Utile ricordare il divieto dei fuochi controllati

ritratto di Gianfranco D Anna

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La potatura degli ulivi e la conseguente necessità di smaltire i residui vegetali prodotti riporta in primo piano il divieto dei fuochi controllati.
Ritengo possa essere utile, al fine di evitare “spiacevoli inconvenienti”, riportare parte di quanto già segnalato in:

Da CRM: “Diventa reato penale bruciare sterpaglie o rami in ogni stagione” (https://www.qualecefalu.it/lac/node/4743)

… l’art. 13 del D.Lgs. 205/2010, modificando l’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l′ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.
La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura quindi come illecito smaltimento di rifiuti, SANZIONABILE PENALMENTE OLTRE CHE AMMINISTRATIVAMENTE ai sensi dell′art. 256 del D.Lgs 152/2006.

«ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.[…]»...

Per chi volesse approfondire l’argomento altre informazioni in:

“D.Lgs. 205/2010: vietati i fuochi controllati” (https://www.qualecefalu.it/lac/node/4704)