Alla ricerca della Verità sulla galleria di sfollamento (terza parte)

Ritratto di Saro Di Paola

3 Maggio 2024, 08:52 - Saro Di Paola   [suoi interventi e commenti]

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Al commento, postato sulla mia pagina Facebook, col quale il Vicesindaco Lapunzina ha pubblicato il documento-verbale dell’incontro del 18.02.2004 tra i Tecnici della Società ITALFERR, Arch. Mori progettista, Ing. Mori e P.I. Riti del Gruppo di progetto ed i tecnici del Comune Ing. Crisà e Arch. La Barbera, ne ha fatto seguire altri.


Nel primo di tali commenti ha scritto:
"Basta leggere le carte per far comprendere cosa è successo invece di raccontare favole".
Nel commento successivo ha rincarato la dose contro di me e, dopo avermi dato sulla voce perché avrei "scritto senza conoscere le carte", ha aggiunto:
"Il Comune non ha mai rilasciato quella concessione edilizia.
È stata utilizzata la procedura autoassentita che è ancora più grave.
Facebook non è lo strumento per far conoscere ai cittadini cosa è accaduto.
È per questo che invito i cittadini ad ascoltare il mio intervento nella seduta del 26 aprile
."

L’intervento nella seduta del 26 aprile era quello nel quale Egli, come ho scritto alla fine della seconda parte, aveva definito “MACELLO” la ragione per la quale si era reso necessario trovare una ubicazione della rampa della galleria di sfollamento diversa da quella con imbocco-sbocco nel pozzo sotto la Via Cirincione.

Ebbene, per quanto Gli avessi, pure, precisato che il titolo per realizzare l'edificio era divenuto tale "per silentium", non posso non sottolineare che è assolutamente illogica e priva della benché minima valenza giuridica l'affermazione di Lapunzina, secondo la quale "la procedura autoassentita è atto ancora più grave del rilascio della Concessione edilizia", ovviamente, con le modalità canoniche previste dalla Legge.
Ciò perché, nel nostro ordinamento giuridico, il silenzio assenso possiede la medesima efficacia della manifestazione di volontà, che l'Amministrazione avrebbe potuto esprimere col rilascio formale della Concessione edilizia.

A tal riguardo l'articolo 20 della Legge 241/1990 non lascia adito a dubbio alcuno:
"il silenzio dell'Amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide se la medesima Amministrazione non comunica, come non l'ha comunicato, all'interessato il provvedimento di diniego".

A tal riguardo, inoltre,  eloquentissimo è il passaggio del documento-verbale nel quale i Tecnici presenti all'incontro del 18.02.2004 "subordinarono le due ipotesi alternative formulate nello stesso incontro, allo stato delle istanze delle concessioni edilizie eventualmente in corso di rilascio di cui il Comune si sarebbe riservato di lasciare copia alla Società Italferr" .
Ciò a riprova del fatto che i tecnici  erano assolutamente consapevoli dell'illeggittimità del diniego di Concessione edilizia su un qualsiasi terreno, nel quale non esiste, perchè non preordinato, il vincolo di inedificabilità per sopravvenuto interesse pubblico, in difformità alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, 

La questione della rampa, però, non si pone nei termini nei quali Lapunzina l'ha posta.
A mio giudizio, sono fuorvianti rispetto alle ragioni di fondo per le quali si è dovuta cercare, per la rampa, una allocazione diversa da quella di cui al primo progetto definitivo. .
Ciò in quanto, come ho scritto a chiusura della "seconda parte" della mia ricerca, la rampa nel luogo nel quale era stata prevista sarebbe stata opera impossibile da realizzare.
Sia nella versione non carrabile prevista nel predetto progetto e sia anche nella versione carrabile chiesta dal Consiglio.

Ciò per le ragioni tecnico-esecutive che espongo di seguito.
Per la versione carrabile:
a) se la profondità, rispetto al piano di campagna del pozzo di imbocco-sbocco della rampa disegnata nel progetto definitivo era pari a 10.00 metri, come l'ingegnere Casagrande di ITALFERR ebbe a dire rispondendo alla precisa domanda che, a seduta sospesa, gli rivolsi il 15 luglio 2003;
b) se la quota del piano di campagna nell'intorno del pozzo era all’incirca di 45.00 metri e se la Via Cirincione a monte del pozzo è in salita a partire alla quota all’incirca di 52.00 metri a monte del pozzo, come si legge nella planimetria a curve di livello dello stesso progetto,
                                                                     
il dislivello da superare per rendere carrabile la rampa sarebbe stato non inferiore a (10,00+52,00-45,00)=17,00 metri
Con tale dislivello minimo e con la pendenza della rampa pari all'8,00%, uguale a quella prevista per la rampa con imbocco alla Gallizza, la lunghezza minima della stessa sarebbe dovuta essere pari a 17,00/0,08= 212,00 metri.
Non potendo la rampa svilupparsi parallelamente alla Via Cirincione e, neanche, in direzione nord, la rampa avrebbe dovuto puntare in direzione della via del Giubileo Magno.
Ciò, dopo aver tagliato in due la via Cirincione.
                                                                      
Nel mio scritto, www.qualecefalu.it/node/24525 , nel quale, l’11 novembre del 2022, ho spiegato, carte alla mano, le ragioni tecniche per le quali “abortì” la prima soluzione della rampa disegnata da ITALFERR ed ho illustrato il significato delle linee in rosso, di quelle in celeste e di quelle in verde che ho aggiunto alla tavola del progetto definitivo.
Non ripeto le une e, neanche, l’atro.
Sarebbe inutile.
Non c’è, infatti, sordo che possa sentire quelle ragioni e cieco che possa leggerle e vedere, nel contempo, quelle linee.

(seguirà parte quarta)

Saro Di Paola, 3 maggio 2024