16 Giugno 2017, 08:53 - Saro Di Paola [suoi interventi e commenti] |
A scanso di equivoci di sorta, inizio questo mio post con una precisazione, che, per la sua ovvietà, non sarebbe, neanche, necessario che io faccia.
Da contribuente e da cittadino cefaludese mi auguro che la sentenza della Corte Costituzionale, che il Sindaco Lapunzina ha, più volte, citato durante i comizi elettorali e che ci ha ricordato nel comunicato di ieri, sia valida, anche, per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel nostro Comune.
Mi auguro, altresì, che, alla luce di tale sentenza, un Soggetto Istituzionale, che, personalmente non riesco ad individuare, possa scrivere la parola fine sulla querelle Comune-AMAP, riconoscendo, per farlo riconoscere a tutti, AMAP gestore del SII nella nostra Città.
Da quando, dopo il fallimento di APS, le è subentrata nella gestione del SII nei Comuni della Provincia di Palermo, e sino ad oggi.
Ininterrottamente.
Mi auguro, infine, che, dopo tale riconoscimento, ce ne possa essere un altro.
Quello che individui AMAP debitore unico delle fatture di potabilizzazione, che Sorgenti Presidiana ha, e frattanto avrà, emesso, per il servizio reso nello stesso periodo.
Dopo tale iniziale precisazione, faccio, come ho sempre fatto, qualche considerazione sui comunicati che il Sindaco Lapunzina (https://www.qualecefalu.it/node/20877) e la Presidente Prestigiacomo, (https://www.qualecefalu.it/node/20879) hanno inviato a questo blog.
Come, oramai, noto la sentenza, che ha dato la stura ai due comunicati, è la n°93/2017, che la Corte ha emesso sulla impugnativa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di diversi articoli della legge della Regione siciliana n. 19 dell'11 agosto 2015, recante «Disciplina in materia di risorse idriche».
Non sono un esperto di Diritto e sarei un presuntuoso solo a pensare di entrare negli aspetti squisitamente tecnici e giuridici della sentenza.
Mi limito a svolgere un ragionamento, invero elementare, prendendo le mosse dai commi 2 e 3 dell’articolo 4 della predetta Legge della Regione Sicilia, che, insieme ad altri sono stati oggetto della impugnativa del Governo nazionale.
Comma 2
“La disciplina dell’ affidamento della gestione del servizio idrico integrato è di prevalente interesse pubblico e non riveste carattere lucrativo. Per tale ragione, può essere affidata dalle Assemblee Territoriali Idriche di cui all’articolo 3, comma 2, ad enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra comuni, società a totale partecipazione pubblica, a condizione che i comuni, che compongono le Assemblee, esercitino nei confronti dei soggetti affidatari un controllo analogo.
Comma 3
“La gestione del medesimo servizio idrico integrato può essere affidata, per un periodo non superiore a nove anni, all’esito di procedure di evidenza pubblica ……… Tale affidamento ha luogo previa verifica, da parte delle Assemblee territoriali idriche, della sussistenza di condizioni di migliore economicità dell’affidamento, rispetto alle ipotesi di cui …….”
Come ho evidenziato in grassetto, i due commi disciplinano l’affidamento della gestione e la gestione del servizio idrico integrato, cioè di quel servizio che, secondo il comma 2 dell’art.141 del decreto legislativo n° 152 del 2006, “è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue”.
Un servizio, che giusta la definizione del Legislatore, non comprende la potabilizzazione.
Quel processo, cui, a Cefalù, prima di essere distribuita dalla rete idrica, viene sottoposta l’acqua captata a Presidiana e Santa Barbara e addotta nei serbatoi.
Detto ciò, alla luce della definizione del SII, il Sindaco Lapunzina, che, evidentemente, è convinto che la sentenza della Suprema Corte sia applicabile, sic et simpliciter, anche, al Comune di Cefalù, è nel giusto?
A mio giudizio, e purtroppo, no.
Anche a condividere il convincimento del Sindaco, è nel giusto la Presidente Prestigiacomo laddove sostiene che la sentenza "non ha carattere retroattivo ed è valida da quando viene emessa" e che "inoltre devono essere fatti tutta una serie di adempimenti per stabilire come procedere, adempimenti che dovranno essere fatti dall'ATI ad oggi non completamente funzionante"?
A mio giudizio, e purtroppo, sì.
Il mio il giudizio è, però, quello di un signor nessuno.
In particolare, non è quello del Soggetto Istituzionale che scriverà la parola fine sulla querelle Comune di Cefalù-AMAP.
Quel Soggetto o quella Figura Istituzionale, che, come mi sono augurato all’inizio, dovrebbe riconoscere, ex post, AMAP gestore del SII nella nostra Città e, conseguentemente, debitore unico di Sorgenti Presidiana.
Saro Di Paola, 16 giugno 2017
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