25 Febbraio 2016, 12:27 - Quale Cefalù [suoi interventi e commenti] |
A seguire la controreplica del sindaco Lapunzina ad AMAP S.p.A. pubblicata nella sua pagina personale su facebook:
Al Presidente di AMAP S.p.A.
Oggetto: Illegittima procedura assunzione SII, con esclusione Comune di Cefalù - Ipotesi interruzione pubblico servizio a far data 01 marzo 2016.
Si riscontra la ulteriore nota della S.V., prot. n. 7075/16 del 24/02/2016, per confutare le affermazioni nella stessa contenuta. Innegabile è, infatti, che l'art. 4 comma 11 della L.R. 19/2015 non utilizzi un verbo “imperativo”, nello stabilire che “ Le società di cui al comma 9 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire possono assumere la gestione del servizio idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale ovvero della Città metropolitana di riferimento,ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l’ente o gli enti locali interessati”. Ma, altrettanto vero è che AMAP, nello stabilire, con l'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16/11/2015 l'ampliamento della compagine sociale ai Comuni ex APS Spa, ha già di fatto operato la propria scelta vincolante, anche in ragione della nuova previsione statutaria, secondo cui “La società esercita la propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale”.
Per l'appunto, il Comune di Cefalù, aderendo alla procedura di aumento di capitale deliberata dall'assemblea dei Soci del 16 dicembre 2015, ha acquisito quello status di socio, nei confronti del quale la Società, per Statuto, è impegnata ad esercitare la propria attività istituzionale, per effetto dell'ampliamento della compagine sociale. In altri termini, oggi AMAP e società in house del Comune di Cefalù, cosi come lo è del Comune di Palermo e degli altri comuni che hanno aderito all'aumento di capitale.
Il costante, riferimento che la S.V. fa ad un apposito “contratto di servizio” in cui stabilire prestazioni in cambio di specifiche tariffe è del tutto inappropriato ed erroneo, giacché, secondo la previsione dell'art, 4 comma 11, si riferisce ai servizi che una società può svolgere nei confronti di enti che non hanno acquisito la qualità di socio. Si richiama, pertanto, ancora una volta la SV al rispetto delle norme di legge e delle previsioni statutarie, che non consentono scelte discrezionali ed arbitrarie.
Quanto alla affermazione della S.V. secondo cui AMAP avrebbe gestito il servizio nel Comune di Cefalù senza prendere in consegna gli impianti, essa appare del tutto irragionevole, in quanto, se fosse vera, e non lo è, ci sarebbe da chiedersi a che titolo AMAP (che, è bene ricordarlo, ha incassato per il solo Comune di Cefalù una parte del contributo straordinario di € 250 mila per la fase di avvio della gestione) abbia gestito impianti, ed a quale titolo abbia emesso fatture nei con-fronti degli utenti. La realtà, ben diversa, è che AMAP è, a pieno titolo, l'attuale consegnatario e gestore del S.I.I., e la S.V. ha l'onere di dare corso, nei confronti del Socio Comune di Cefalù, al completamento della procedura di cui all'art 4 comma 11 della L.R. 19/2015, per non incorrere nelle gravi responsabilità che possono conseguire da una interruzione del servizio.
Il Sindaco
Rosario Lapunzina
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