizione sintetica, limitata ad alcuni dei capi di accusa ed agli aspetti più significativi del contenzioso.
L’erezione del nuovo pulpito
Leggiamo nel memoriale: “Ruggero II nella cattedrale aveva eretto vicino al Coro Capitolare il suo Real Trono in pietra, a mosaico, e dirimpetto a quello la Cattedra Vescovile. Ambedue, a significare il privilegio concesso alla Chiesa, il magnanimo Re le situò all’altezza di cinque scalini, quandocché quella del Vescovo, giusta i sagri riti, esser dovea di tre soli gradini. Dispose di costruire il Coro dei Capitolari all’altezza di tre gradini, ben’anche a mosaico, acciocché ivi i medesimi avessero potuto con decoro recitare i Divini Uffizi e celebrare le solenni funzioni della Chiesa.
Concedè al Corpo della Città il sedile con spalliera ed Armi Reali coll’altezza di due scalini, acciocché qualora avesse dovuto assistere alle ridette sagre funzioni, avesse avuto luogo distinto da sedere”.
Tale situazione, evidente espressione simbolica di un codificato e rigoroso ordine gerarchico, era rimasta invariata nei secoli, finché il Vescovo Valguarnera, poco dopo la sua investitura, “nel 1735 decise, per affermare il primato del suo potere su quello della monarchia, di cui non intendeva ritenersi in alcun modo suddito o vassallo, di fare erigere un nuovo pulpito in legno proprio nel mezzo della basilica, di fronte al quale collocò la sua cattedra, ponendo quest’ ultima all’ altezza di ben otto scalini, tre in più del soglio regale”.
Era la prima sfida del nuovo Vescovo al potere civile, una vera e propria dichiarazione di guerra, da cui sarebbe scaturito un interminabile conflitto.
Ma il gesto di spropositata superbia, oltre a costituire un intollerabile oltraggio nei confronti del diritto reale, ledeva allo stesso tempo la dignità e i privilegi del Capitolo e del Corpo della Città i quali, confinati nelle loro sedi lontane dal pulpito e di fatto emarginati dal rito, con pretesti vari presero a disertare le funzioni religiose, “recando indicibile scandalo al Publico e molto più alla minuta Plebe che coll’ esempio impara il modo di vivere, imperciocché a Bove majori dificit arare minor”.
A causa della gravità della situazione creatasi, l’autore del Memoriale, chiede da parte del Re misure drastiche da adottare nei confronti del Valguarnera, ricordando come risoluto era stato nel 1655 l’intervento dell’autorità regia per un fatto ritenuto di minore severità, che aveva figuardato il Vescovo Marcantonio Gussio.
Il Tribunale del Real Patrimonio di Palermo infatti aveva allora disposto la immediata rimozione dello stemma di famiglia e del Cappello Vescovile che “quel buon prelato, unicamente per dimostrare il suo ecclesiastico sposalizio con la Chiesa, senza ambizione di sovranità”, aveva fatto collocare sull’arco della Cappella maggiore della Cattedrale, e la sua sostituzione con le Armi Reali.
L’illecita vendita della neve e l’ingiusta scomunica dei Giurati
Incurante del divieto assoluto di esercitare attività commerciali di qualsiasi genere imposto agli ecclesiastici da parte dell’autorità religiosa e dalle leggi del Regno, il Vescovo Valguarnera nel 1742, per incrementare le entrate della Mensa, fece aprire all’interno del palazzo vescovile di Cefalù “una bottega per la vendita al pubblico della neve”.
L’impresario detentore dell’ appalto esclusivo per il commercio della neve in città, ritenendosi economicamente danneggiato da una simile, illecita concorrenza, denunciò alla locale Magistratura il fatto, pretendendo allo stesso tempo un risarcimento.
I Giurati, dopo avere inutilmente tentato con il dovuto riguardo e la necessaria prudenza di dissuadere l’ostinato Vescovo dal proseguire la sua attività, furono costretti a rivolgersi al Vicerè il quale, acquisito il parere del Consiglio Patrimoniale, con un dispaccio vietò drasticamente a chiunque il commercio della neve (esclusivamente consentito all’appaltatore), ordinando altresì la carcerazione, con l’ accusa di contrabbando, di chi avesse tentato di introdurre tale genere in città.
A dispetto delle disposizioni viceregie, in atteggiamento di aperta sfida, il Vescovo, il 23 agosto dello stesso anno 1742, in pieno giorno, fece giungere pubblicamente a Cefalù un carico di neve, avendone affidato il trasporto ad un suo servitore, tal Francesco Naso.
Il “bordonaro”, in esecuzione di quanto disposto nel dispaccio viceregio, fu subito fermato per ordine dei Giurati alla porta della città, senza tuttavia essere tradotto in carcere.
Per evitare di alimentare le tensioni la Magistratura di Cefalù aveva prudentemente disposto infatti che il Naso fosse momentaneamente lasciato “a piede libero” e che il mandato del suo arresto fosse fatto recapitare al padre, Antoninio.
Il carico fu immediatamente posto sotto sequestro.
Informato dell’ accaduto, il Vescovo montò su tutte la furie e, “fremendo di rabie a guisa di leon che rugge, considerando che il suo sovrano dominio era distrutto, accresciutasi la bile in modo di impetuoso vento”, dopo avere chiesto senza successo la restituzione della neve attraverso un suo inviato, il Sacerdote D. Filippo Magliolo, passò risolutamente all’azione.
Spedì dunque un gruppo di “cursori a mano armata” (ne facevano parte lo stesso Francesco Naso, alcuni suoi familiari e l’Erario Antonino Marsiglia) che si riappropriò della neve con la forza e trasse in arresto, traducendoli nelle carceri vescovili, i soldati e il Contestabile della Magistratura, tal Giuseppe Restivo (reo, quest’ultimo, agli occhi del Valguarnera, di avere posto in esecuzione gli ordini dei Giurati).
Non ancora soddisfatto, il Vescovo “abbandonò il gladio temporale e impugnò quello spirituale, quasicché in mano sua fussero stati da Dio dati i due gladi della podestà” e, convocato in piena notte il suo Tribunale, “fulminò la censura maggiore in bulla caenae” contro tutti e quattro i Giurati, D. Michelangelo Piraino, il Dottor D. Tommaso di Martino,
D. Giovanni D’Anna e D. Benedetto Gallo, “scomunicandoli dall’umano e dal divino consorzio” per avere leso l’autorità e la libertà ecclesiastiche.
Con grande clamore il Vescovo volle immediatamente rendere pubblica la sentenza, coinvolgendo e facendone partecipe la cittadinanza tutta.
Così dunque, cupe ed inattese, “alle due della notte suonarono a morto le campane della cattedrale, mentre alla sinistra luce delle torce “una tale orribilissima sentenza” veniva resa pubblica mediante l’affissione del bando nella piazza della città.
“Al suono insolito dei sacri bronzi tutto il popolo di Cefalù occorse e in mezz’alla piazza vide quell’esecrando spettacolo”.
Il giorno successivo, perché la notizia della scomunica fosse di pubblico dominio in tutta la Diocesi, il Valguarnera inviò in giro D. Vito Antonio Lo Castro, con il compito di affiggere nei vari centri i “cedoloni della censura”.
Contro un così grave provvedimento i Giurati ricorsero immediatamente all’autorità viceregia e il Giudice della Monarchia e dell’Apostolica Legazia, chiamato in causa, deliberò in favore dell’annullamento della scomunica, ritenendo quest’ultima irregolare ed ingiusta.
In virtù di quanto stabilito con i Concordati tra la Santa Sede e la Corona, era infatti proibito all’autorità religiosa di “fulminare censure contro gli uffiziali regi se prima al Principe data non si fusse la notizia”.
Inoltre scomunicare dei pubblici ufficiali per avere lodevolmente assolto al proprio dovere eseguendo un ordine viceregio, equivaleva a scomunicare lo stesso Vicerè.
Sulla decisione del Tribunale aveva anche influito il timore che la scomunica, discreditando la classe dirigente agli occhi del pubblico, potesse avere ripercussioni sulla stabilità sociale, senza poi considerare la possibile creazione di un pericoloso precedente capace di mettere in discussione la supremazia della giurisdizione regia nei confronti di quella ecclesiastica.
Nei riguardi del Valguarnera, autore di un gesto ritenuto di eccezionale gravità perché profondamente lesivo dell’autorità regia, con pochissimi precedenti, il Tribunale auspicava da parte del Vicerè provvedimenti drastici, quali “il sequestro di tutti gli introiti della temporalità della Mitra” e suggeriva altresì la convocazione diretta del Prelato da parte della Segreteria Reale “ad audiendum verbum regium”.
Per quanto attiene alla Magistratura di Cefalù, questa, chiamata a far fronte alle ingenti spese giudiziarie (migliaia di ducati) connesse con la sentenza di assoluzione, ottenne l’autorizzazione dal Tribunale del Patrimonio a rivalersi mediante l’aumento del prezzo della neve al pubblico di un grano al rotolo, “peso esecrando, figlio di una ingiusta censura, peso che quel Publico ha portato dal 1744, per le sole idee troppo altiere di Mons. Domenico Valguarnera”.
Note
1) Ricoprivano cariche pubbliche a Cefalù nel 1742:
il Dr. D. Tommaso di Martino; il B.ne D. Michelangelo Piraino; D. Giovanni D’Anna; D. Benedetto Gallo: Giurati; D. Domenico Lucifero: Capitano; il Dr. D. Ignazio Spinola: Giudice Criminale; il Dr. D. Tommaso di Martino (omonimo del Giurato o lo stesso, investito di due ruoli?): Giudice Civile; Vincenzo Giardina: Tesoriere; D. Giacomo di Martino: Baglio.
2) Vicere di Carlo III nel 1742 era Bartolomeo Corsini, Principe di Gismano.
3) Precedenti casi di scomunica di Regi Ufficiali citati nel memoriale, giudicati peraltro meno gravi di quello in argomento:
- la scomunica di un Capitano da parte del Vescovo di Catania, sotto il regno di Filippo V, in seguito alla quale il Prelato fu convocato, per essere ripreso, presso la Corte di Madrid.
- il caso (non ben specificato) di poco antecedente la vicenda del Valguarnera, riguardante il Vescovo di Monreale, Mons. Cienfuegos, nei confronti del quale fu disposto dall’autorità regia il sequestro di parte degli introiti derivanti dai beni della Mensa, mentre per il Procuratore Generale del Prelato veniva decretata l’ espulsione dal Regno.
4) La detenzione presso le carceri vescovili di Giuseppe Restivo durò solo pochi giorni. Impegnatosi con giuramento solenne a disattendere per il futuro gli ordini dei Giurati, il Contestabile fu presto infatti rimesso in libertà.
5) Il contenzioso tra l’autorità ecclesiastica e quella statale finì col pesare economicamente sulla incolpevole cittadinanza che vide, improvvisamente e senza comprenderne i motivi, il prezzo della neve passare da 1.3 a 2.3 grani al rotolo.
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Intervento correlato:
Il vescovo Domenico Valguarnera e i difficili rapporti tra “potere spirituale” e “potere temporale” nella Cefalù del Settecento - Carlo La Calce - 29 giugno 2018 (https://www.qualecefalu.it/node/22149)
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