Sul progetto definitivo della rampa di accesso alla galleria di sfollamento, l’Autorità di bacino si è messo “il bastone dietro la porta” contro il Comune

Ritratto di Saro Di Paola

24 Aprile 2023, 19:17 - Saro Di Paola   [suoi interventi e commenti]

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L'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, il 13/04/2023, ha rilasciato, ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'Autorizzazione Idrica Unica (A.I.U.) sul progetto definitivo della rampa di accesso alla galleria di sfollamento.

La riporto di seguito, integralmente, sempre per lasciarne memoria su questo blog.




In tale provvedimento l’Autorità di bacino, dopo aver precisato nei CONSIDERATA che “nello specifico gli interventi previsti interferiscono con l’alveo …del torrente Pietra Pollastra”,
elenca, in un apposito paragrafo, “raccomandazioni e prescrizioni”.

Di particolare rilievo, per il Comune di Cefalù, è la prescrizione elencata al numero 6:
Il Comune si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica”.

Tale “prescrizione” non può essere accettata dal nostro Comune.

E, non solo, perché a chiedere il provvedimento è stata RFI e non il Comune, ma, per una ragione di fondo, che attiene a quell’unica interferenza diretta che, secondo l’Autorità, gli interventi previsti nel progetto hanno con i corsi d’acqua pubblici ricadenti nel territorio di Cefalù.
Per l’appunto, quella col torrente Pietra Pollastra.

Interferenza con la sezione di deflusso del torrente, che, per quanto è scritto, e ribadito, nel provvedimento, non ci sarà perché “l’attraversamento avverrà in subalveo garantendo un’adeguata altezza di ricoprimento della canna necessaria a salvaguardare la stabilità del fondo alveo”.

Orbene, che l’attraversamento del Pietra Pollastra è previsto in subalveo è un fatto oggettivo, che emerge dalla planimetria e dal profilo-sezione longitudinale della rampa, che ho già pubblicato, (www.qualecefalu.it/node/24638),

che l’Autorità ritenga l’altezza, 8,00 metri, di ricoprimento della galleria della rampa in corrispondenza del fondo dell'alveo del torrente Pietra Pollastra, "adeguata a salvaguardare la stabilità del fondo alveo" è, invece, una valutazione soggettiva che rientra nella discrezionalità del giudizio del Tecnico estensore del provvedimento.

Una valutazione, che, personalmente, non condivido.
Pavento, infatti, il rischio che, in corso d’opera, venute d’acqua possano provocare alterazioni del fondo dell’alveo e dei suoi versanti, tali da compromettere la stabilità dell’incisione valliva.

    

Lo pavento perché, avendo seguito alcune fasi del sondaggio di fine di ottobre 2022 in un punto del ciglio orientale della via Pietra Pollastra, più a valle di una decina di metri, rispetto all'asse longitudinale della rampa, ho contezza della profondità, 10,00 metri, rispetto al piano di campagna, del livello della falda idrica.
Profondità, peraltro, precisata nella relazione geologica allegata al progetto definitivo (www.qualecefalu.it/node/24636 ).

Ebbene, essendo il livello della falda alla quota di 36,90 s.l.m. ed il fondo della galleria alla quota di 22,17 s.l.m., la potenza d’acqua che insiste sul fondo medesimo è pari a 24,00 metri circa.
Con una potenza d’acqua di tale entità, non mi sento di escludere che, in corso d’opera, possano verificarsi le venute d’acqua che mi fanno paventare il rischio di cui ho detto.
Ma questa è la valutazione soggettiva di chi, come me, non ha, alcuna, voce in capitolo e, per di più, è catastrofista.

A prescindere dalla mia valutazione, LA PRESCRIZIONE  di “fare carico al Comune di tutti i danni a persone e/o cose che l’attraversamento del Pietra Pollastra potrà produrre” NON PUO’ ESSERE ACCETTATA perché destituita di fondamento dal contenuto dell’autorizzazione medesima.

Allora, se, come è scritto nel provvedimento, l’unica interferenza delle opere in progetto è in corrispondenza del Pietra Pollastra e se l’altezza di ricoprimento è adeguata, perché la prescrizione è stata inserita nel provvedimento?
Forse perché l’Autorità non sia sicura di ciò che ha scritto e si sia voluto mettere il classico “bastone dietro la porta”?

E perché, proprio, contro il Comune?
Forse che, il raddoppio e la rampa siano del Comune e, forse, che la delocalizzazione del suo punto di imbocco non si è resa necessaria per non tappare il torrente Spinito, come lo tappava, il precedente progetto definitivo, che la stessa Autorità, presumo, aveva, pure, autorizzato?

Intanto, quali che possano essere le risposte a tali domande, è il Comune a dover “correre”.
Per cautelarsi.
Infatti, come ritualmente precisato negli atti amministrativi, avverso il provvedimento si può presentare ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso gerarchico al Presidente della Regione, entro 120 giorni, a partire dalla stessa data.
Essendo stata l'A.I.U.  pubblicata lo stesso 13 aprile, di giorni, oggi 24 aprile, ne restano 49 per l’uno e 109 per l’altro.
Sono ancora tanti, ma, ahinoi, il Comune non può lasciarli decorrere.

Saro Di Paola, 24 aprile 2023