19 Marzo 2016, 18:29 - Quale Cefalù [suoi interventi e commenti] |
Riceviamo e pubblichiamo integralmente l’e-mail, e il relativo allegato, inviataci dalla Sig.ra Dispenza Fabiene:
Gentile Redazione
mi chiamo Dispenza Fabiene e sono la moglie del Sig. Gianluca Culotta, arrestato il 26-04-2014 a Cefalù per il reato di pedofilia, e rimesso in libertà dopo la sentenza del tribunale del riesame, il 30 maggio 2014.
Ieri la sentenza della Sig.ra GIP, Dott.ssa Gallì, del Tribunale di Termini Imerese, "ASSOLTO" "perché i fatti non sussistono".
Tra l'aprile del 2014 ed il maggio dello stesso anno, la vostra redazione ha "dedicato" degli articoli alla vicenda di mio marito (Arrestato per pedofilia un operaio edile cefaludese - Commissariato di Polizia di Cefalù - 7 maggio 2014 - https://www.qualecefalu.it/node/10801 - n.d.r.), ingiustizia che ha travolto e dilaniato la mia famiglia.
La sottoscritta laureata in scienze dell'educazione, innamorata dei bambini, titolare di una scuola materna e di un'associazione ludico ricreativa (chiuse entrambe a causa di questa vicenda) oggi preferisce essere disoccupata, perché mai più aprirebbe un asilo per bambini.
Oggi vi chiedo solo gentilmente, di dedicare, spero l'ultimo, articolo sulla sentenza che ieri ha assolto mio marito dall'accusa di un reato così infamante.
Vi chiedo gentilmente questo per cercare di riabilitare, anche se non lo sarà mai per tutti, l'immagine e la dignità di mio marito, soprattutto ve lo chiedo per I miei figli.
Allego a tale e-mail di richiesta le memorie difensive dell'Avv. Vincenzo Lo Re, difensore di mio marito.
Grazie
Cordiali Saluti
Sig.ra Dispenza Fabiene in Culotta
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Ill.mo Sig. GIP
Dott.ssa Gallì
Procedimento a carico di Culotta Gianluca, nato a Cefalù il 12.5.1976.
n. 93/2016 RGIP
n. 4910/2014 RGNR
Udienza 18.03.2016
In precedenti scritti difensivi (vedi memoria presentata al Gip presso il Tribunale di Palermo in occasione di richiesta di incidente probatorio formulata dal Pm), lo scrivente ha già osservato che non possono condividersi le considerazioni dei consulenti del Pm circa l’affidabilità delle dichiarazioni rese dalla piccola XX, riguardo ad eventi occorsi nel periodo in cui frequentava la ludoteca “I Teneri Cuccioli” per i seguenti motivi:
- XX ha frequentato la ludoteca per un periodo compreso tra i suoi 24 e 30 mesi di età.
In tale periodo di vita, la mente dei bambini è caratterizzata dalla cosiddetta “Amnesia Infantile”, cioè a dire dalla incapacità di memorizzare eventi vissuti. La memoria autobiografica, infatti, inizia ad essere attiva solo tra i quattro ed i cinque anni (in rari casi, singole immagini possono essere memorizzate più precocemente, ma mai prima dei tre anni) non essendo ancora mature le aree cerebrali implicate nei processi mnesici (vedi riferimenti di letteratura scientifica internazionale nella relazione di Consulenza Tecnica di Parte del Prof. Grasso). - Le Consulenti del Pm hanno evidenziato la generica capacità di rendere testimonianza di XX, ma non mostrano di aver fatto caso alla collocazione temporale degli eventi indagati, perché altrimenti avrebbero dovuto dimostrare tecnicamente la capacità di XX di rappresentare una rara eccezione alla regola della Amnesia Infantile e della fisiologia dell’apprendimento. Invece, XX mostra di essere nella norma, non riuscendo a rispondere a molte domande dei ct del Pm, che le chiedevano di ricordare nomi dei compagnetti di classe o delle maestre o altri particolari di quel periodo della sua esistenza.
Il PM poi, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio, ha trascurato in toto le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale della Libertà con ordinanza del 30 Maggio 2014, in cui si osserva:
- La minore nel corso della deposizione resa al PM in presenza di due psicologhe “si è in più punti contraddetta, alludendo a scherzi, sogni e menzogne che gettano inevitabili dubbi - non fugati dalla relazione di consulenza tecnica del Pm - sulla credibilità delle sue risposte ”;
- Una volta verificata la sua capacità di discernere tra il vero e il falso, le veniva chiesta conferma della genuinità delle sue rivelazioni e a questo punto affermava che “quella storia avrebbe potuto anche averla sognata e che in ogni caso le piaceva mentire” (vd. Pag. 4 ord. Trib. Lib.);
- Tali evidenti contraddittorietà assumono importanza determinante, perchè non riguardano circostanze marginali, ma si riferiscono proprio al nucleo essenziale dei fatti;
- Di tali contraddizioni non è stata fornita alcuna specifica e plausibile spiegazione nella relazione di consulenza tecnica eseguita su incarico del PM (vd. Pag. 5 ord. Trib. Lib.);
- E' trascorso un lungo periodo (oltre 4 anni) dai fatti riferiti oggi da una bimba di sei anni, e rispetto a tale importante dato concernente la strutturazione della memoria autobiografica veniva fornita dai CT del PM una spiegazione troppo generica, mentre il CT della difesa evidenziava al riguardo il fenomeno della amnesia infantile, secondo cui risulta inusuale ricordare eventi accaduti prima dei tre anni di età, sottolineando, infatti che la bambina non riferiva i nomi delle maestre o delle compagne, mentre il ricordo di Luca era legato al fatto che si trattava di una persona che aveva continuato ad incontrare saltuariamente;
- Non era stato analizzato il punto, oggetto delle palesi intrinseche contraddizioni prima evidenziate, concernente il modo in cui una bimba di soli due anni e mezzo potesse percepire l'esclusività della fiducia che le veniva accordata da un adulto;
- Non erano state fornite convincenti spiegazioni del perchè, a cospetto di quell'abuso, la bambina dovesse mostrarsi sorridente e non turbata;
- Non era stata effettuata alcuna disamina tecnica in merito alla possibilità, manifestata dalla stessa bimba che quanto riferito fosse soltanto il frutto di un sogno o di una vera e propria menzogna;
- Le stesse consulenti del PM, in ordine al comportamento di masturbazione compulsiva adottato dalla bambina, pur identificando la masturbazione compulsiva come sintomo di ipersessualizzazione indotta, rappresentavano anche che si tratta di un fenomeno frequentemente legato allo sviluppo delle bambine, indicativo di un cambiamento comportamentale; per di più nella stessa consulenza si faceva riferimento al fatto che nessuno dei medici consultati dalla famiglia di XX aveva collegato tale comportamento a un abuso sessuale, mentre il consulente di parte della difesa aveva evidenziato il possibile collegamento di tale comportamento alla gelosia nutrita nei confronti del fratellino.
A tali considerazioni provenienti dal giudice terzo che si è pronunciato sul quadro indiziario ad oggi acquisito, pare opportuno sommare un’ulteriore considerazione del ct della difesa:
“Nei primi quaranta minuti dell'audizione, tutti i tentativi delle psicologhe di elicitare in XX dei ricordi per associazioni spontanee cadono nel vuoto e solo quando interviene il PM, certamente in buona fede, ma con domande particolarmente suggestive e che si allontanano di parecchio dai protocolli della Carta di Noto, la piccola XX inizia a fornire risposte compiacenti, che però essa stessa si affretta a privare di attendibilità, affermando che le piace mentire e fare scherzi e che quella storia potrebbe averla sognata.”
In forza di tali considerazioni appare evidente che le premesse di già accertata credibilità della piccola XX, sugli eventi coevi alla sua frequentazione della ludoteca “I Teneri Cuccioli”, cui fa riferimento il PM a sostegno della propria nuova richiesta di incidente probatorio, sono del tutto smentite dalla letteratura scientifica Internazionale, nonchè dalla decisione del Tribunale della Libertà.
Pare inoltre opportuno rilevare che anche in sede di incidente probatorio la minore ha fornito una versione differente da quelle rese in precedenza al Pubblico Ministero.
In particolare l'attività investigativa di indagine prodotta dalla difesa alla scorsa udienza (s.i.t. di Glorioso Maria Ilenia e di Cucco Maria) smentisce quanto affermato da XX in ordine alla circostanza che la stessa indossasse mutandine durante il periodo in cui frequentò l'asilo “I teneri cuccioli”, nonché quanto affermato dalla minore in ordine alla descrizione della scuola comunale dell'infanzia Giovanni Falcone: è evidente che se XX non è in grado di descrivere in maniera esatta la scuola dell'infanzia che ha frequentato in epoca recente, a maggior ragione non può avere ricordi esatti, credibili e idonei a fondare una pronuncia di condanna per reati gravissimi asseritamente consumati nel periodo di frequenza dell'asilo “I teneri cuccioli”.
In conclusione, pare opportuno produrre in allegato alla presente memoria articolo pubblicato su quotidiano La Repubblica del 30 luglio 2015, in cui si riassume la storia clinica dell'Ing. Giovanni Gaio, afflitto da sindrome ipertimesica (super memoria).
L'articolo di stampa riferisce in ordine alle straordinarie capacità mnemoniche dell'ing. Gaio, che ha riportato risultati eccezionali nei test cui è stato sottoposto ed è oggi oggetto di ulteriori accertamenti scientifici.
Dalla lettura dell'articolo si evince che il primo ricordo dell'Ing. Gaio risale all'età di quattro anni, allorché, nell'agosto del 1986, vide un camion rovesciato in una curva.
Pertanto, anche attraverso la testimonianza di una persona dotata di eccezionali capacità di memoria, viene confermata la tesi sostenuta dal Prof. Marcello Grasso, secondo cui la memoria autobiografica inizia ad essere attiva solo tra i quattro ed i cinque anni, non essendo ancora mature le aree cerebrali implicate nei processi mnesici.
Palermo, lì 18 marzo 2016
Con riguardo
Avv. V. Lo Re
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Commenti
Angelo Sciortino -
Il tempo è galantuomo...
...e restituisce sempre la verità. Ricordo di quei giorni l'incrollabile fede sull'innocenza del proprio figlio di Salvatore, padre di Gianluca. Io personalmente e altri amici non abbiamo dubitato per un solo attimo dell'innocenza di Gianluca e soffrivamo per la sua ingiusta detenzione. Non abbiamo avuto bisogno che a dirci la verità fosse il tempo, perché per noi più che il tempo era Gianluca il GALANTUOMO.