4 Dicembre 2012, 19:07 - Saro Di Paola [suoi interventi e commenti] |
La storia
(http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%202/2011/201101741/Provvedimenti/201202529_01.XML)
In data 20.5.11, con nota al n° 0011524 di protocollo, il Comune di Cefalù ha rigettato la richiesta dell'autorizzazione per il cambio di destinazione d'uso di un immobile presentata da Di Giorgi Salvatore e Guercio Rosario Salvatore Antonio.
Di Giorgi e Guercio hanno presentato al TAR di Palermo il ricorso al n° 1741/2011 del registro generale “per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della predetta nota con la quale il Comune di Cefalù ha rigettato la richiesta dei ricorrenti al rilascio dell'autorizzazione per il cambio di destinazione d'uso nonchè degli atti presupposti, connessi e consequenziali”.
Su tale ricorso, nella Camera di Consiglio del 22/09/2011 il TAR di Palermo ha così deciso :
“ Visti il ricorso e i relativi allegati,
visto …………………
visto………………….
visto………………….
ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
ritenuto che il ricorso appare supportato da sufficiente fumus boni iuris……………………;
ritenuto che sussiste del pari il periculum in mora, insito nella compromissione dell’iniziativa economica dei ricorrenti;
ritenuto che le spese di lite della presente fase cautelare restano a carico dei ricorrenti in ragione della mancata opposizione in giudizio da parte della P.A. e del residuare di margini di discrezionalità in capo alla P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare dei ricorrenti e per l’effetto sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, mandando alla P.A. di riesaminarlo alla luce delle considerazioni svolte in parte motiva.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di novembre 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare”
A seguito di tale ordinanza cautelare il Comune di Cefalù ha adottato un nuovo provvedimento di diniego del cambio di destinazione d’uso.
Di Giorgi e Guercio hanno, perciò, integrato “per motivi aggiunti” il ricorso già proposto avverso il diniego da parte del Comune.
Nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2012 il TAR di Palermo ha emesso la seguente ordinanza :
“ Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati ;
visto …………………;
visto…………………;
visto il nuovo provvedimento emesso dal comune di Cefalù;
visto il ricorso per motivi aggiunti e la nuova domanda cautelare;
...............………..
Ritenuto che a seguito dell’ordinanza cautelare di riesame adottata il 22/09/2011, n.773, è stato adottato un nuovo provvedimento da parte del Comune di Cefalù che ha negato il cambio di destinazione d’uso …………;
Considerato ……….;
Considerato…..……;
Ritenuto ………..…..;
Ritenuto ……………;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicato e, per l'effetto, sospende l’efficacia del provvedimento con lo stesso mezzo impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare ,per la mancata opposizione in giudizio della P.A..
Nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012, il TAR di Palermo si è pronunziato definitivamente sul ricorso con la SENTENZA che segue, pubblicata,ieri, 3 dicembre 2011 :
“Visti ……………….;
visto ………………..;
visto………………..;
Ritenuto e considerato …………….
Ritenuto ……………;
P.Q.M.
a)-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
b)-accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla per quanto di ragione il provvedimento con lo stesso mezzo impugnato.
Condanna il comune di Cefalù al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €.1500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Il commento
Lo affido, brevissimo, alla prima invettiva di Cicerone :
“QUO USQUE TANDEM ……………. ?“
“FINO A QUANDO ………..........………… ?”
Saro Di Paola, 4 dicembre 2012
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Commenti
Angelo Sciortino -
Hai ragione!
Ma noi siamo pazienti e sopportiamo persino l'ottusocrazia!
Antonello Di Fatta -
…domanda….
Salve a tutti, intervengo in questo blog e sull’argomento in quanto mi sono posto una domanda.
Quando il tribunale condanna il Comune di Cefalu’ al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 ecc… cosa vuol dire? Che paga il Comune come Ente o il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata che ha firmato il rigetto dell’istanza di autorizzazione per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile?.
Angelo Sciortino -
Né l'uno né l'altro!
Purtroppo pagheranno soltanto i cittadini, che hanno la sola responsabilità di scegliere soltanto quei politici, che non sanno o non vogliono liberarli dall'ottusocrazia. E Cefalù ne è una prova.
Saro Di Paola -
Chi vivrà vedrà!
Bella domanda !
Ne sapremo di più quando il Consiglio prenderà atto dei nuovi debiti fuori bilancio che, a mio giudizio, non riguarderanno, soltanto, le spese per la lite.
Chi vivrà vedrà !