Richiesta immediata attivazione procedura riconoscimento debiti fuori bilancio -Diffida

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Al Sindaco

All’Assessore al Bilancio

Al Segretario Generale

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Al Collegio dei Revisori

p.c Al Presidente del Consiglio Comunale

COMUNE DI CEFALU’

p.c Alla Corte dei Conti
Via Notarbartolo
PALERMO

p.c. Al Ministero dell’Economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Gen.dello Stato
I.G.F. Si.Fi.P.-Settore V
Via XXSettembre,97
00187 ROMA

Oggetto: Richiesta immediata attivazione procedura riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 del D.lgs 267 2000 -Diffida

I sottoscritti consiglieri comunali di Cefalù,

Premesso

- L’art. 194 del D.lgs 267 2000 elenca dettagliatamente le tipologie di debiti fuori bilancio in ordine ai quali, “ con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità”, citando, in primo luogo, quelli derivanti da “sentenze esecutive”;
- Il riferimento all’art. 193 comma 2 riconduce chiaramente entro l’arco dell’anno solare l’obbligo del riconoscimento dei debiti. Del resto, è pacifico, in dottrina, come il riconoscimento di un debito promanante da una sentenza sia atto obbligatoriamente assumibile entro e non oltre l'esercizio nel quale quella sentenza è divenuta nota all'ente. Con la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve provvedere ad indicare i mezzi finanziari destinati alla loro copertura, completandosi in questo modo il procedimento che ha per fine quello di far rientrare nella corretta gestione di bilancio quelle spese che ne erano del tutto fuori. La presenza di debiti fuori bilancio ai quali non sia stato fatto fronte validamente con i mezzi di copertura previsti dalla legge obbliga il consiglio dell'ente a dichiarare lo stato di dissesto, pena lo scioglimento del consiglio;
- La Corte dei Conti , Sezione Centrale di Controllo della Campania, con delibera n. 22/2009 ha chiarito che “il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso (Osservatorio cit.; principio contabile n. 2 p. 11)”. Rilevando come “il mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’ art. 147 della legge 23 dicembre 2000 n. 388) espone l’ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese”, ha sentenziato che “Al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’Ente per il mancato pagamento nei termini decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell’Ente (Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali; principio contabile n. 2 p.13)”;

Considerato

Si ha notizia della giacenza, presso il Comune di Cefalù, di sentenze esecutive e lodi arbitrali notificate all’Ente in anni trascorsi, comportanti ingenti debiti fuori bilancio, in ordine ai quali non è stato attivato il procedimento per il riconoscimento del debito, ex art. 194 del T.U.E.L.
Ciò, sull’errato presupposto che il debito vada sottoposto al riconoscimento del Consiglio solo quando esistono le risorse per la sua copertura, determinandosi una palese violazione dei principi contabili citati, poiché, di tal guisa, detta massa debitoria non viene ricondotta al sistema del bilancio, con l’obbligo di trovarvi copertura o, nell’impossibilità, dichiarare il dissesto finanziario;

Rilevato

La Giunta municipale, pur menzionando nella relazione allegata al Bilancio di Previsione 2010 un ammontare di debiti fuori bilancio per € 9.100.000,00, non si fa carico della loro integrale copertura, giacché, non attivando la procedura di riconoscimento, mantiene gli stessi al di fuori della contabilità dell’Ente;

Ritenuto

siffatto modo di procedere contrario alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, tale da cagionare seri danni all’Ente, e fonte di responsabilità per la omissione di vari precetti normativi;

Intimano

all’Amministrazione comunale di Cefalù, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Segretario Generale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere, con ogni immediatezza, gli atti necessari per il riconoscimento della legittimità, da parte dell’Organo consiliare, dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e lodi arbitrali, con precedenza per quelle notificate in anni pregressi, mai ricondotte all’interno della contabilità dell’Ente. Ciò prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2010, nell’ambito del quale occorre trovare le risorse per la copertura dei debiti, anche attraverso le modalità di cui al comma 2 del citato art. 194 del T.U.E.L.

Chiedono

Al Collegio dei Revisori di vigilare in ordine a quanto precede, sanzionando con parere contrario lo schema di Bilancio, sin tanto che non contiene una massa debitoria la quale, benché derivante da sentenze esecutive o lodi arbitrali notificate all’Ente, non è contabilizzata, per assenza del provvedimento consiliare di riconoscimento, mai sottoposto, da chi ne ha per legge l’onere, all’approvazione dell’Assemblea;

Preannunciano

Ogni azione utile a rilevare le responsabilità nelle Sedi preposte, nel caso di una perdurante omissione.

Cefalù,30/07/2010
I Consiglieri Comunali

Rosario Lapunzina
Francesco Calabrese
Vincenzo Liberto
Pasquale Fatta
Antonio Franco
Angela Lo Verde
Laura Gattuso
Giuseppe Genovese
Nicola Noto
Mauro Scialabba
Tommaso Brocato