10 Ottobre 2012, 16:38 - Quale Cefalù [suoi interventi e commenti] |
N. 01979/2012REG.PROV.COLL.
N. 00977/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2012, proposto da Edoardo Croci, nella qualità di candidato Sindaco alle elezioni amministrative del Comune di Cefalù svoltesi il 6 e 7 maggio2012, e Giovanni Serio, nella qualità di elettore di Cefalù e candidato al consiglio comunale, rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Di Salvo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo n. 5,
contro
- Comune di Cefalu' in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Finazzo e Giancarlo Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, via A.Gravina n. 80;
- Consiglio Comunale di Cefalu', in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Ufficio Centrale Elettorale, Commissione Elettorale Circoscrizionale e Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ivi domiciliata nei suoi uffici in Palermo, via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
- Rosario Lapunzina, proprio e nella qualità di Sindaco eletto, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Ferrara e Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, piazzetta F. Bagnasco 31;
- Salvatore Curcio, Giuseppe Genovese, Pasquale Fatta, Vincenzo Garbo, Nicolò Pizzillo, Antonio Franco, Daniele Salvatore Tumminello, Vincenzo Liberto, Patrizia Messina, Mauro Lombardo, Rosario Giardina, Santi Cortina, Gabriele Di Chiara, Gioacchino Barranco, Francesco Riggio, Mauro Scalabba, Marco Larosa, Giovanni Iuppa, Pasquale Messina, Giovanni Cassata, tutti in qualità di consiglieri comunali eletti, non costituiti in giudizio;
- Antonino Cefalù, Laura Leonardis, Antoniella Marinaro, tutti in qualità di assessori, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento
- del verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio Centrale Elettorale, chiude nelle date 8/11 maggio 2011, nella parte in cui ha illegittimamente proceduto alla proclamazione quale Sindaco del Comune di Cefalù del sig. Lapunzina Rosario nonché quali consiglieri comunali dei soggetti intimati quali contro interessati;
- degli atti sindacali di designazione e nomina degli Assessori;
nonché, per quanto possa occorrere, dei verbali di tutte le Sezioni elettorali del Comune di Cefalù nella parte in cui hanno attribuito al candidato a Sindaco Sgarbi, e alle liste al medesimo collegati, voti validi;
- ove occorra, dei verbali della Commissione elettorale circondariale;
- delle note prot. 64589 del 30 aprile 2012 e 65542 del 2 maggio 2012 dell’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica,
nonché per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità dell’intero risultato elettorale relativo alla consultazione in questione e di tutte le operazioni relative;
e per la ripetizione delle operazioni elettorali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cefalu' in persona del Sindaco pro tempore,. dell’Ufficio Centrale Elettorale, della Commissione Elettorale Circoscrizionale e dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché di Rosario Lapunzina;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2012 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale Elettorale e della Commissione Elettorale Circoscrizionale;
- respinge il ricorso;
- condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti costituite in giudizio, pro quota, che liquida in complessivi euro 3000,00 (tremila/00);
- dispone che la Segreteria, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.p.a., trasmetta copia della presente sentenza al Prefetto della Provincia di Palermo nonché al Sindaco pro tempore del Comune di Cefalù, per gli ulteriori adempimenti previsti e per quelli di cui al comma 11 dello stesso art. 130 c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 09/10/2012
(art. 130, co. 7, cod. proc. amm.)
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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