Mancata Adesione progetto sperimentale ATO 5 - Interpellanza
26 Gennaio 2012, 08:48 - Rosario Lapunzina [suoi interventi e commenti]
|
Premesso che
· L’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 151/2011 del 14/11/2011, emanata dal Presidente della Regione Siciliana in qualità di Commissario delegato per l’emergenza smaltimento rifiuti, prevede la possibilità da parte “delle aggregazioni territoriali degli Enti Locali interessati e/o delle società o consorzi d’ambito esistenti” di redigere progetti sperimentali per la gestione dello smaltimento dei rifiuti;
·In data 09/12/2011 si è svolta l’Assemblea dei Sindaci dei comuni appartenenti all’ATO PA5, nel corso della quale si è dato mandato alla società Ecologia e Ambiente s.p.a. di predisporre un progetto gestionale sperimentale per assicurare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in conformità ai criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
·I Comuni dovevano manifestare la propria adesione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della Delibera Commissariale;
· Ad oggi, nonostante gli impegni assunti pubblicamente dal Sindaco circa la volontà da parte dell’Amministrazione comunale di aderire al progetto gestionale, non risulta adottata alcuna decisione in tal senso;
·I Comuni dell’ex ATO 5 hanno aderito alla gestione sperimentale;
·Conseguentemente alla mancata adesione al progetto sperimentale di gestione, il Comune di Cefalù ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. n.9/2010 è obbligato a stipulare il Contratto per la gestione integrata dei rifiuti, con i soggetti individuati dalla Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione dei Rifiuti – denominato S.R.R. – per la gestione dei rifiuti nei comuni dell’intera di provincia di Palermo che non aderiscono alla gestione sperimentale;
·L’art. 6, comma 1 della l.r.n.9/2010 prevede che “in attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n.2, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia e i comuni, ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate “Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti”, con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati”. Con ciò escludendo qualsiasi ipotesi di gestione diretta dei rifiuti da parte di un singolo Comune;
·L’articolo 15, comma 2 della l.r. n. 9/2010 prevede che solo alla fine del primo triennio di gestione del Servizio di gestione la S.R.R. “procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di gestione sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni fino all’affidamento del nuovo appalto, con le modalità di cui al comma1, possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un’autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l’affidatario dell’appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie”. Comunque, anche nel caso si verifichi questa ipotesi, la norma precisa (al successivo comma 3, lett. c) che ciò avviene a condizione che i comuni, nel periodo di gestione diretta, fino all’espletamento di una nuova gara da parte dell’ S.R.R., “mantengano a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti sulla S.R.R. per la gestione del medesimo servizio nell’intero A.T.O”;
Constatato che
·L’Ambito Territoriale PA 5, nonostante non fosse esente da criticità, è ritenuto uno dei pochi Ambiti Territoriali “virtuosi”, circa le modalità di gestione del servizio di smaltimento rifiuti;
·La mancata adesione alla gestione sperimentale presentata dall’Ex ATO PA 5, non comporta il ritorno alla gestione diretta del servizio e che, pertanto, ogni affermazione che tende a giustificare la mancata adesione con la volontà di porre in essere una gestione diretta da parte del Comune di Cefalù è da ritenersi, ai sensi della normativa vigente (l.r. n.9 del 08/04/2010), destituita di ogni fondamento
· La massa debitoria, riconosciuta dal Comune di Cefalù, nei confronti della Società Ecologia e Ambiente s.p.a, ammonta, a tutt’oggi, ad euro 4.300.000,00
·Nonostante ciò, detta società ha garantito il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nell’ambito del territorio del Comune di Cefalù;
· Contrariamente a quanto affermato da codesta Amministrazione con un comunicato stampa in data 1 marzo 2010, non è stata avviata alcuna azione concreta per giungere all’obiettivo di “potenziare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nell’ottica di un migliore rapporto di reciproca collaborazione fra gli Enti”, né, tantomeno, è stato assunto alcun impegno per erogare le somme ancora dovute dalla società d’ambito;
Atteso che
· La mancata adesione del Comune di Cefalù al progetto sperimentale di gestione, al quale hanno aderito gli altri comuni dell’ex ATO Pa 5, avrà la conseguenza di far confluire la gestione dei rifiuti al Servizio di gestione dei Rifiuti – denominato S.R.R. – di ambito provinciale, con un prevedibile aggravio tariffario a carico dei cittadini e una possibile diminuzione della qualità del servizio, così come testimoniato, purtroppo, dalla grave situazione presente in numerosi comuni della provincia di Palermo;
·Nonostante il Sindaco abbia pubblicamente manifestato l’auspicio che i Sindaci dei Comuni Madoniti sappiano “fare squadra”, lavorando per la crescita comune, dimostra (ancora una volta) di non sapere o volere, tradurre in atti concreti dette affermazioni, isolando il Comune di Cefalù dagli altri paesi delle Madonie;
·Nonostante alcuni esponenti dell’Amministrazione abbiano pubblicamente denunciato delle presunte inadempienze, da parte della Società Ecologia e Ambiente, circa gli impegni sottoscritti con il Comune di Cefalù, non risulta, allo stato, che la Civica Amministrazione abbia intrapreso nessun contenzioso con detta società, né che abbia posto in essere alcuna azione concreta per proporre ed attuare un servizio di raccolta differenziata in grado di abbattere i costi del servizio e di incrementare più ampie possibilità occupazionali, sulla base di quanto sperimentato con successo da altre realtà virtuose presenti nella nostra stessa Regione;
interpella la S.V. per conoscere :
1.Per quali motivi il Comune di Cefalù non ha aderito al progetto territoriale sperimentale, per la gestione dei rifiuti, previsto dall’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 151/2011, predisposto secondo quanto deciso dalla conferenza dei Sindaci dell’ATO PA 5, riunitasi in data 09/12/2011;
2.Per quali motivi l’Amministrazione Comunale, di là dai proclami, non ha posto in essere alcuna azione concreta per il miglioramento della gestione dei rifiuti e la realizzazione di un efficiente servizio di raccolta differenziata; il solo in grado di apportare considerevoli benefici all’ambiente, all’efficacia e all’efficienza del servizio, alle casse comunali e all’economia delle famiglie;
3.Per quali motivi l’Amministrazione Comunale ha, di fatto, deciso di far aderire il Comune di Cefalù alla gestione provinciale dei rifiuti ( attuata dal soggetto che sarà individuato dalla S.R.R. dell’ATO 1 Palermo, con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 15 della l.r n.9/2010) , nonostante che questa scelta possa portare ad un peggioramento della qualità del servizio e/o ad un ulteriore aggravio dei costi a carico dei cittadini.
Cefalù, 26/01/2012
Il Capogruppo
(Rosario Lapunzina)
- Accedi per inviare commenti.