Altri danni di questa cattiva Amministrazione

Ritratto di Angelo Sciortino

17 Febbraio 2018, 06:15 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Con Delibera di Giunta n. 22 dello 08-02-2018, immediatamente esecutiva data l’urgenza, il comune di Cefalù, nelle more della definizione dell’iter per la richiesta di adesione alla Centrale Unica di Committenza, il cui è capofila è Termini Imerese, ha affidato ad altra C.U.C. l’espletamento di 2 gare “visto l’art. 37 del Dlgs 50/2016” e “i cui valori sono superiori ad euro 150.000”.
L’adesione a una C.U.C. è indispensabile, oltre che obbligatoria, ma purtroppo giunge con enorme ritardo, certamente per imprevidenza dell'Amministrazione di Cefalù. Sottolineo che la stessa urgenza il comune di Cefalù non l’ha avuta quando, ignorando totalmente quanto previsto dall'immediatamente precedente art. 36 dello stesso Decreto Legislativo, procedeva all’affidamento diretto di lavori, a scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti, per ben 170.000 euro, al titolare di MD di un intervento edificatorio. Ma non solo in questo si è disatteso il citato art. 36, con il quale il legislatore, dopo avere previsto al comma 3 che “per l’affidamento di lavori relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo si fa ricorso alle procedure con pubblicazione dell’avviso o bando di gara”, ha disposto pure, al comma 4, che “nel caso di urbanizzazione primaria...per le opere funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica, si applica l'articolo 16 comma 2 bis del D.P.R. 380/2001. Così infatti recita il comma 2 bis: “Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016-) funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

La differenza non è da poco, poiché tale norma, recepita in Sicilia dall’art. 7 della legge 16/2016, prevede che “l’esecuzione… delle opere di urbanizzazione… funzionali all’intervento… è a carico del titolare del permesso di costruire”.

Ed era sicuramente funzionale la “strada di collegamento interno tra via delle Fresie e la strada statale al fine di garantire l’accesso al comparto commerciale MD da via delle Fresie”, così come previsto dall’accordo approvato dalla Giunta.

Lo stesso, almeno in parte, è da dire per la “ struttura da destinare a parcheggio pubblico coperto, da realizzarsi sul fronte della strada statale 113, per complessivi 12 posti auto”. Dal momento che la copertura di un parcheggio non necessitava di una struttura così imponente e dispendiosa, utile quasi solamente a essere utilizzata nella parte superiore, magari come parcheggio pertinenziale per la struttura commerciale.

In altre parole, si sono utilizzati i soldi del comune (gli oneri di urbanizzazione nello specifico) per realizzare lavori, i cui costi dovevano essere a carico del titolare dell’intervento edilizio e, comunque, senza che in questo caso sia stata effettuata alcuna gara d’appalto, che avrebbe consentito di conseguire una riduzione dei costi, in funzione del ribasso d’asta con cui sarebbero stati aggiudicati i lavori.

L’esigenza di effettuare una gara d’appalto non è stata neppure tenuta in considerazione dal comune di Cefalù, quando si affidavano lavori per alcuni milioni di euro, anche attraverso il frazionamento artificioso dell’appalto - condotta penalmente rilevante - cui si è fatto ricorso specialmente, ma non soltanto, per i lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria, affidati con determine dirigenziali, con ordinanze sindacali o con fantasiosi lavori di somma urgenza assegnati “per le vie brevi”, ma sempre per importi non superiori a 40.000 euro, limite massimo per cui è consentito l’affidamento diretto; per la verità per uno di questi interventi in somma urgenza si è andato abbondantemente oltre.

Non poteva certo sfuggire, come fra l’altro ribadito nelle linee guida dell’Autorità Anticorruzione, che “l’artificioso frazionamento dell’appalto” si configura anche nella “ripetizione dell’affidamento nel tempo”.

Insomma, a seguire attentamente l'attività di questa Amministrazione se ne ricava la convinzione che Cefalù potrà sperare in un futuro migliore soltanto se essa sarà cancellata, non importa se con interventi giudiziari o con volontarie dimissioni. Altrimenti Cefalù continuerà a sprofondare.