13 Gennaio 2013, 07:19 - Saro Di Paola [suoi interventi e commenti] |
Il sindaco Lapunzina si è presentato alla adunanza della Corte dei conti dello scorso 13 dicembre senza che l’organo consiliare del nostro Comune avesse deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale che l’articolo 243 bis della legge n° 213 del 7 dicembre 2012 ha previsto per quegli enti, con squilibri di bilancio in grado di provocare il dissesto, per i quali, però, la Corte non provvederà, a decorrere dall’8 dicembre, ad assegnare un termine per l’adozione delle necessarie misure correttive.
Al riguardo, la sezione di controllo della Corte, dopo avere
“rilevato in via preliminare ed innanzitutto la mancanza,alla data dell'adunanza, della predetta deliberazione formale dell’organo consiliare, a prescindere da ogni valutazione sull'ammissibilità della stessa nella presente fase del procedimento in atto”
ha ritenuto di dover procedere a quelle verifiche che la hanno portata ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dal TUEL per la dichiarazione del dissesto.
La lettura di tale passaggio della deliberazione della Corte fa sorgere spontanee alcune domande :
- è stato per la mancanza della deliberazione dell’organo consiliare che la Corte non ha concesso al nostro Comune il beneficio del ricorso alla procedura di rientro pluriennale ?
- la perdita dei benefici che al nostro Comune sarebbero potuti derivare da tale procedura è, perciò, responsabilità del sindaco Lapunzina ?
- avrebbe la Corte concesso al nostro Comune quell’avvio del ricorso alla procedura del rientro pluriennale che l’articolo 243 bis preclude a quegli enti ai quali la Corte provvederà, dopo l’8 dicembre, ad assegnare un termine per l’adozione delle misure correttive sol perché, al nostro Comune, questo stesso termine la Corte aveva assegnato in data antecedente all’8 dicembre quando è entrata in vigore la Legge ?
Le risposte alle tre domande non possono che essere una sola : NO!
A mio giudizio, ovviamente.
Ciò perché, le valutazioni della Corte sull’ammissibilità del nostro Comune alla procedura non avrebbero potuto prescindere dal fatto che la Corte medesima aveva, già, assegnato un termine per l’adozione delle misure correttive e si era, già, pronunziata sull’inadempimento delle stesse.
Ciò perché, è inconcepibile una Legge talmente iniqua da precludere l’accesso ai suoi benefici a quegli enti cui la Corte provvederà, dopo l’8 dicembre ad assegnare un termine per l’adozione di misure correttive, per concederlo, nel contempo, a quegli altri enti cui la Corte medesima analogo termine aveva assegnato prima di quello stesso 8 dicembre.
Ciò perché, la “salva comuni” concepita in tal senso violerebbe il principio, sancito dalla Costituzione, della uguaglianza dei cittadini davanti alla Legge .
Sarebbe, infatti, una legge che, riserverebbe trattamenti diversi a Comuni che si trovano nelle stesse condizioni.
Tutto ciò, sempre a mio giudizio.
Ovviamente.
Saro Di Paola, 13 gennaio 2013
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