18 Giugno 2017, 09:29 - Saro Di Paola [suoi interventi e commenti] |
La motivazione della sentenza, che il TAR ha pronunziato il 18 maggio sul ricorso, (https://www.qualecefalu.it/node/20876) per l’annullamento delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti aventi ad oggetto “la prosecuzione del servizio idrico integrato”, presentato da AMAP contro il Comune di Cefalù, è imperniata su due capisaldi:
1) “La mancanza di una delibera consiliare di affidamento già a partire dal dicembre del 2015 e sino all’aprile del 2016”.
2) la mancata stipula di un contratto di servizio, con il quale AMAP, in assenza della delibera di affidamento, si era dichiarata disponibile ad assicurare il servizio.
Gli antefatti, essenziali e più significativi, che hanno indotto AMAP a presentare il ricorso al TAR contro il Comune e che hanno innescato la querelle tra le due parti, possono essere così riepilogati :
- il 4 dicembre 2015, AMAP aveva invitato Cefalù e gli altri Comuni della Provincia di Palermo, già in gestione transitoria, ad adottare entro il 31 dicembre successivo la delibera per l’affidamento trentennale del S.I.I.;
- il 18 dicembre 2015, AMAP aveva comunicato agli stessi Comuni di avere deliberato l’aumento di capitale sociale di 1.000.000,00 di euro, da realizzarsi con azioni del valore nominale di 1,00 euro cadauna con sovrapprezzo di 1,00 euro per i Comuni, che avrebbero potuto sottoscriverle dopo l’adozione della delibera consiliare per l’affidamento trentennale del servizio;
- il 29 gennaio 2016, AMAP, avendo preso atto che il Comune di Cefalù non aveva deliberato l’affidamento, comunicava che non poteva proseguire la gestione transitoria oltre il 31 gennaio 2016;
- l’1 febbraio 2016, l’Assemblea dell’AMAP aveva fissato al 29 febbraio il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale;
- il 2 febbraio 2016, il Comune di Cefalù aveva trasmesso la delibera con la quale la Giunta, il giorno prima, aveva deliberato l’acquisto di 50 azioni e si era riservata di proporre al Consiglio comunale per l’affidamento trentennale non appena AMAP avrebbe trasmesso lo schema della convenzione di gestione per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune e la società;
- il 23 e 24 febbraio 2016, AMAP aveva comunicato al Comune di Cefalù che, alla luce dei vigenti assetti tariffari e tenuto conto degli ingenti costi del potabilizzatore di “Sorgenti Presidiana” non poteva continuare la gestione transitoria e non poteva assumere quella definitiva se non alle medesime condizioni proposte agli altri enti;
- il 4 marzo 2016, il consiglio di amministrazione di AMAP aveva preso atto che alla mezzanotte del 29 febbraio il Comune di Cefalù non aveva sottoscritto le azioni, come, invece, avevano fatto altri Comuni, che erano stati inseriti nel nuovo assetto societario;
- il 17 marzo 2016, AMAP aveva restituito al Comune di Cefalù l’assegno circolare di 100,00 euro versato per l’acquisto di 50 azioni;
- a seguito della restituzione dell’assegno, il Comune di Cefalù aveva citato AMAP al Tribunale delle Imprese affinché la condannasse ad iscriverlo nel libro dei soci, il Tribunale, però, il 28 ottobre ha rigettato il ricorso;
- il 28 aprile 2016, il Consiglio Comunale di Cefalù viene convocato per deliberare l’affidamento ad AMAP del S.I.I.
Riporto di seguito la deliberazione del Consiglio, che è agli atti del Comune.
Dopo tale deliberazione, di vacuità assolutamente disarmante, il Consiglio Comunale non si è, più, occupato della questione.
Non aggiungo altro, se non una domanda:
con tali antefatti ed in mancanza di un contratto di servizio, sulla cui base AMAP si era dichiarata disponibile a proseguire la gestione transitoria del servizio, il ricorso al CGA contro la sentenza del TAR, che il Comune può presentare, si risolverà in un altro buco nell’acqua?
A mio giudizio, e purtroppo, sì.
Però, lo ripeto, il mio è il giudizio di un signor nessuno.
Saro Di Paola, 18 giugno 2017
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