7 Agosto 2015, 18:46 - Rosario Lapunzina [suoi interventi e commenti] |
Comunicato stampa
E' ASSOLUTAMENTE FALSO CHE IL COMUNE DI CEFALU' SIA STATO AUTORIZZATO A SUB CONCEDERE IL LUNGOMARE
Com'è, oramai, triste consuetudine in questa Città, circolano sulla rete false ricostruzioni, al solo scopo di denigrare, per evidenti ragioni di ostilità politica, o forse di immotivata cattiveria, l'operato dell'attuale Amministrazione comunale.
Ci si riferisce alla querelle sorta a seguito del sequestro, da parte dell'Autorità giudiziaria, di alcune zone del lungomare di Cefalù.
Nel merito, premesso che dal 01 luglio 2004 le competenze sul demanio marittimo sono transitate dalle Capitanerie di Porto agli Uffici dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, va detto che, con decorrenza 2005, il Comune di Cefalù, per averne fatto richiesta, è risultato titolare di una concessione per tutta l'estensione del lungomare (oltre 14.000 metri quadri), per l'esclusivo uso connesso alla viabilità. Vero è che, nel 2010, l'Amministrazione pro tempore chiese ed ottenne la variazione dell'oggetto della concessione, in relazione al primo tratto del Lungomare (mq 600 ca.), da utilizzarsi per somministrazione di alimenti e bevande. Tuttavia, l'atto integrativo dello scopo (rep. 2794/2010) specifica che tale attività può essere svolta solo dal concessionario e che l'eventuale cessione a terzi rimane subordinata a esplicita autorizzazione da parte del competente Ufficio del Demanio marittimo (“ l'affidamento a terzi soggetti delle attività oggetto della presente autorizzazione, da esercitare nei lotti individuati nell'allegata planimetria, dovrà preventivamente essere richiesta dal concessionario ed espressamente autorizzata da questa Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione”).
E' per tale ragione che , con nota 22873 del 08 ottobre 2010, l'Amministrazione comunale pro tempore chiedeva di sub cedere la gestione del tratto iniziale del Lungomare ai titolari di attività di ristorazione, ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione “Il concessionario[, in casi eccezionali e per periodi determinati,] previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione”.
Vero, è pertanto, che l'Amministrazione Guercio ha chiesto l'autorizzazione per l'affidamento a terzi. Falso, dichiaratamente falso, che l'abbia ottenuta: non vi è agli atti del Comune il necessario provvedimento di autorizzazione da parte della Regione. Da ciò, ciascuno può trarre le proprie conclusioni.
E' per tale motivo che, alla scadenza, nel dicembre 2013, della Concessione riguardante l'intero Lungomare G. Giardina, la mia Amministrazione, contestualmente alla richiesta di sdemanializzazione, perché non più sussistenti le ragioni per le quali quel territorio sia incluso nel demanio, chiedeva la proroga della Concessione demaniale. Nel marzo del 2015, poi, vista la perdurante impossibilità di sub cedere le aree ai gestori, e stante che il Comune non svolge di proprio attività di somministrazione pasti e bevande, l'Ente, per avviare a concreta soluzione la problematica, dichiarava di rinunciare alla Concessione sul primo tratto di lungomare (Piazza Colombo – Via Archimede) onde consentire ai privati di avanzare direttamente istanza di concessione demaniale.
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Commenti
Angelo Sciortino -
Se fosse vera...
...l'argomentazione svolta, l'errore amministrativo sarebbe ancora più grave e andrebbe oltre ogni "denigrazione" possibile e "malevola". Per fortuna dell'Amministrazione l'argomentazione non regge e quindi non è possibile l'esercizio della "malevola denigrazione" né l'ostilità politica e neppure l'immotivata cattiveria.
Inoltre, se "Vero, è pertanto, che l'Amministrazione Guercio ha chiesto l'autorizzazione per l'affidamento a terzi. Falso, dichiaratamente falso, che l'abbia ottenuta: non vi è agli atti del Comune il necessario provvedimento di autorizzazione da parte della Regione. Da ciò, ciascuno può trarre le proprie conclusioni." Ciascuno, per trarre le conclusioni corrette, dovrebbe essere informato se l'Amministrazione ha pagato oneri per la concessione chiesta dall'Amministrazione Guercio e se il Comune è esposto debitoriamente con il concedente.