Alienazione beni

ritratto di Rosario Lapunzina

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In tema di copertura finanziaria di debiti fuori bilancio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 10 febbraio 2010 indirizzata al Comune di Cefalù, ha tra l’altro evidenziato che l’art.3 comma 28 della legge 350/2003 dà facoltà agli Enti Locali di utilizzare, per spese aventi carattere non permanente (tra cui anche i debiti fuori bilancio),solo le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili.
Alla luce di tali argomentazioni, che sono riportate anche in un recente parere della Corte dei Conti, appare necessario rivedere la posizione del Comune in tema di alienazione di immobili e pertanto ci auguriamo che l’Amministrazione Comunale sospenda, nel frattempo, ogni procedura di vendita.

Cefalù,19/02/2010

Rosario Lapunzina