15 Gennaio 2015, 08:25 - Saro Di Paola [suoi interventi e commenti] |
Da quando, il 23 ottobre scorso, il Presidente della Corte di Appello di Palermo ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del secondo lodo arbitrale, quello con il quale, il 31 maggio 2013, il Comune di Cefalù è stato condannato al pagamento di oltre 2.400.000,00 euro alla Sorgenti Presidiana, il Sindaco Lapunzina, in più occasioni, istituzionali e non, ha “espresso soddisfazione” per il provvedimento, che il Comune aveva chiesto con apposito ricorso depositato in pari data.
In nessuna di quelle occasioni Lapunzina ha, però, ritenuto di precisare che il provvedimento presidenziale di sospensione era stato “disposto provvisoriamente”.
Sine audire alteram partem, cioè, senza ascoltare l’altra parte.
Il 17 dicembre scorso, in sede di comparizione delle parti, avendo l’altra parte, cioè la Sorgenti Presidiana, resistito al ricorso, la Corte di Appello ha “confermato il provvedimento presidenziale di sospensione della efficacia esecutiva del lodo alla condizione che il Comune di Cefalù fornisca idonea garanzia sotto forma di polizza fideiussoria a prima richiesta emessa da Istituto Bancario o da Compagnia di Assicurazioni con sede nel territorio nazionale e quotato/a alla Borsa valori di Milano, per l’importo di 2.500.000,00 euro”.
Tale condizione non è di poco conto.
Anzi!
A prescindere da ciò, che nel merito può sottendere, è una condizione cui, per il Comune, sarà assai difficile, se non impossibile, sottostare.
Ciò perché, nella attuale congiuntura economica che il Comune attraversa, è assai difficile, se non impossibile, che un Istituto Bancario o una Compagnia di Assicurazioni si impegni a pagare per suo conto a prima richiesta.
Cioè, a seguito della semplice dichiarazione da parte della Sorgenti Presidiana dell’inadempimento da parte del Comune medesimo.
Sicché, essendo trascorsi oltre 20 giorni dalla ordinanza della Corte di Appello ed essendo molto probabile che il Comune non abbia, ancora, prestato la predetta polizza fideiussoria è altrettanto probabile che, non essendosi verificata la condizione disposta dalla Corte e venendo meno l’ordinanza di sospensione, la Sorgenti Presidiana, a giorni, sarà legittimata ad intraprendere contro il Comune, come per legge, le azioni esecutive che avrà ritenuto le più idonee per pervenire al pagamento di quanto dovutole dal Comune.
Il tutto con aggravio di ulteriori spese per il Comune.
Il tutto con conseguenze difficilmente prevedibili.
Per la sorte delle casse del Comune.
Per la sorte di alcuni immobili comunali.
Saro Di Paola, 15 gennaio 2015
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