Pedoni

ritratto di Salvatore Culotta

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Dopo aver assistito in questi giorni alle battaglie all’insegna di sua santità l’automobile, forse è venuto il momento di occuparsi delle esigenze di quelle che una volta si chiamavano Persone e poi, dopo l’avvento dell’automobile, si è preferito chiamare Pedoni, classe sociale inferiore rispetto a quella degli Automobilisti; nella stessa classe (pedonale) sono compresi, anche se circolano su quattro ruote, i bambini su carrozzino, i quali comunque, nutriti dai gas di scarico delle automobili, presto crescendo passeranno facilmente alla classe superiore. Nessuno qui ha creato finora un Comitato per la salvaguardia dei diritti del pedone. A Roma sì. E anche l’Europa se ne è occupata,e un po’ l’Italia.La Sicilia non so. Cefalù…….
Una prima cosa da osservare è la costante riduzione degli spazi consentiti al pedone, ovvio effetto dell’allargamento degli spazi per automobili, allargamento o consentito o preso con la protervia.



Lo spazio restante, per scoraggiare la dissennata circolazione del pedone, è disseminato di vari ostacoli, strutturali o perennemente occasionali.



Per far fare un po’ più di moto al pedone è opportuno mettere le automobili vicine fra di loro con uno spazio troppo stretto per una gamba ma sufficiente per non graffiare le preziose carrozzerie.


Una ulteriore brutta abitudine dei pedoni è quella di passeggiare nel Corso quando il traffico è chiuso : a scoraggiare questa depravazione provvedono gli invalidi su quattro ruote e gli …….su due (ruote) ,sotto il benevolo occhio delle telecamere.
LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL PEDONE
(approvata dal Parlamento Europeo nel 1988)
I. Il pedone ha diritto a vivere in un ambiente sano e a godere liberamente dello spazio pubblico nelle adeguate condizioni di sicurezza per la propria salute fisica e psicologica.
II. Il pedone ha diritto a vivere in centri urbani o rurali strutturati a misura d'uomo e non d'automobile e a disporre di infrastrutture facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta.

III. I bambini, gli anziani e i minorati hanno diritto a che la città rappresenti un luogo di socializzazione e non di aggravamento della loro situazione di debolezza.
IV. I minorati hanno diritto a ottenere specifiche misure che permettano loro il più possibile un'autonomia di movimento grazie ad adeguamenti delle aree pubbliche, dei sistemi tecnici e dei mezzi pubblici di trasporto (linee di delimitazione della sede stradale, segnaletica di pericolo e acustica, accessibilità di autobus, tram e treni).
V. Il pedone ha diritto, da un lato, a ottenere zone urbane, a lui totalmente destinate, il più possibile estese, le quali non rappresentino mere "isole pedonali", ma si inseriscano coerentemente nell'organizzazione generale della città e, dall'altro, a vedersi riservato un complesso di percorsi brevi, razionali e sicuri.
VI. Il pedone ha diritto in particolare a:
a) il rispetto delle norme di emissioni chimiche e acustiche dei veicoli a motore
II. individuati come sopportabili in sede scientifica;
b) l'adozione generalizzata nel trasporto pubblico di autoveicoli che non siano fonte di inquinamento né atmosferico né acustico;
c) la creazione di polmoni verdi anche con opere di forestazione urbana;
d) la fissazione di limiti di velocità e il riassetto delle strade e degli incroci tali da garantire effettivamente la circolazione pedonale e ciclistica;
e) il divieto di diffondere messaggi pubblicitari per un uso dell'automobile distorto e pericoloso;
f) efficaci sistemi di segnalazione concepiti anche per quanti sono privi di vista e di udito;
g) specifici interventi atti a consentire la sosta, così come l'accesso e la percorribilità di strade e marciapiedi;
h) l'adeguamento della forma e dell'equipaggiamento degli autoveicoli in modo da smussarne le parti più aggressive e renderne più efficaci i sistemi di segnalazione;
i) l'instaurazione di un sistema di responsabilità dei rischi secondo cui è finanziariamente responsabile colui che provoca il rischio (procedura seguita, per esempio, in Francia dal 1985);
l) una formazione in materia di guida che sia finalizzata a un comportamento rispettoso dei pedoni/utenti della strada che si muovono lentamente.
VII. Il pedone ha diritto a una completa e libera mobilità che si può realizzare attraverso l'uso integrato dei mezzi di trasporto. In particolare egli ha diritto:
a) a un servizio di trasporto pubblico non inquinante, capillare e attrezzato per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, abili e inabili;
b) alla predisposizione di infrastrutture, riservate ai ciclisti in tutto il tessuto urbano; c) all'allestimento di aree di parcheggio strutturate in modo da non incidere sulla mobilità pedonale e sulla fruibilità dei valori architettonici.
VIII. Ogni Stato deve garantire la capillare informazione sui diritti dei pedoni e sulle possibilità di trasporto alternative rispettose dell'uomo e dell'ambiente attraverso i canali più idonei e sin dai primi livelli di istruzione scolastica.