Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

ritratto di Rosario Lapunzina

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NOTA ILLUSTRATIVA A N C I

Decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” convertito in legge il 23 marzo 2010 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

23 marzo 2010

NOTA DI COMMENTO DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE

I commi da 183 a 187, dell’articolo 2, della Finanziaria 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) come modificati dal decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 convertito in legge il 23 marzo 2010 prevedono la riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali. In particolare il comma 183 stabilisce una riduzione per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7 milioni di euro per le province e a 12, 86 e 118 milioni per i comuni. La riduzione viene effettuata con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia.
La norma prevede che il taglio dei trasferimenti, per il 2010, si applichi a tutti gli enti locali in proporzione alla popolazione residente, a prescindere dallo svolgimento di elezioni amministrative. Per il 2011 la riduzione viene operata esclusivamente per gli enti per i quali avrà luogo il rinnovo dei consigli.
Si ricorda che i Comuni che andranno al voto nel 2010 sono 1025, nel 2011 sono 1211 e sulla base dei dati del 2007 nel 2012 circa 856.

Il comma 184 dispone una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali che opera a partire dal 2011 per gli enti che vanno al rinnovo. Viene stabilito inoltre che ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.

Consiglieri comunali

Abitanti Numero consiglieri comunali
più di 1 milione da 60 a 48
da 500.001 a 1 milione da 50 a 40
da 250.001 a 500.000 a 46 a 36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore da 40 a 32
da 30.001 a 100.000 da 30 a 24
da 10.001 a 30.000 da 20 a 16
da 3.001 a 10.000 da 16 a 12
fino a 3.000 da 12 a 9

Consiglieri provinciali

Abitanti Numero consiglieri provinciali
più di 1.400.000 da 45 a 36
da 700.001 a 1.400.000 da 36 a 28
da 300.001 a 700.000 da 30 a 24
fino a 300.000 da 24 a 19

Il comma 185 fissa il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, in misura pari, rispettivamente ad un quarto dei consiglieri comunali e ad un quarto dei consiglieri provinciali. Tale nuova previsione opera già dal 2010 per gli enti che vanno al rinnovo e per il 2010 sulla base del numero dei consiglieri che rimane immutato. Ai fini del computo del numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali nel numero dei consiglieri comunali e provinciali sono computati il sindaco e il presidente della provincia.

Assessori comunali dopo riduzione dei consiglieri

Abitanti Numero massimo assessori comunali
più di 1 milione 13
da 500.001 a 1 milione 11
da 250.001 a 500.000 10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore 9
da 30.001 a 100.000 7
da 10.001 a 30.000 5
da 3.001 a 10.000 4
fino a 3.000 3

Assessori provinciali dopo riduzione dei consiglieri
Abitanti Numero massimo assessori provinciali
più di 1.400.000 10
da 700.001 a 1.400.000 8
da 300.001 a 700.000 7
fino a 300.000 5

Il comma 186 della Legge Finanziaria 2010 come modificata dal d.l. 2/2010 prevede l’obbligo per i comuni di sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali).

In particolare per quanto riguarda la soppressione del difensore civico viene stabilito che i relativi compiti possono essere attribuiti con apposita convenzione al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune e che la soppressione della figura opera dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 2/2010.
Per quanto attiene la soppressione delle circoscrizioni si prevede la deroga per i Comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti con circoscrizioni non inferiori a 30 mila, nonché la possibilità di istituire i municipi. Tale disposizione ha efficacia per gli enti che vanno al rinnovo dal 2011.
In relazione alla soppressione dei direttori generali si prevede la deroga per i Comuni sopra i 100 mila abitanti e si prevede altresì che la soppressione della figura opera dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 2/2010.
In relazione alla soppressione dei consorzi di funzioni si precisa che sono esclusi i Bacini imbriferi montani.
Il comma 186 prevede altresì la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con più di 3000 abitanti, dell’esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.

Il comma 186 bis introdotto dal d.l. 2/2010 stabilisce che a decorrere da un anno dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2010 e quindi dal 1 gennaio 2011 verranno soppresse le Autorità d'ambito territoriale previste dall'art. 148 e 201 del Codice dell'Ambiente (gestione servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti). Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro il 1 gennaio 2011 le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Il comma 187 prevede la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell’attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e il riparto avverrà previa intesa sancita in Conferenza unificata.

Si riporta di seguito il testo delle norme precedentemente commentate.

Articolo 2, commi 183-187 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 coordinati con l’articolo 1, commi da 1 a 1 sexies, del d.l. n. 2 convertito in legge il 23 marzo 2010

183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni.
Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede per l’anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l’anno 2011 il Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l’anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell’anno precedente. Con legge dello Stato e` determinato l’ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo e` applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.

185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali e' determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.

185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All’articolo 21 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica e` sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali"».

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare:
a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed e` competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; e` fatto salvo il comma 5 dell’articolo 17 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale e` da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Articolo 1, comma 2 del d.l. n.2/10 convertito in legge il 23 marzo 2010

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.