Le improvvisazioni

Ritratto di Angelo Sciortino

12 Gennaio 2013, 18:17 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Lette le motivazioni della decisione dei Giudici della Corte dei Conti, non possono esserci dubbi sulla inevitabilità di essa. Il dissesto non è stato soltanto finanziario, ma anche e soprattutto culturale, perché tra le motivazioni vengono indicate parecchie improvvisazioni, sia di natura contabile e sia di natura procedurale.

Per quelle di natura contabile, una vale per tutte: la previsione, contenuta nel bilancio di previsione del 2012, di un introito di oltre 1.600.000 euro per oneri di urbanizzazione. Il problema è, come i giudici non hanno potuto non sottolineare, che la previsione per l'anno 2012 era stata fatta a dicembre dello stesso anno, quando erano già trascorsi più di 11/12 di tempo e si erano incassati appena 600.000 euro!

Le altre improvvisazioni, troppo numerose, possono essere lette nelle 34 pagine delle motivazioni, che sono state pubblicate in tutti i siti web, questo compreso. Sarà una lettura istruttiva, che si commenta da sola e dimostra l'incompetenza dei funzionari, che ne sono responsabili, ma anche di quei consiglieri che hanno approvato senza battere ciglio, anzi difendendo con argomentazioni inconsistenti l'indifendibile.

Sarebbe il caso di elencare i nomi dei funzionari responsabili delle insipienti improvvisazioni contabili, ma penso che ci penseranno i commissari prossimi venturi.

Un solo esempio basta anche per le improvvisazioni di natura procedurale: l'adesione improvvisata dal Sindaco durante la sua ultima audizione della Corte. Vale la pena di citare esattamente le parole dei Giudici: “In via preliminare, la sezione, prendendo atto della dichiarazione del sindaco circa la volontà dell'ente in questione di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art; 243 bis del TUEL, deve rilevare innanzitutto che, alla data dell'adunanza, il ricorso alla predetta procedura non risulta essere stato deliberato dall'organo consiliare dell'ente, né, di conseguenza, trasmesso a questa stessa Sezione regionale di controllo nella forma e nei termini stabiliti dall'art. 243 bis sopra citato.

In mancanza. della predetta deliberazione formale, a prescindere da ogni valutazione sull'ammissibilità della stessa nella presente fase della procedimento in atto, la Sezione ritiene di dover provvedere direttamente agli ulteriori adempimenti richiesti dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e procedere quindi, allo stato degli atti, alla verifica del perdurante adempimento dell'ente rispetto all'adozione di misure correttive idonee a ristabilire gli equilibri di bilancio e all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del TUEL.

Se le parole rispecchiano i fatti, non c'è alcun dubbio che il Sindaco si è presentato ai Giudici senza il documento deliberato dal Consiglio. Ora, delle due l'una: o il Sindaco ha improvvisato, sicuramente per disperazione, la mattina stessa di fronte ai Giudici, per cui non ha potuto preparare per tempo quanto era necessario, come sicuramente il Segretario Generale avrebbe consigliato, oppure il Segretario non era stato informato dal Sindaco delle proprie intenzioni. Fermo restando, comunque, che proprio a me, che avevo consigliato l'adesione alla nuova normativa salva comuni, fu detto da più parti “che il Comune di Cefalù non poteva entrarci” e fui accusato persino “di fare disinformazione”. Oggi, quando ormai non mi si possono fare tali accuse, qualcuno vicino all'Amministrazione dice e scrive sarcasticamente: “avevamo una simile mente a Cefalù e non lo sapevamo!”. No, non sono una gran mente e per capire un testo di legge e la procedura dettata non ci vuole una grande mente. Occorre, però, che a leggere la norma non siano piccole menti, come le tante che stanno spopolando in questo momento in questo disgraziato Paese.

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