L'acqua, il Sindaco e la Cassazione

Ritratto di Angelo Sciortino

6 Settembre 2017, 12:55 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

Versione stampabileInvia per email

Sentenze penali Cassazione

 

Sarebbe opportuno che il Sindaco conoscesse le due seguenti decisioni della Corte di Cassazione: http://www.reteambiente.it/news/11837/acqua-non-potabile-se-il-sindaco-non-si-attiva-co/ https://www.ambientediritto.it/sentenze/2009/Cassazione/Cassazione_2009_n._12147.htm .

La seconda sentenza è quella che più interessa Cefalù, specialmente laddove così recita: < Acque destinate al consumo umano - Distribuzione di acqua potabile - Requisiti minimi - Superamento dei parametri - Potenziale pericolo per la salute umana - Provvedimenti cautelativi - Adozione - Obbligo - D. L.vo n. 31/2001 - Direttiva CEE 98\83 CE. Il decreto legislativo n. 31\2001, che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98\83 CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, stabilisce una serie di rigorosi parametri al fine di garantire la salubrità e la pulizia delle acque, preoccupandosi di fissare una serie di requisiti minimi. Nel caso di superamento di tali parametri, fissati a norma dell'allegato 1, è previsto che l'azienda unità sanitaria locale interessata proponga all'"autorità d'ambito", e quindi al Sindaco, l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica. In particolare, l'art. 10 comma 2 dispone che "sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unità sanitaria locale informa l'autorità d'ambito, affinché la fornitura sia vietata o sia limitato l'uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, tenendo canto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano">.

Così stabilisce la stessa sentenza: < INQUINAMENTO IDRICO - Tutela della salute pubblica - Rifiuto di atti d’ufficio - Art. 328 c. 1° c.p. - Natura - Reato di pericolo - Art. 444 c.p. - Fattispecie. Il reato di cui all'art. 328 comma primo c.p. è un reato di pericolo, che si perfeziona ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile, incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, indipendentemente dal nocumento che in concreto possa derivarne (Cass. Sez. 6, 19-9-2008 n. 38386; Cass. Sez. 6, 4-7-2006 n. 34066). Nella specie, è immune da vizi logici e giuridici, il giudizio espresso dai giudici di merito, secondo cui la mancanza di una concreta pericolosità delle acque, risultante dall'accertamento ex post compiuto dal perito, può rilevare esclusivamente ai fini dell'imputazione di cui all'art. 444 c.p. (per la quale, infatti, il prevenuto è stato assolto), ma non vale di per sé ad elidere la potenziale pericolosità delle stesse acque, rivelata dai risultati delle analisi all'epoca compiute, e il conseguente dovere, per le autorità preposte per legge alla tutela della salute pubblica, di intervenire senza ritardo e in modo adeguato onde rimuovere le cause dell'inquinamento.>.

Sarebbe ancora più opportuno confrontare le due sentenze con le recenti dichiarazioni del Sindaco, per stabilire se le sue interpretazioni delle norme giuridiche sono compatibili con esse e soprattutto se è sua volontà, dall'alto della sua conoscenza giuridica, apportarvi le dovute correzioni, per evitare che in un prossimo futuro gli stessi Giudici di Cassazione emettano sentenze in contrasto con le sue interpretazioni.