12 Luglio 2016, 09:34 - Angelo Sciortino [suoi interventi e commenti] |
Quando “regnava” uno di quei Sindaci del vituperato passato, Giuseppe Guercio, il comune di Cefalù si appellò fino in Cassazione contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva stabilito di accogliere il ricorso di una società alberghiera contro l'avviso di pagamento della TIA (Tariffa Igiene Ambientale), sebbene con l'acronimo TIA si indichi in medicina l'attacco ischemico transitorio, per il fatto che forse ne viene colpito chi riceve gli avvisi di pagamento.
Comunque sia, la Corte di Cassazione accolse il ricorso del Comune, cassò (annullò) la sentenza impugnata e rinviò, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame, stabilendo precisi parametri da rispettare.
Poco più di un anno dopo, nell'ottobre 2015, la 3^ sezione della CTR accolse il ricorso del Comune e confermò l'avviso di pagamento impugnato, compensando le spese.
Contrariamente a quanto accade con gli avventati ricorsi della presente Amministrazione, Il Comune aveva vinto! Lode all'avvocato Pasquale Di Paola, che aveva difeso il Comune in questa occasione, ma anche nei ricorsi di cui ho parlato l'altro ieri. In verità egli aveva difeso anche e soprattutto i cittadini, che sarebbero risultati vincitori, se questa Amministrazione e nessuna delle precedenti avesse sfruttato la sentenza per dare il via al recupero del credito vantato. Invece, come per le tre del giugno 2016, sembra nessuna iniziativa sia seguita.
Fa specie che non si sappia nulla anche di iniziative dei tre commissari liquidatori. Se essi sono a conoscenza di questa sentenza e se non hanno preso alcuna iniziativa (ma spero tanto che non sia così), ci troviamo di fronte a un ritardo inaccettabile, che potrebbe determinare un danno erariale e sicuramente offendere i cittadini, che pagano, spesso con sacrifici.
Riporto un'osservazione dottrinale, nella speranza di conoscere l'interpretazione dottrinale del Sindaco: “Sotto il profilo dell’esistenza del danno, l’esteriore regolarità della condotta causativa dell’evento (intesa come esercizio di una facoltà o di un obbligo posto dalla norma) è ininfluente; il danno, infatti, ha consistenza allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile.”
Allego l'ordinanza della Corte di Cassazone e la sentenza della terza sezione della Commissione Tributaria Regionale:
cassazione Igac ordinanza 4797 2014 rg 17118 2011 tarsu 2007.pdf
sentenza IGAC CTR 4464.3.15 (2).pdf
- Accedi o registrati per inserire commenti.
- letto 2037 volte