Una Ordinanza scritta “con i piedi” - 2ª parte

Ritratto di Pino Lo Presti

22 Aprile 2014, 00:40 - Pino Lo Presti   [suoi interventi e commenti]

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Piazza Duomo 30 giugno 2010

 

La trattazione di questa seconda Nota è svolta dal sottoscritto, nella qualità di Portavoce, per nome e per conto del Comitato dei Cittadini del Centro Storico, recependo le loro osservazioni e perplessità.


In preparazione dell’incontro a cui il Sindaco ha invitato il Comitato dei Cittadini del Centro Storico (la data non ci è stata ancora comunicata), abbiamo iniziato ad esporre, già il 13 aprile, una serie di osservazioni su parti del testo della Ordinanza n° 38/2014 che meglio dovrebbero essere precisate (Una Ordinanza scritta con i piedi - Note sulle concessioni dei Pass  https://www.qualecefalu.it/node/10432).

La seconda presente Nota riguarda le parti della Ordinanza 38/2014 relative ai Permessi dei Pass, e agli Orari di accesso. In appendice  sono aggiunte altre note minori. 


Quanto scrivevamo l’altra volta, vale anche per la presente:
Questa preventiva trattazione delle incongruenze (per quanto noiosa, è però pubblica) degli aspetti più “tecnici”, vorremmo servisse perchè, il giorno dell’Incontro, si arrivasse avendoli già, da parte della Amministrazione, verificati, così che (dopo una rapida esposizione - già in “apertura” - da parte del Sindaco dei chiarimenti su quale è la forma effettivamente corretta della Ordinanza) si potesse speditamente andare dritti al cuore della “Questione Politica” del Centro storico, e di quella della sua “vivibilità”.

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Adesso, ancora una volta, aprite e mettetevi a fianco, sulla vostra scrivania, il testo della Ordinanza Lapunzina 38/2014, per le dovute verifiche e i necessari confronti.
ORDINANZA_n_38(1).PDF


1) - Nota sui permessi dei Pass.

Tra domenica del 6 aprile e lunedì 7, sono stati emessi ben tre Comunicati sulla interpretazione di quanto scritto all’Art. 5, commi 5.1.e 5.2., della Ordinanza, e cioè se con il Pass Rosso Ztl 1 si potesse circolare nella Ztl 2 e viceversa:

6 aprile, ore 14:14, Comitato: “La nuova ordinanza generale sulla viabilità giunge come una nuova e più grave beffa” - https://www.qualecefalu.it/node/10165)
6 aprile, ore 23:36, Sindaco: “Nel comunicato del comitato residenti del centro storico sono contenute affermazioni erronee” - https://www.qualecefalu.it/node/10203
7 aprile, ore 20:47, Comitato: “Nessun abbaglio, sig. Sindaco, nel comunicato del C.C.C.S.” - https://www.qualecefalu.it/node/10292

In quest’ultimo, scrivevo:

Quando un determinato Pass viene rilasciato “unicamente ai residenti delle vie ...” (segue elenco), e tale Pass “è valevole per il transito ... e per la sosta ...” nelle stesse vie,  cosa significa?

Per me significa che tale Pass non è valido “per il transito ... e per la sosta” in quelle altre vie in cui sono autorizzati a transitare e a sostare, unicamente (quegli altri) residenti in esse, come attestato da apposito altro Pass rilasciato unicamente a questo secondo gruppo di residenti.
D’altra parte, ad indurre ulteriormente a questa linea interpretativa, troviamo: “ i titolari dei suddetti pass ... nelle suddette vie ...  potranno, inoltre, transitare ... purché muniti di apposito “PASS ...”  Ztl 1 in un caso, Ztl 2 nell’altro
.

Aggiungevo, credendo di seguire la logica:

Va da sè, qualora fosse corretta tale linea interpretativa da me seguita, che (non essendo valido il Pass Rosso Ztl 1 a transitare nella Ztl 2 e non essendo valido il Pass Ztl 2 a transitare nella Ztl 1)  i titolari dei Pass corrispondenti alla due Ztl si troverebbero a dover accedere e ad uscire da queste rispettivamente da diverse porte di Entrata ed Uscita, anche non essendo questo esplicitamente scritto”.


Ma, e qui è stato in “nostro abbaglio”, non avevamo ancora considerato la totale assenza di “logica” nella redazione del testo; infatti dalla seguente Tav. 0 non si vede effettivamente come si possa “uscire” da qualsivoglia Porta, mancando dall’elenco delle vie di ciascuna ZTL, in cui ciascun Pass autorizza a transitare (e per i cui unici residenti il Pass viene concesso), proprio quelle utili a raggiungerne le Porte!

Stando letteralmente al Testo della Ordinanza, un residente di via N. Botta (ad esempio), col suo bravo Pass Rosso ZTL 2 potrebbe transitare nella sua sola Via, su e giù: un vero assurdo!

Tav. 0

- Stando a quanto scritto all’Art. 5, al comma 5.1., le strade segnate in Blu indicano le strade i cui residenti hanno diritto al Pass Rosso ZTL 1, il quale li autorizza a transitare soltanto nelle vie in Blu.
Stando a quanto scritto all’Art. 5, al comma 5.2., le strade segnate in Rosso indicano le strade i cui residenti hanno diritto al Pass Rosso ZTL 2, il quale li autorizza a transitare soltanto nelle vie in Rosso


Il nostro vero “abbaglio” è stato l’aver ritenuto che il redattore della Ordinanza, e chi l’ha firmata,  fossero consapevoli di quanto in essa scritto, cosa che evidentemente non è stato (e forse ancora non è).
 

Si chiede pertanto che, all’Art. 5,, il testo del comma 5.1. venga sostituito con il seguente:

Rilasciato unicamente ai residenti nella ZTL 1, valevole, negli orari consentiti, per il transito nelle ZTL 1 e 2, e, nel rispetto della segnaletica vigente, per la sosta nelle sole vie della ZTL 1”;
Si chiede pertanto che il testo del comma 5.2. venga sostituito con il seguente:
Rilasciato unicamente ai residenti nella ZTL 2, valevole, negli orari consentiti, per il transito nelle ZTL 1 e 2, e, nel rispetto della segnaletica vigente, per la sosta nelle sole vie della ZTL 2”;
Si chiede inoltre che il testo del comma 5.3. venga sostituito con il seguente:
“Rilasciato unicamente ai residenti nelle seguenti vie: G. Matteotti, via Umberto I° (carreggiata bassa) da piazza Garibaldi a V.le Mazzini, Via Carrettieri, V.lo Carrettieri, Via R. Spagnolo, Via M. Castelli, Via Sandeschi, nonchè ai possessori di immobili, non locati a terzi, ai possessori di garage in possesso di regolare passo carrabile, ai titolari, o loro rappresentanti legali, di attività commerciali, artigianali e ricettive, ubicati nelle ZTL 1 e 2, e valevole in dette ZTL. sia per il transito negli orari consentiti, che per la sola sosta momentanea per operazioni di carico e scarico".

Concludiamo la trattazione del presente Punto con una osservazione sul comma 5.9. dello stesso Art. 5, laddove concludendo dice: “I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge”; non sarebbe opportuno citare in base a quale legge sarebbero puniti, indicando quali sarebbero le sanzioni?
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2) - Nota sugli orari di accesso alle ZTL (Art. 3 - Orari di accesso alle ZTL)

A - Come prima cosa, prendiamo atto favorevolmente della variazione intervenuta tra la pubblicazione della “anteprima”, comunicata dal Comune di Cefalù e pubblicata il 4 aprile: “Il Sindaco ha firmato la nuova ordinanza generale sulla viabilitàhttps://www.qualecefalu.it/node/9999, e il testo della stessa Ordinanza, pubblicato il 7 aprile all’Albo Pretorio del Comune, riguardante la fascia oraria infra-serale 21.00/22.00, prima rimossa dai giorni festivi e pre-festivi nel periodo 1 aprile/31 ottobre, e ora reintrodotta (probabilmente a seguito del Comunicato del C.C.C.S. del 6 aprile: “La nuova ordinanza generale sulla viabilità giunge come una nuova e più grave beffahttps://www.qualecefalu.it/node/10165).


B - “Dal 1 aprile al 31 ottobre”.
Ci si chiede quale sia il senso di una così drastica formulazione: “... è istituito assoluto divieto di transito veicolare e divieto di sosta nelle seguenti aree: ...”, quando tale divieto di transito appare invece relativo come risulterebbe nel seguito, dove troviamo scritto che invece “l’accesso è consentito ...(ai titolari di Pass Rosso e Rosso-barrato).

Ci si chiede poi come la formulazione degli orari in cui il transito sarebbe assolutamente vietato: “dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalla ore 17:00 alle ore 01:00” non trovi corrispondenza con la formulazione degli orari in cui l’accesso è invece consentito ai titolari di Pass Rosso e Rosso-barrato.

Per dare maggiore evidenza alle discrasie, poichè si era parlato di divieto, ordineremo anche questi ultimi secondo lo stesso criterio:

09:30______13:00        17:00_______________________01:00 (divieto assoluto)

per il Pass Rosso e Rosso-barrato il divieto è:

09:30______12:00        18:00______21:00       22:00______01:00      (feriali)
10:00______13:00        17:00______21:00        22:00______01:00     (festivi e pref.)

A chi, dunque, viene fatto il “divieto assoluto” dalle 12:00 alle 13:00, dalle 17:00 alle 18:00 e dalle 21:00 alle 22:00 dei giorni feriali?
A chi, dunque, viene fatto “divieto assoluto dalle 09:30 alle 10:00 e dalle 21:00 alle 22:00 dei festivi e pref.?

B1 - Ci si chiede inoltre quale sia il criterio fondativo dell’elenco delle vie e piazze, dove tale divieto assoluto dovrebbe valere, che nel seguito del testo della Ordinanza viene riportato (vedi Tav. 1); se non quello di aggiungere confusione a confusione nella mente del cittadino.

 

Tav. 1



Si chiede pertanto che all’Art. 3, dopo la scritta “DAL 1° APRILE AL 31 OTTOBRE”, vengano “cassati” il periodo: “dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 01:00 è istituito assoluto divieto di transito veicolare e divieto di sosta nelle seguenti vie:” ed il successivo elenco.

C - “Dal 1 novembre al 31 marzo”.
Ci si chiede esattamente quanto ci si è chiesto alla lettera “B”.
In questo secondo caso gli orari in questione sono:

10:00______13:00        17:00______21:00                                                   (divieto assoluto)

per il Pass Rosso e Rosso-barrato il divieto è:

09:30______12:00        18:00______21:00                                                   (feriali)
10:00______12:00        18:00______21:00        22:00______24:00      (festivi e pref.)

A chi, dunque, viene fatto il “divieto assoluto dalle 12:00 alle 13:00, dalle 17:00 alle 18:00 dei giorni feriali?
A chi, dunque, viene fatto il “divieto assoluto” dalle 12:00 alle 13:00, dalle 17:00 alle 18:00 dei festivi e pref.?

C1 - Ci si chiede quale sia il criterio fondativo dell’elenco delle vie e piazze, che nel seguito del testo della Ordinanza viene riportato (vedi Tav. 2); se non quello di aggiungere confusione a confusione nella mente del cittadino.

Tav. 2



Si chiede pertanto che all’Art. 3, dopo la scritta “DAL 1° NOVEMBRE AL 31 MARZO”, vengano “cassati” il periodo: “dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00 è istituito assoluto divieto di transito veicolare e divieto di sosta nelle seguenti vie:” ed il successivo elenco.
Si chiede inoltre che venga “cassata” la successiva scritta: “Nei giorni festivi e prefestivi nelle suddette aree il divieto di transito veicolare viene posticipato alle ore 24.00”, o che la prescrizione in essa contenuta venga più opportunamente e convenientemente iscritta alla lettera “b” (che, immediatamente segue nel testo della Ordinanza)
.

C2 - Alla succesiva lettera “c” è scritto: dalle ore 00.00 alle 24,00 è istituito libero transito ai possessori di Pass residenti lungo il seguente itinerario... (vedi tav. 3)

 

Tav. 3


- Cosa si intende per “Pass residenti”, solo il Pass Rosso, anche Pass Rosso-barrato o anche il Pass Blu??

- In quali giorni è istituito tale “libero transito”?

- cosa succede in termini di ingorgo ai due angoli dell’incrocio di via Candeloro con C.so Ruggero, considerata la presenza di tavoli per la ristorazione proprio all'inizio di via Candeloro?

- quale la ragione della istituzione, nel periodo invernale, di questo “porto franco”?

- notiamo inoltre che, nel periodo invernale, nei giorni festivi e prefestivi, l’apertura definitiva serale viene portata dalle ore 21.00 alle ore 24.00, ammorbidendo tuttavia la cosa introducendovi “la finestra” infra-serale di apertura 21.00/22.00.
A parte il periodo natalizio, ci si chiede: vi è davvero questa necessità?

Si chiede pertanto che vengano specificati inequivocabilmente quali siano i Pass a cui verrebbe consentito tale “libero transito”, che siano specificati i giorni in cui tale libertà di accesso verrebbe consentita, e quale sia la ragione di tale singolare “istituzione”.

In linea di principio siamo contrari ad ulteriori frammentazioni del tessuto normativo che determinino ulteriori particolarismi all’interno di un’ Area che dovrebbe essere considerata invece come unitaria: quella del Centro storico.
A noi appare soltanto una concessione ad uso invernale delle varie strutture ricettive e di ristorazione interessate proprio da tale circuito, e non certo "una carezza" ai residenti, considerato come poi in estate vengono trattati, specie quelli di via Bordonaro.

D - Ma torniamo indietro all’Art. 2 per focalizzare meglio l’attenzione su Via C.O. Bordonaro e sugli orari di accesso per essa previsti.
Al comma 2.5.  sono indicate alcune norme valevoli, dal 1° aprile al 30 settembre, sia per via Bordonaro che per un paio di sue appendici annesse, come da O.S. Lapunzina n° 44 del 14 giugno 2013.
Il periodo del Traffico limitato in via Bordonaro cessa (diversamente dalla Ztl “Bagni) il 30 settembre.
 Il periodo invernale inizia il 1° novembre; si suppone che dal 1 ottobre al 30 novembre le fasce orarie di accesso a via Bordonaro siano le stesse di quelle delle Ztl 1 e 2 in quel mese del periodo estivo, ma via Bordonaro non è nell’elenco della vie, in capo all’Art. 3, per le quali, dal 1° aprile al 31 ottobre, sono esplicitati gli orari di apertura e di chiusura del transito!
Dunque dal 1 al 31 ottobre quali sono gli orari di accesso per via Bordonaro?

D1 - Nella ZTL 3 (“Bagni”) ai residenti in loco e alle attività ivi presenti, non vengono giustamente fatte valere le restrizioni al transito stabilite dalle fasce orarie di accesso consentito (le quali valgono soltanto per chi in quel tratto di lungomare non vive ed opera.
Perchè lo stesso corretto atteggiamento non si ha nei confronti di chi vive ed opera in via Bordonaro; perchè questi - che già subiscono le limitazioni stabilite dagli orari di accesso alla ZTL 1 (all’interno della cui area via Bordonaro si trova) - non vengono sgravati (come nella ZTL 3 “Bagni”) dall’aggiunta delle seguenti ulteriori restrizioni:

dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00 ?

questi gli orari di chiusura del transito nella ZTL 1

09:30______12:00        18:00______21:00       22:00______01:00     (feriali)
10:00______13:00        17:00______21:00        22:00______01:00     (festivi e pref.)

ne deriva che in via Bordonaro la chiusura mattutina, che, per le due ZTL 1 e 2, va, nei feriali, dalle ore 09.30 alle 12.00, sarà protratta sino alle 16.00.
Si potrà, in base agli orari delle due ZTL transitare dalle 16.00 alle 18.00 (priva di senso quindi la indicazione delle ore 19.00 come inizio della chiusura serale in via Bordonaro).
In via Bordonaro non si potrà transitare neanche nella fascia infra-serale 21.00/22.00 e, altra beffa, nonostante la riapertura al traffico in via Bordonaro sia fissta alle ore 24.00 non vi si potrà transitare lo stesso perchè l’apertura nelle due ZTL è alle ore 01.00.
In via bordonaro si potrà transitare pertanto soltanto dalle ore 01.00 alle 09.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00!

Si  chiede pertanto che, in via C.O. Bordonaro, via Porpora (tratto compreso tra corso Ruggero e Via Auria) e corso Ruggero nel suo tratto terminale (compreso tra via Candeloro-Veterani e via Bordonaro), al Pass Rosso e Rosso-barrato dei residenti e dei titolari di attività, “in loco”, il transito sia consentito secondo soltanto le prescrizioni orarie valevoli nelle ZTL 1 e 2.

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3) - Nota su Salita dei saraceni

All’Art. 9 “Obblighi e divieti”, al comma 9.3. “Direzione obbligatoria diritto”, è riportato: “dalla Salita Saraceni verso la Via Carbonari”.
Non si comprende la ragione per cui chi scenda da via Salita Saraceni, giunto all’incrocio con corso Ruggero non possa svoltare a destra e proseguire sullo stesso, in direzione Duomo, scegliendo poi se uscire da porta Giudecca, e debba invece proseguire diritto per la strettissima via Carbonari obbligato ad uscire da Porta Ossuna!


4) - Nota su dimenticanze, copia-incolla, refusi

A - Dimenticanze
Abbiamo già abbondantemente fatto notare quelle relative alle vie non contenute nelle identificazioni delle ZTL 1 e 2, e quelle non contenute negli elenchi delle vie per le quali si concedono il Pass Rosso (ZTL 1) ed il Pass Rosso (ZTL 2), qui aggiungiamo soltanto che:

- piazza Marina non è contenuta nell’elenco delle “Isole pedonali” (Art. 1)

- via Serpotta non è contenuta nell’elenco delle “Aree di sosta riservate ai residenti”, per quanto si trovi tra via B. Powell e via Gagini.
 D’altra parte tale via non è contenuta in nessun altro elenco di Aree destinate alla sosta sia libera che riservata.

- in via Mandralisca e piazza Duomo è consentita la sosta?
All’Art 5, comma 5.1. è scritto infatti “valevole per il transito ... e per la sosta ... nelle vie ..., sotto indicate ...
D’altra parte all’Art. 2, comma 2.4., è scritto:
dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle ore 00,00 alle ore 24,00 è istituito divieto assoluto di transito veicolare ad accezione dei residenti in loco”. Per “la sosta” nessun divieto!

B - Copia-incolla
Tutta questa Ordinanza è un assemblaggio maldestro e non ragionato di copia-incolla; da ciò derivano molte delle incongruenze provocatrici di confusione ed inganni, di cui abbiamo già parlato. 

Tra quelle che restano, i più evidenti:

1 - All’Art. 3 c’è scritto: orari di accesso alle ZTL”, ma si parla soltanto di quelle delle ZTL 1 e 2.
Non sarebbe opportuno iscrivere le prescrizioni circa gli orari di accesso alla ZTL 3 “Bagni” nel contesto di questo articolo, invece che all’Art. 2, istitutivo delle Zone a Traffico Limitato, al comma 2.3.? Diversamente, occorrerebbe specificare nel sottotitolo dell’Art. 3 : “ ZTL 1 e 2”.
Già al superiore Punto 2, lettera C1, ci si interrogava su un caso analogo e si chiedeva che: “... la prescrizione in essa contenuta venga più opportunamente e convenientemente inscritta alla lettera...”,

2 - Sia a comma 2.1., che 2.2. dell’ART. 2, alla fine del periodo: “definita dal perimetro costituito dalle seguenti Vie e Piazze”, posto tra parentesi, fanno mostra di sè, rispettivamente, la indicazione: “vedi all.1”, e la indicazione: “vedi all. 2”!

Personalmente so a cosa ci si riferiva con tali aggiunte, ma avere copiato quella parte - appartenente ad un Testo di Ordinanza diverso - ed averla incollata al Testo della presente Ordinanza, avrebbe richiesto almeno la loro cancellazione, perchè altrimenti confonde: “dove sono infatti questi allegati”?!

C - Refusi

- All’Art. 5, comma 5.4. c’è scritto “a T.L.” al posto di” ZTL”

- All’Art. 5, comma 5.2. c’è scritto “Via Carbonara” invece di “Carbonari”



D - ?
All’Art. 5, comma 5.1. - ma anche in altri punti della Ordinanza -, via Pierre viene riportata come via “Pier”.

VIA PIERRE ( dall’attuale via Porpora alla via Candeloro)
 L'intitolazione di questa Via dovrebbe essere « pirri Rocco » (dal suono delle lettere « P », « R » o dal probabile pseudonimo «: Pierre », usato dall'Illustre Letterato e Storico pirri Rocco Autore, fra l'altro, di “ Sicilia Sacra “, edito in Palermo nel 1733”.
Salvatore Di Paola – Toponomastica storica della città di Cefalù- 1962-1969

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